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ItaliaOggi-GIURISPRUDENZA/ Condannati il ministero dell'istruzione e dell'economia

GIURISPRUDENZA/ Condannati il ministero dell'istruzione e dell'economia L'ora ridotta non si recupera Le riduzioni dovute a cause esterne non contano Condannata la scuola che ha costretto...

26/04/2005
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ItaliaOggi

GIURISPRUDENZA/ Condannati il ministero dell'istruzione e dell'economia

L'ora ridotta non si recupera Le riduzioni dovute a cause esterne non contano

Condannata la scuola che ha costretto i docenti al recupero dei minuti non lavorati per l'ora ridotta. Sulla questione, che si trascina, ormai, da qualche tempo nonostante la chiarezza delle ultime disposizioni normative sia di prassi che di interpretazione autentica del contratto collettivo, è sopravvenuta una recentissima decisione della magistratura di secondo grado. La riduzione dell'orario, hanno detto i giudici d'appello, praticata per far fronte ad esigenze esterne alle scelte didattiche della scuola, prima fra tutte la coerenza con il sistema dei trasporti usufruito dagli utenti, esclude il recupero del tempo mancante ai 60 minuti canonici di lezione. Ed è, dunque, illegittimo il mancato pagamento al personale dei minuti non svolti.
LA SENTENZA

La Corte d'appello di Torino ha accolto il ricorso di alcuni docenti ai quali era stata effettuata una trattenuta sullo stipendio perché si erano rifiutati di osservare la disposizione del dirigente scolastico che imponeva il recupero del tempo mancante ai 60 minuti di lezione. Trova così conferma l'interpretazione normativa che ItaliaOggi aveva avanzato anni fa (1° febbraio 2000, 19 settembre 2000). La sentenza, n. 275/05, obbliga il ministero dell'economia e delle finanze alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e condanna la scuola, in solido con lo stesso ministero, al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.

IL CASO

Nell'anno scolastico 2000/01, le ore di lezione erano state ridotte da 60 a 50 minuti per venire incontro alle esigenze dei numerosissimi studenti provenienti dalla cintura di Torino. Stante ciò, il preside, ritenendo erroneamente di dover provvedere al recupero del tempo di servizio non prestato, aveva prolungato nuovamente l'orario delle lezioni. Ne seguivano le ovvie e comprensibili proteste dei genitori, degli alunni e, nondimeno, dei docenti che vanno interpretate nella illogicità di comprendere un adeguamento solo apparente della prestazione scolastica allo logistica dei servizi e dei trasporti del territorio. Pertanto, dando per comprovato il caso di forza maggiore, l'istituto ripristinava all'orario ridotto. A questo punto il dirigente scolastico dava corso arbitrariamente ad una procedura di recupero delle ore non lavorate comunicando tale intervento al ministero del tesoro che, a sua volta, operava le relative trattenute stipendiali, qualificando, altrettanto abusivamente, le ore recuperate come 'sciopero orari per personale scuola'.

LA NORMATIVA

L'articolazione dell'orario di insegnamento è disciplinata dall'art. 24 del contratto collettivo del 26/5/99, incorrelazione con l'articolo 41 del Ccnl del 4/8/95. Tuttavia per regolamentare la possibilità di ridurre l'ora di lezione a un tempo inferiore ai 60 minuti, il ministero ha precisato che non comporta alcun obbligo di recupero la riduzione dovuta a cause esterne alla didattica (circolari nn. 243/79, 192/80, 281/87, 346/94). In tal senso, anche le successive circolari n. 620 del 1997 e n. 225 del 2000 riproduttive di accordi contrattuali di interpretazione autentica delle precedenti, con efficacia ed autorità non avrebbero ammesso più alcuna incertezza.

LA RATIO

La normativa ha lo scopo di evitare agli alunni provenienti da lontano di dover partire da casa al mattino presto e di rientrare nel pomeriggio inoltrato, con inevitabili ripercussioni sia sotto il profilo del rendimento e dell'efficacia dell'impegno scolastico degli stessi (anche quello relativo al lavoro domestico), che sotto il non trascurabile aspetto di comprimere gli spazi di vita personale, altrettanto importanti e formativi per gli adolescenti. I giudici piemontesi hanno, quindi, deciso la causa sulla considerazione (rilevata soprattutto sulle circolari nn. 243 e 192) che la limitazione della durata delle ore di lezione, determinata da motivi estranei alla didattica e connessi alle esigenze di relazione con i vari servizi del territorio e con i mezzi di trasporto, non configura alcun obbligo per i docenti di recupero delle frazioni orarie oggetto di riduzione.


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