ItaliaOggi-Contratto valido senza la revisione
Il controllo non incide sulla validità. Contratto valido senza la revisione Il contratto d'istituto è valido anche senza l'ok dei revisori dei conti. L'accordo negoziale dispiega ...
Il controllo non incide sulla validità.
Contratto valido senza la revisione
Il contratto d'istituto è valido anche senza l'ok dei revisori dei conti. L'accordo negoziale dispiega effetti fin dal momento della sua sottoscrizione. Salvo eventuali aggiustamenti in corso d'opera, se i revisori riscontrano problemi per la copertura finanziaria.
È quanto si evince da una pronuncia della commissione regionale per il raffreddamento dei conflitti collettivi di lavoro dell'ufficio scolastico della Lombardia, del 9 novembre scorso e da una nota dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, emanata il 3 giugno 2004.
Sembrerebbe giunta al termine, dunque, la querelle sulla validità dei contratti d'istituto.
In buona sostanza, dunque, il controllo contabile serve semplicemente a verificare se la copertura finanziaria, prevista per dare attuazione al contratto, sia sufficiente oppure no.
Ma gli effetti della sottoscrizione degli accordi non sono subordinati a quest'ultimo passaggio. Fermo restando, però, che le parti, in ottemperanza all'obbligo di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, dovranno comunque tenere conto degli eventuali rilievi mossi dai revisori. Fatte salve le materie di natura non economica su cui verte la contrattazione d'istituto.
Si pensi, per esempio, ai criteri per la formulazione dell'orario di lavoro e dell'utilizzazione dei docenti in base al piano dell'offerta formativa e alle relazioni sindacali.
Resta il fatto, però, che per quanto riguarda le pattuizioni, che comportano l'insorgenza di obblighi di natura economica da parte dell'amministrazione, qualora in sede di controllo contabile, dovessero verificarsi degli errori, le parti dovranno necessariamente provvedere, per rimettere tutto a posto. Fatto questo, già evidenziato da una nota dell'ufficio scolastico dell'Abruzzo che, a questo proposito, dispone così: 'Ne consegue che, ferma restando l'operatività dei contratti stessi, spetterà alle parti firmatarie sanare eventuali rilievi emersi dopo la suddetta certificazione' da parte dei revisori dei conti.