FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3799911
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » ItaliaOggi-Nel limbo gli istituti tecnici

ItaliaOggi-Nel limbo gli istituti tecnici

decreto attuativo della legge n. 53/2033 non chiarisce il passaggio ai licei. Nel limbo gli istituti tecnici Manca la corrispondenza tra vecchi e nuovi titoli Da decidere il desti...

25/10/2005
Decrease text size Increase text size
ItaliaOggi

decreto attuativo della legge n. 53/2033 non chiarisce il passaggio ai licei.

Nel limbo gli istituti tecnici

Manca la corrispondenza tra vecchi e nuovi titoli

Da decidere il destino degli attuali istituti tecnici. Doppio canale, moltiplicazione dei licei, appalto alle regioni della formazione professionale, licealizzazione dell'istruzione tecnica e creazione di un campus, sostituzione dell'obbligo scolastico e formativo con il diritto-dovere all'istruzione (decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005), alternanza scuola-lavoro (decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005). Queste per grandi linee, come è noto, le principali novità della scuola secondaria ridisegnata dalla riforma Moratti e approvata in via definitiva dal consiglio dei ministri il 14 ottobre scorso. Di più, al momento, non si può dire perché la pubblicazione del decreto legislativo del 17 ottobre 2005 relativo al riordino del secondo ciclo, monca peraltro dei quadri orario inerenti al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, non aiuta a diradare le nebbie che avvolgono il destino delle nuove superiori. In particolare, per quanto riguarda la trasformazione in licei degli attuali istituti tecnici.
I NODI DA SCIOGLIERE

Il decreto si regge su una gamba sola, quella che riguarda il canale liceale di cui fornisce programmi e quadri orario ma nulla dice del sistema di istruzione e formazione professionale, il vero intoppo in cui rischia di inciampare la legge n. 53 del 2003, la cui riorganizzazione viene rinviata a un ipotetico e successivo decreto delega da concertare con le regioni; non una parola viene spesa per definire la corrispondenza tra vecchi e nuovi titoli, operazione questa che esigerebbe la riscrittura del dpr n. 328 del 2001 sulle professioni mentre restano nel vago le indicazioni relative all'incremento del 20% della quota oraria dei piani di studio dei licei rimessa all'autonomia scolastica nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni (articolo 27, comma 1, lettera c).

Se è vero che questi sono i passaggi normativi che il ministero dell'istruzione dovrà affrontare prima di procedere al varo della riforma (previsto per il 2007-2008) e all'avvio della sua sperimentazione (che contrariamente agli accordi stipulati con la Conferenza unificata potrebbe partire già dal 2006), i tempi di attuazione si preannunciano assai più lunghi di quanto sinora previsto.

I LICEI

Dei licei sappiamo che saranno otto e non più quattro (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane e tecnologico), che avranno durata quinquennale e che saranno propedeutici alla prosecuzione degli studi. Di essi vengono resi noti anche i quadri orari, cioè la suddivisione del monte ore complessivo in materie obbligatorie, discipline di indirizzo e insegnamenti facoltativi nonché l'articolazione per indirizzi con cui sono stati organizzati, a partire dal secondo biennio, i licei artistico (arti figurative; architettura, design e ambiente; audiovisivo, multimedia e scenografia), economico (economico-aziendale; economico-istituzionale) e tecnologico (meccanico-maccatronico; elettrico ed elettronico; informatico, grafico e della comunicazione; chimico; produzioni biologiche e biotecnologie alimentari; costruzioni, ambiente e territorio; logistica e trasporti; tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda).

GLI ISTITUTI TECNICO-PROFESSIONALI

Il decreto lascia, tuttavia, sospesa, oltre a quella dell'incremento delle quote, una questione fondamentale: quanti e quali degli istituti tecnico-professionali attualmente esistenti andranno a confluire nei licei economici e tecnologici (ma anche linguistici) cui il decreto riconosce una valenza fortemente professionalizzante. Nel delineare il passaggio al nuovo ordinamento è sempre l'articolo 27 (comma 1, lettera a) a stabilire che 'il primo anno dei percorsi liceali è avviato previa definizione, con decreto del Miur e sentita la Conferenza unificata, di tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali da assumere quale provvedimento di massima per la programmazione della rete scolastica'.

DUE ESEMPI DI

TRASFORMAZIONE

La mappa dell'istruzione tecnico-professionale non ancora scombussolata dalla riforma prevede, tra gli altri, l'Itc Pacle, un'istituto dal quale si esce con la qualifica di perito aziendale corrispondente in lingue estere (da cui l'acronimo), titolo che soddisfa una domanda di competenza insieme economica e linguistica. Nulla però dice il decreto rispetto alla trasformazione dell'Itc Pacle che potrebbe diventare, indifferentemente, un liceo economico (con buona pace della domanda di competenze linguistiche) o un liceo linguistico (con buona pace della domanda di competenze economiche). Salva la terza ipotesi, quella del campus (liceo economico con campus linguistico o liceo linguistico con campus economico).

Stesso ragionamento e medesime incertezze riguardano l'istituto nautico: privilegiare il suo aspetto meccanico significherebbe farlo confluire in un liceo tecnologico; calibrarlo rispetto al suo carattere commerciale significherebbe trasformarlo in un liceo economico.

Il fatto è che del futuro statuto del canale dell'istruzione e della formazione professionale, della trasformazione in licei o della cancellazione definitiva di un consistente numero di istituti tecnico-professionali, il decreto appena approvato dice ben poco. Tanto che, accusano i sindacati, risulta difficile considerare compiuta una riforma che pur rivendicando la pari dignità dei due canali sui cui si struttura poco si spende nella definizione del secondo di cui si limita a stabilire i livelli minimi essenziali (durata quadriennale, carattere terminale, orari, standard e valutazione) nonché a riconoscere, con specifiche certificazioni di competenza e ai fini di eventuali passaggi da un percorso all'altro, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e i tirocini di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997.


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33

I più letti

Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL