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ItaliaOggi: Rsu, parte la sfida per il rinnovo

Le elezioni si terranno dal 4 al 6 dicembre. Nota dell'Aran su elettorato attivo e passivo e liste.

20/09/2006
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ItaliaOggi

La forza dei sindacati misurata in base ai voti e alle iscrizioni

Al via le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Le consultazioni si svolgeranno in tutte le scuole dal 4 al 6 dicembre prossimo. Le date sono state rese note dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) con una circolare emanata il 12 settembre scorso (disponibile sul sito: www.arangenzia.it). Il provvedimento reca una serie di chiarimenti concernenti le varie fasi delle elezioni. I più importanti riguardano i tempi di attuazione, l'accesso all'elettorato passivo e attivo e la presentazione delle liste. Gli esiti delle elezioni serviranno sia per l'individuazione degli aventi titolo a entrare a far parte delle Rsu, sia per il calcolo della rappresentatività dei sindacati della scuola. Che sarà determinata per metà dalla media dei risultati elettorali e per l'altra metà dal numero degli iscritti. Per essere ammessi ai tavoli della contrattazione bisognerà che il sindacato di riferimento raggiunga un tasso di rappresentatività non inferiore al 5%. Attualmente il requisito della rappresentatività è posseduto solo da Cgil, Cisl, Uil, Snals e della federazione Gilda-Unams.
Si vota dal 4 al 6

Le elezioni si svolgeranno contemporaneamente nell'intero comparto scuola dal 4 al 6 dicembre prossimi. E, dunque, non si potrà procedere ad alcun accordo a livello locale per modificarne i termini. Che non potranno essere rinviati nemmeno per motivi organizzativi locali. Il primo giorno delle votazioni (4 dicembre 2006) sarà utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che faranno capo al collegio unico di elezione della Rsu). Il 4 dicembre sarà anche utilizzabile per le operazioni di voto. L'orario di apertura e chiusura dei seggi sarà fissato dalle commissioni elettorali, che ne daranno pubblicità tramite affissione all'albo della scuola.

Lo scrutinio si fa il 7 dicembre

Lo scrutinio delle schede sarà effettuato il 7 dicembre in tutte le scuole. Nel solo caso in cui la scuola sia chiusa nella giornata del 7 dicembre 2006 e la commissione elettorale non possa operare (per es. festa del patrono), lo scrutinio dovrà essere anticipato al giorno precedente, 6 dicembre 2006. In tale circostanza sino alle ore 12 del giorno 6 dicembre si svolgeranno normalmente le operazioni di votazione e dalle ore 12 in poi si procederà allo scrutinio. I risultati delle votazioni potranno però essere resi pubblici solamente il successivo primo giorno non festivo. E da quest'ultima data decorreranno i cinque giorni di affissione dei risultati all'albo della scuola. A prescindere dalla data di costituzione, tutte le Rsu attualmente in carica saranno ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2006. Ciò significa che dovranno essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite a dicembre 2003, sia che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

Chi si può candidare

L'elettorato passivo (candidatura) sarà riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno sia a tempo parziale). Qualità che dovrà permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella Rsu. Il personale della scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto manterrà l'elettorato passivo presso l'istituto scolastico da cui proviene, a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo. A questo proposito, l'Agenzia ha ricordato che tale personale ha votato in occasione delle Rsu degli altri comparti nel 2004 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in detti comparti. E che rientra in questa casistica anche il personale della scuola in comando presso le istituzioni Irre, Indire e Invalsi essendo tali amministrazioni escluse dalle elezioni in quanto collocate in comparti di contrattazione diversi da quello della scuola.

Chi non può

L'accesso all'elettorato passivo è vietato ai presentatori della lista, ai membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione dovranno dichiarare espressamente di non candidarsi) e ai dipendenti a tempo determinato. Idem per i dipendenti con qualifica dirigenziale, compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

Divieto di accesso alle candidature anche per i dipendenti in servizio in comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi da quello della scuola, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

I limiti per chi si candida

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo inviterà con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato sarà escluso dalla competizione elettorale. Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione. Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

Procedura per le liste

Le liste possono essere presentate dal giorno 17 ottobre 2006 e sino al 4 novembre 2006, ultimo giorno utile. L'articolo 4 del regolamento elettorale indica chiaramente il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto scuola dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della scuola sede di elezione della Rsu.

La firma va autenticata

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico della istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Chi può votare

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili, per es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto anche il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza. Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente nell'istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. È compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto.


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