ItaliaOggi: Handicap con sostegno
La mancata attribuzione da parte di un istituto scolastico del sostegno didattico a un allievo affetto da handicap particolarmente grave deve essere ritenuta inadempimento contrattuale a tutti gli effetti
Francesca De Nardi
La mancata attribuzione da parte di un istituto scolastico del sostegno didattico a un allievo affetto da handicap particolarmente grave deve essere ritenuta inadempimento contrattuale a tutti gli effetti. Questo è quanto ha precisato il tribunale di Roma, seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 9696/06. Nel caso in esame i genitori di un minore iscritto al primo anno della scuola elementare statale, affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico con grave compromissione cognitiva, avevano agito ex art. 700 c.p.c. contro il ministero dell'istruzione e l'istituto scolastico frequentato dal minore, chiedendo l'emissione di un provvedimento idoneo a garantire al minore un apporto completo di ore di sostegno per l'intera giornata e di un assistente di base per 40 ore settimanali.
I giudici, dopo aver ricordato che è diritto costituzionalmente garantito quello all'educazione e all'istruzione della persona handicappata, sanciscono che, ai sensi dell'art. 40 della legge 449 del 1997, viene espressamente prevista l'adozione di personale di sostegno necessario a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Si ritiene, inoltre, che il rapporto che si instaura tra l'istituto scolastico e l'allievo è certamente di tipo contrattuale, fondato sul contatto sociale, con l'obbligo di assicurare l'istruzione oltre agli accessori obblighi di protezione nel caso di allievi di età minore. La mancata attribuzione al minore handicappato del dovuto sostegno didattico si risolve, quindi, in un inadempimento contrattuale e nella ingiustificata compromissione del fondamentale diritto dell'individuo portatore di handicap all'educazione e all'inserimento scolastico.
Alla luce di queste considerazioni, il giudice civile ordina all'amministrazione scolastica di garantire al minore il sostegno educativo richiesto dai genitori