ItaliaOggi: Insegnanti, sanzioni più veloci
Varato ieri dal consiglio dei ministri il dl che riorganizza il sistema scolastico. E torna il tempo pieno
Necessario il giudizio di ammissione per gli esami alle medie
Giro di vite sulle sanzioni disciplinari, che potranno essere emesse dopo 90 giorni dalla richiesta di parere al consiglio di disciplina, che non sarà più vincolante. È una delle novità più importanti contenute nel decreto legge sulla scuola varato ieri dal governo (si veda altro articolo a pag 33). «Un provvedimento che mira a eliminare le pastoie burocratiche ed evita che nel caso di comportamenti gravi da parte degli insegnanti questi restino al loro posto di lavoro», ha commentato il ministro della pubblica istruzione, Beppe Fioroni. Tra le novità, il ritorno del tempo pieno alle elementari, come modello didattico a 40 ore settimanali, abolito dalla legge Moratti. «Molto richiesto dalle famiglie e dalle associazioni dei genitori e molto utile per innovare le modalità di insegnamento e porre le basi per una riduzione degli insuccessi e degli abbandoni scolastici», è il commento del viceministro all'istruzione, Mariangela Bastico. «Già da quest'anno», spiega il viceministro, «la maggior offerta di tempo pieno è stata garantita attraverso l'attribuzione di mille insegnanti in più specificatamente dedicati».
Sanzioni disciplinari più celeri. Il parere del consiglio di disciplina provinciale per gli insegnanti dell'infanzia, delle primarie e delle medie e del consiglio nazionale per i docenti delle secondarie non sarà più vincolante. E andrà reso obbligatoriamente entro 60 giorni, prorogabili di altri 30 per effettuare ulteriori approfondimenti che dovessero rendersi necessari. Trascorsi 90 giorni l'amministrazione potrà procedere lo stesso. In ogni caso il parere non sarà più vincolante. E dunque, l'amministrazione potrà anche procedere in modo difforme dal parere, se reso nei termini. La nuova disciplina non si applicherà ai procedimenti in corso, per i quali i termini rimarranno lati e il parere continuerà ad avere valore vincolante.
Sospensione cautelare anche dal dirigente. I provvedimenti che implicheranno la sospensione cautelare dal servizio saranno irrogati dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. In casi di particolare necessità e urgenza il provvedimento potrà essere irrogato direttamente dal dirigente scolastico. Ma se non sarà convalidato entro dieci giorni dal direttore regionale, sarà revocato di diritto.
Trasferimento per incompatibilità. Qualora le ragioni di urgenza del provvedimento disciplinare siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario con le famiglie degli alunni, il dirigente scolastico potrà disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti interessati in compiti diversi dall'insegnamento. Il provvedimento dovrà essere immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di 15 giorni dalla sua adozione, al direttore regionale. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intenderà comunque revocato.
Tempo pieno. Il decreto legge prevede, inoltre, la reintroduzione del tempo pieno, con le 40 ore organizzate secondo le norme previgenti al decreto 59/2004: due docenti su due classi in luogo dei tre docenti su tre classi nel tempo normale. In buona sostanza, dunque, va in soffitta il modello adottato con la riforma Moratti, che prevedeva meno ore di lezione e più ore di ricreazione e mensa. E ritorna il modello pre riforma, organizzato dalle scuole in autonomia, con più ore di lezione e attività, generalmente, con non più di un ora per la mensa.
Esami di terza media. È stato reintrodotto, inoltre, il potere di ammissione o non ammissione all'esame di licenza media da parte del consiglio di classe. Con la precedente disciplina, infatti, l'ammissione agli esami era obbligatoria