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ItaliaOggi-Nuove regole sulle mobilità annuali

Nuove regole sulle mobilità annuali Tra i casi ammissibili i ricongiungimenti familiari e gli esuberi Al via le nuove regole per la mobilità annuale. Si tratta delle cosiddette utilizza...

01/06/2004
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ItaliaOggi

Nuove regole sulle mobilità annuali

Tra i casi ammissibili i ricongiungimenti familiari e gli esuberi

Al via le nuove regole per la mobilità annuale. Si tratta delle cosiddette utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che vengono disposte, rispettivamente, nei confronti dei docenti soprannumerari e di coloro che intendono avvicinarsi alla famiglia. Al momento non è ancora stato stipulato il contratto annuale che regola questo genere di movimenti. Ma l'amministrazione ha già predisposto una bozza di accordo da sottoporre alle organizzazioni sindacali. ItaliaOggi è in grado di anticiparne il contenuto. Fermo restando, però, che in sede di contrattazione l'articolato potrebbe subire modifiche, qualora il ministero dovesse recepire le eventuali richieste dei sindacati. Quest'anno la parte più delicata della contrattazione verterà, peraltro, sulla riconversione professionale di coloro che perderanno il posto per i tagli disposti dalla riforma Moratti. Ecco qualche dettaglio in più.
Le utilizzazioni

Sono trasferimenti di durata annuale che vengono disposti in organico di fatto. Vale a dire, sulla base delle disponibilità che risultano dopo la costituzione di cattedre non previste in organico di diritto e sui comandi, i distacchi e le aspettative. I destinatari di questo particolare tipo di mobilità sono, principalmente, i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità, i docenti trasferiti d'ufficio che hanno chiesto di ritornare nella sede di precedente titolarità nell'ambito del quinquennio immediatamente successivo al trasferimento d'ufficio e tutti i docenti che, per qualsiasi motivo, risultino privi di una sede di titolarità oppure che, dopo essere stati restituiti al ruolo di provenienza, non abbiano ottenuto la sede prescelta.

Assegnazioni provvisorie

Le assegnazioni provvisorie, invece, sono trasferimenti annuali che possono essere richiesti per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; per il ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori anziani o handicappati o, infine, per gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da certificazione sanitaria. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di 15 sedi.

La riconversione

Il personale soprannumerario che non potrà essere ricollocato tramite la mobilità annuale sarà avviato ai corsi di riconversione professionale. Ipotesi già prevista nei precedenti contratti ma che quest'anno assume maggiore importanza. A differenza di altri anni, infatti, si pone il problema degli esuberi strutturali dovuti all'entrata a regime della riforma Moratti e soprattutto della riconduzione a 18 ore delle cattedre delle secondarie, che ha reso particolarmente rischiosa la condizione dei soprannumerari. Negli anni scorsi, infatti, il docente che perdeva alcune ore della propria cattedra, per prassi consolidata, veniva 'salvato' attraverso l'assemblaggio di uno spezzone in un'altra scuola.

Quest'anno, invece, l'ipotesi del completamento rileva solo quando le cattedre interne sono già state ricondotte a 18 ore. In caso contrario, lo spezzone di titolarità viene utilizzato per riempire le cattedre dei non soprannumerari. E chi perde il posto, se non ottiene una nuova sede con il trasferimento d'ufficio, rischia l'esubero e con esso la riconversione professionale. O, nella peggiore delle ipotesi, la messa in disponibilità a stipendio ridotto per 24 mesi e, infine, il licenziamento (articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001). In sede di contrattazione, dunque, bisognerà anche regolare la delicata materia della riconversione e l'amministrazione ha già predisposto un testo base. La riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno e l'attestato sulla frequenza del corso di formazione sarà valido ai fini della mobilità professionale a condizione che al termine del corso si superi una verifica finale.


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