FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3797335
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » ItaliaOggi-Riforma assolta: sleale, ma legittima

ItaliaOggi-Riforma assolta: sleale, ma legittima

CONSULTA/ Non viola la Costituzione il decreto attuativo della legge n. 53/03 sui nuovi cicli. Riforma assolta: sleale, ma legittima Salvi tutor e orari. Non c'è stata collaborazion...

19/07/2005
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi

CONSULTA/ Non viola la Costituzione il decreto attuativo della legge n. 53/03 sui nuovi cicli.

Riforma assolta: sleale, ma legittima

Salvi tutor e orari. Non c'è stata collaborazione con le regioni

La riforma Moratti è salva. La Consulta manda assolta la nuova scuola italiana. Dal tutor agli orari, dagli anticipi delle iscrizioni all'alternanza scuola-lavoro. Le norme contenute nel decreto legislativo n. 59/2004, che hanno attuato la legge generale (n. 53/2003), erano di competenza dello stato e non hanno valicato quella competenza. Assolta la Moratti, ma non da tutti i capi di imputazione, però. Perché una violazione c'è stata e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 depositata venerdì scorso, l'ha censurata. È stato violato il principio di 'leale collaborazione' fra stato e regioni, che è uno dei capisaldi su cui si fonda il nuovo capo V della Costituzione. Il ministero dell'istruzione doveva acquisire in conferenza unificata il parere delle regioni prima di disciplinare orari, profili professionali dei docenti, nuovi percorsi formativi. Bypassando la conferenza unificata, ha fatto venire appunto meno quella leale collaborazione tra soggetti costituzionalmente competenti, anche se a livelli diversi, in materia.
Una violazione di principio che comunque non è tale da far cadere

l'intera impalcatura del nuovo sistema scolastico.

A promuovere il ricorso, molto atteso anche da alcuni sindacati della scuola e dai partiti del centro-sinistra, che auspicavano uno stop della Corte al processo di riforma, sono state le regioni Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia. In prima fila, da tempo, nel braccio di ferro con lo stato sulla ripartizione delle competenze legislative.

I punti incriminati dalle regioni

Nel mirino è finito innanzi tutto il decreto n. 59/2004, che attua varie disposizioni della legge n. 53, riferite a scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore e superiore.

Il decreto ha fissato il nuovo orario annuale delle lezioni, delle attività aggiuntive rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche, quello delle mensa e del dopo mensa. Per i ricorrenti si tratterebbe di norme di dettaglio 'che, nel fissare in modo rigido i suddetti orari annuali, escluderebbero qualsiasi residuo margine di competenza regionale'. Un'interpretazione, questa, che i giudici della Consulta hanno dichiarato 'palesemente irragionevole', perché le norme stabiliscono livelli minimi di offerta formativa, ferma restando la possibilità per ciascuna regione di incrementarli a proprie spese. Anche la previsione di assegnare incarichi ad esperti esterni alla scuola, chiarendo criteri e tipologie di personale, non viola all'autonomia regionale ex articolo 117 della Costituzione: risponde all'esigenza di garantire unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, che è competenza esclusiva dello stato. La definizione poi dei compiti e dell'impegno orario del tutor, ossia dell'insegnante che in possesso di specifica formazione orienti in rapporto con le famiglie e il territorio il percorso dei giovani, anch'essa non è incostituzionale perché rientra tra le competenze del governo centrale in materia di personale scolastico. Argomentazioni analoghe sono condotte dai giudici della Corte in merito all'anticipo delle iscrizioni alle elementari e alla scuola dell'infanzia e sul versante dell'alternanza scuola-lavoro: si tratta di norme che fissano una disciplina generale. Sul fronte del riconoscimento dei crediti formativi, da spendere su tutto il territorio nazionale e da utilizzare per il passaggio dal sistema dell'istruzione a quello della formazione o per alternare studio e lavoro, lo stato è l'unico ad avere competenza in materia, perché attengono a 'livelli essenziali della prestazione statale in materia di assetto pedagogico, didattico e organizzativo'.

le censure della consulta

Per quanto riguarda la possibilità di anticipare di un anno le iscrizioni alla scuola elementare e, in via sperimentale, anche a quella dell'infanzia, il governo avrebbe dovuto acquisire il parere della conferenza unificata. Il legislatore ha espresso una volontà di collaborazione, ascoltando l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni, sul fronte della scuola dell'infanzia. Ma le amministrazioni comunali non hanno potere legislativo. Erano i governi regionali a dover essere consultati.

Sul fronte del tempo pieno e prolungato, per rispondere al fabbisogno di maggior personale, è stato delegato il solo ministero dell'istruzione a definire il numero di insegnanti necessari. Ma si tratta di una materia, la gestione del personale, che via via diventerà di competenza delle regioni, così come prevede l'articolo 117 della Costituzione. Le regioni, dunque, andavano consultate 'almeno nella forma della Conferenza unificata'. Anche in questo caso, la consultazione non c'è stata.


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33

I più letti

Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL