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ItaliaOggi: Bocciare i disabili? Solo se assenti

L'ammissione agli esami di terza media è altrimenti automatica. Così come lo è la promozione.

05/06/2007
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ItaliaOggi

Il suggerimento del ministero: la famiglia non deve giustificare

Per far ripetere l'anno agli alunni disabili bisogna non farli venire il giorno dell'esame. Per assicurare ai disabili la ripetenza dell'ultimo anno di scuola media è necessario che non si presentino agli esami e che le famiglie evitino di presentare la giustifica. Lo ha fatto sapere il ministero della pubblica istruzione con una nota emanata il 31 maggio scorso (n.5695). L'amministrazione centrale ha fatto presente che, con l'abrogazione del comma 5, dell'articolo 177 del decreto legislativo 297/94, l'ammissione agli esami di terza media è diventata automatica. A prescindere dal profitto. E siccome per i disabili sono previste agevolazioni che consentono il superamento dell'esame, anche se non si raggiungono gli obiettivi fissati per i normodotati, il rischio è che vengano promossi automaticamente. Indipendentemente dal fatto che le famiglie e i docenti abbiano convenuto la necessità di trattenerli a scuola per un altro anno. Specie in quei casi in cui la fruizione di tempi didattici più distesi favorisce lo sviluppo dei processi di apprendimento.
Ma per ripetere l'anno non basta che l'alunno disabile non si presenti agli esami. E' necessario, infatti, che non presenti la giustifica. Solo così la bocciatura potrà essere disposta d'ufficio. Se la famiglia presenta la giustifica, infatti, la scuola è tenuta ad organizzare un nuovo esame, solo per l'alunno che si è assentato. E il rischio della promozione si ripresenta.

Insomma, essere bocciati è diventato ancora più difficile che in passato. E dunque, l'amministrazione è corsa ai ripari suggerendo un escamotage che consenta di aggirare i vincoli della normativa. La nota ministeriale contiene anche ulteriori chiarimenti, che riguardano altri aspetti della nuova disciplina degli esami di licenza. Come, per esempio, la questione degli esperti esterni. L'attivazione di corsi aggiuntivi per l'arricchimento dell'offerta formativa ha determinato, infatti, l'ingresso a scuola di ulteriori figure professionali. Il ministero ha chiarito, però, che gli esperti esterni non hanno titolo ad essere inseriti nelle commissioni d'esame. Che restano costituite con gli insegnanti delle materie curriculari ed eventualmente di sostegno.

Per quanto concerne, invece, gli alunni extracomunitari con problemi di padronanza della lingua italiana, il ministero ha invitato le commissioni a concentrarsi soprattutto sul livello di maturazione dell'alunno, prima che sulle abilità strumentali.

Fermo restando che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame.

Infine, per quanto concerne il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni delle competenze, l'amministrazione ha spiegato che tale trattamento da parte delle scuole è legittimo. Ciò perché la scheda 5 del regolamento approvato con il decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 prevede che i dati sensibili possano essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze


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