ItaliaOggi: Maturità, la scuola tirata a sorte
Giro di vite sui diplomofici: dal 2008 i privatisti non potranno più scegliere la sede d'esame
Il direttore regionale deciderà dove far svolgere le prove
Finisce l'era del diploma facile. Ancora un giro di vite sugli esami di stato delle scuole superiori; questa volta il maggior rigore riguarderà i candidati esterni ai quali, dal prossimo anno, sarà negata la possibilità di scegliere la scuola dove sostenere l'esame finale. Adesso sarà il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ad assegnare il richiedente all'istituto, e potrà capitare anche che sia una scuola diversa da quelle indicate nella domanda d'esame (si veda la circolare ministeriale n. 90 del 26 ottobre scorso, a firma del capo dipartimento per l'istruzione, Mario Dutto).
Il dicastero di Viale Trastevere, con la stessa nota, pone come termine ultimo per la presentazione delle domande, sia per gli interni che per gli esterni, la data del prossimo 30 novembre.
I DIPLOMIFICI
Dopo la riforma dello scorso anno, che ha reintrodotto il giudizio di ammissione e ristrutturato la composizine della commissione formata anche da membri (oltre al presidente) non appartenenti alla scuola, adesso è la volta di evitare la corsa ai diplomifici. Si tratta di quegli istituti che venivano preferiti dai privatisti perché consentivano un esame più morbido, dove magari la percentuale dei bocciati era bassissima, quasi nulla; e che pertanto erano appositamente scelti dagli esterni, soprattutto quelli meno preparati, per tentare il colpaccio.
La precedente normativa, infatti, consentiva ai candidati privatisti di presentare domanda di ammissione all'esame di maturità nella scuola statale o paritaria preferita purché nell'ambito del comune di residenza.
È lo stesso governo a precisare, nella relazione di presentazione alle camere per la conversione del decreto legge, che le nuove disposizioni introducono un maggior rigore nell'individuazione delle sedi di esame per i candidati esterni al fine di porre “rimedio agli inconvenienti, alle disfunzioni ed agli abusi registrati nel corso degli ultimi anni”.
LA NUOVA LEGGE
La legge n. 176 del 25.10.2007, che ha convertito il decreto legge n. 147/2007 emesso nello scorso mese di settembre allo scopo di «assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico», ha prescritto che i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione agli esami (indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame) al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato.
In caso di assenza dell'indirizzo di studio nel comune l'assegnazione si estende nella provincia ed ulteriormente nella regione.
Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di provenienza al quale va presentata la relativa richiesta. La norma ha cura di precisare che anche gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.
ISTRUZIONE DOMANDE
La circolare ammonisce sul carattere di esclusività della competenza regionale pertanto impone agli istituti scolastici, statali o paritari, che ricevessero le domande di trasmetterle immediatamente all'ufficio scolastico regionale.
I direttori generali regionali verificano le istanze ed invitano i candidati al perfezionamento in caso di mancanze ed irregolarità.
Tale adempimento va eseguito prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Tanto al fine ulteriore di evitare richieste mirate verso questa o quell'altra commissione.
Quanto ai criteri di assegnazione dei candidati, tenendo conto che ad ogni singola classe sono assegnati, per legge, non più di 35 alunni, i direttori verificano che, con l'assegnazione d'ufficio, non venga superato il limite del rapporto con i candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali ed alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.