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ItaliaOggi-I presidi non vanno oltre i 70 anni

La difficile interpretazione della legge 186/2004 sfocia adesso nella ricerca di altri strumenti di tutela. I presidi non vanno oltre i 70 anni Manca il decreto con le specifiche per...

28/06/2005
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ItaliaOggi

La difficile interpretazione della legge 186/2004 sfocia adesso nella ricerca di altri strumenti di tutela.

I presidi non vanno oltre i 70 anni

Manca il decreto con le specifiche per la permanenza al lavoro

Rimanere presidi fino a settant'anni diventa un miraggio. Il trattenimento in servizio dei dirigenti fino a quell'età, infatti, complice la mancata determinazione dei posti destinati alla permanenza al lavoro, è diventata un'impresa per tutti quelli che avevano coltivato la speranza di restare possibilmente nella stessa sede scolastica. La delusione per l'inutile e ansiosa attesa sfocia ora nella ricerca di idonei strumenti di tutela di quello che, erroneamente, è stato considerato un diritto del dirigente pubblico introdotto dalla legge 186/2004, che aveva convertito con modificazioni il decreto legge del 28 maggio 2004 n. 136.
Le condizioni di diversa natura poste al trattenimento in servizio oltre i limiti di età rendono difficile l'individuazione di strumenti giuridici che consentano una tutela diretta e immediata dell'interesse manifestato mediante la domanda di prolungamento dell'attività di lavoro. Le direzioni generali regionali avevano già considerato opportuno comunicare, senza ulteriore attesa il numero di posti di insegnante scolastico assegnabili alla mobilità (professionale e interregionale). Questa è stata la premessa onde procedere alla specifica comunicazione ai singoli richiedenti del mancato accoglimento della domanda di permanenza in servizio. In alcuni casi, la comunicazione del diniego al trattenimento in servizio è stato dato con un unico atto e in via generale. Tutto ciò, considerando che il contingente delle nuove immissioni in ruolo per trattenimento in servizio (che deve essere determinato con decreto interministeriale) non era stato ancora definito, e tenuto conto che la tempistica fissata dal ministero dell'istruzione per lo svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, non consentiva di rinviare le decisioni in materia di cessazione dal servizio e proroghe in servizio.

I presupposti del trattenimento in servizio

Il relazione alla domanda di prosecuzione dell'attività di lavoro, l'amministrazione deve valutare la coincidenza nell'interesse del dipendente con quello pubblico (dell'amministrazione) di avvalersi della particolare esperienza professionale maturata dal dipendente giunto ai limiti dell'età pensionabile, in ambiti determinati o specifici. Da ciò la necessità che la domanda di trattenimento in servizio sia presentata prima del raggiungimento dei limiti previsti per il collocamento a riposo e che l'amministrazione valuti la domanda entro il termine di raggiungimento da parte del dipendente dei limiti d'età. Rimane escluso che il provvedimento di trattenimento in servizio possa intervenire successivamente al pensionamento. In quest'ultimo caso potrebbe operare (ove previsto) l'istituto della riammissione in servizio. Appare chiaro che per determinare il contingente dei posti da destinare a coloro che hanno richiesto il trattenimento in servizio, occorre fare riferimento alla consistenza dei posti liberi rispetto all'organico e alla programmazione triennale del fabbisogno.L'amministrazione può disporre, in relazione ad esigenze temporalmente limitate, il trattenimento in servizio per un periodo inferiore al triennio.

Ma il numero delle domande accolte non può superare quello delle assunzioni autorizzate. La mancata determinazione del contingente di posti destinati (mediante decreto interministeriale) al trattenimento in servizio dei richiedenti ha fatto venir meno al momento il presupposto per l'applicazione del beneficio previsto dalla legge. La delusione degli interessati, in particolare dei dirigenti scolastici che avevano richiesto l'ulteriore proroga alla permanenza in servizio, riguarda la omessa determinazione entro il termine utile, del contingente di posti destinabili al trattenimento in servizio, pur in presenza di una situazione diffusa di consistente mancata copertura dei posti in organico. In realtà è difficile individuare le effettive ragioni della mancata determinazione del contingente dei posti, non riportabili a semplici ritardi per complessità delle operazioni di calcolo e formulazione di una esatta programmazione del fabbisogno triennale. Intanto il mancato accoglimento della domanda di ulteriore permanenza in servizio oltre ai limiti di età, preclude ai richiedenti la fruizione del beneficio successivamente al collocamento in quiescenza.

Il ricorso al giudice

La competenza in ordine agli eventuali ricorsi relativi al trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici in generale e dei dirigenti in particolare spetta al giudice ordinario. Ciò, anche se la materia rimane esercizio di un potere discrezionale. Tutte le controversie sui rapporti di lavoro sono ormai attribuite al giudice ordinario, anche se la decisione della controversia implica la considerazione di un provvedimento organizzativo di una pubblica amministrazione. Il problema non è quindi costituito dalla individuazione del giudice competente e dal procedimento da seguire. Il ricorso al giudice del lavoro per i provvedimenti cautelari, di urgenza, non è subordinato all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Bisognerà valutare se, nel caso del mancato trattenimento in servizio di coloro che hanno chiesto l'ulteriore proroga, ricorrano tutti i presupposti per la procedura d'urgenza.


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