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ItaliaOggi-Gli Ata vincono nei tribunali

I tre gradi di giudizio sono favorevoli al personale transitato dagli enti locali. Gli Ata vincono nei tribunali Riconosciuta tutta l'anzianità di servizio pregressa Vittorie giu...

23/08/2005
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ItaliaOggi

I tre gradi di giudizio sono favorevoli al personale transitato dagli enti locali.

Gli Ata vincono nei tribunali

Riconosciuta tutta l'anzianità di servizio pregressa

Vittorie giudiziarie per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo contro il ministero dell'istruzione. I giudici ordinari stanno accogliendo in tutti i tre gradi di giudizio i ricorsi presentati dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e dagli assistenti di laboratorio in servizio nelle scuole statali ma quali dipendenti dagli enti locali e trasferiti allo stato, per effetto dell'articolo 8 della legge n. 124/1999, nei ruoli del personale Ata statale, con inquadramento dal 1° gennaio 2000 nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. I ricorsi sono finalizzati a ottenere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello stato, di tutta l'anzianità maturata nell'ente di provenienza, come prevede il citato articolo 8, che l'amministrazione scolastica guidata da Letizia Moratti finora ha negato.
la giurisprudenza

Dopo un primo periodo di decisioni contrastanti, l'orientamento dei giudici sembra decisamente orientato appunto verso l'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'anzianità maturata nell'ente di provenienza. Fanno testo al riguardo tre recenti sentenze della Corte di cassazione nelle quali si legge, tra l'altro, che il trasferimento del personale comporta l'adozione di modalità di inquadramento non con il sistema del 'maturato economico', ma con quello rispettoso dei principi dettati dall'articolo 2112 del codice civile e dalla legislazione del comparto scuola, principi che comportano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata.

In altri termini, si legge ancora nelle sentenze, al dipendente Ata (e quindi anche agli assistenti di laboratorio, ndr) già in servizio presso gli enti locali, comuni e province, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola, da considerare appartenenti al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, prescindendo dal risultato finale, favorevole o svantaggioso.

come valutare l'anzianità

Assodato il diritto al riconoscimento delle anzianità maturate nell'ente di provenienza, i giudici dovranno ora indicare come valutare ai fini dell'inquadramento e della progressione economica le anzianità posseduta da ogni singolo dipendente.

Due sembrano le scuole di pensiero in tema. Una sostiene che le anzianità vadano valutate integralmente e indipendentemente dal tipo e dalle sedi ove il servizio sia stato stato prestato; l'altra sostiene che le anzianità vadano valutate secondo i criteri previsti dalla legislazione del personale della scuola.

gli effetti sulle buste paga

Applicando l'una o l'altra soluzione al caso di un lavoratore che è stato assunto nei ruoli dell'ente locale nel 1990 con compiti di cantoniere e dopo 3 anni assegnato a prestare servizio in qualità di bidello in un istituto secondario superiore statale o in una scuola elementare statale, la differenza non sarebbe di poco conto.

Valutando l'intera anzianità maturata al 1° gennaio 2000, dieci anni, il soggetto in questione dovrebbe essere inquadrato nel profilo del collaboratore scolastico e nella posizione stipendiale 9 con un anno di anzianità nella posizione medesima.

Valutando, viceversa, l'anzianità maturata secondo le disposizioni normative che si applicano al personale della scuola, il soggetto andrebbe inquadrato nel profilo del collaboratore scolastico ma nella posizione stipendiale 3 con quattro anni di anzianità nella medesima posizione. Ai fini della ricostruzione di carriera dei collaboratori scolastici statali è utile, come dispone l'articolo 570 del decreto legislativo n. 298/94, soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Pertanto quello prestato come cantoniere non potrebbe essere valutato.

Entrambe le soluzioni risulterebbero più favorevoli al lavoratore rispetto all'inquadramento con il 'maturato economico' disposto dall'amministrazione scolastica.


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