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ItaliaOggi: Il pre-giudizio rispunta alla maturità

Beppe Fioroni ripristina il sistema eliminato nel '97. Scopo: agevolare la commissione giudicante.

17/04/2007
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ItaliaOggi

Scrutinio dei prof sull'alunno prima dell'accesso all'esame

Tutti a giudizio prima dell'esame di stato: si ripresenta, sotto forma di novità, un vecchio onere eliminato nel 1997 dalla legge n. 425. Dalla prossima maturità, come prescritto dall'ordinanza n. 26/2007 del ministro dell'istruzione, Beppe Fioroni, sarà compito del consiglio di classe provvedere alla stesura di un giudizio di ammissione per ogni candidato interno. Il provvedimento è stato firmato da viale Trastevere e reca le istruzioni e le modalità organizzative per gli esami di stato delle superiori dell'anno scolastico 2006/2007.
La ristrutturazione della maturità è stata avviata dalla legge n. 1/2007 con il dichiarato intento di restituire serietà e dignità all'esame quale vicenda culminante per il percorso scolastico. Tanto, da un lato, si riflette come veritiero apprezzamento del risultato conseguito dallo studente quanto, d'altro canto, si configura come carta di identità di una scuola seria e in grado di fornire una preparazione adeguata ai propri discenti. In questa ottica deve leggersi il rigore della legge (art. 1) che impedisce l'ammissione in caso di debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici e non saldati. Rigore escluso per i primi due anni di applicazione della nuova normativa, cioè per gli studenti delle attuali classi quarte e quinte. Resta il fatto che è, tuttavia, possibile non concedere l'ammissione di uno studente che non raggiunga valutazioni sufficienti nelle singole discipline.

In altri termini, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha il compito di rassegnare un giudizio per ogni alunno che venga ammesso, al fine di ´fornire alla commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato'.

I problemi insorgono in presenza di materie insufficienti sia qualora il consiglio decida per l'ammissione sia in caso negativo: per entrambe le ipotesi occorre stendere una specificata motivazione. Avremo, quindi, casi (probabilmente, la maggioranza) ove l'ammissione trova giustificazione nei motivi rilevati dal consiglio di classe, e altre situazioni nelle quali i docenti saranno tenuti a dar conto delle motivazioni che impediscono l'accesso dell'alunno agli esami di stato.

Le linee guida per determinare i motivi rilevanti erano state già indicate nella circolare n. 5/2007, diffusa pochi giorni dopo la legge di riforma con lo scopo di essere esplicativa: la scuola deve procedere a una valutazione (´complessiva', precisa adesso l'ordinanza) dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno, nonché delle sue capacità critiche ed espressive e infine degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame.

Qualche incertezza riemerge invece dalle notizie dell'ultima ora: una nota (n. 3108) a firma di Mario Dutto, neo direttore generale per gli ordinamenti scolastici.

La nota ha per esplicito intento quello di dare ´precisazioni' sui giudizi di ammissione e si conclude affermando che il consiglio di classe ´ha comunque facoltà' di esprimere il giudizio nei confronti di studenti senza debiti.

Invero, stante il fatto che nell'ordinanza (atto proveniente direttamente dal ministro) è viceversa fatto espresso dovere di formulazione del detto giudizio, sembra preferibile, anche se di dubbio effetto pratico, provvedere all'onere di emettere lo stesso.


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