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ItaliaOggi: Ata, l'anzianità non si interpreta

Spetta alla Consulta decidere sulla Finanziaria Ô06.

01/08/2006
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ItaliaOggi

Autore: di Franco Bastianini
L'anzianità spetta di diritto al personale Ata trasferito dagli enti locali allo stato. È insomma inapplicabile la disposizione contraria contenuta nella legge finanziaria 2006. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Roma-sezione lavoro, ribadendo, con una sentenza di qualche mese fa, il diritto del personale amministrativo dipendente degli enti locali e trasferito nei ruoli del personale ata statale alle dipendenze dello stato per effetto dell'articolo 8 della legge 124/99, al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e, per l'effetto, il diritto a essere inquadrato nella posizione stipendiale individuata dalla rispettiva anzianità di servizio, oltre a quello di percepire gli emolumenti negozialmente dovuti, con il relativo trattamento economico tabellare annuo. Anche se non recente, la sentenza dei giudici della Corte d'appello merita di essere segnalata non tanto perchè accoglie le richieste dei ricorrenti, accoglimento conforme a quanto già sentenziato da moltissimi altri giudici, quanto perchè non viene condivisa la tesi secondo la quale le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 avrebbero il valore di ´interpretazione autentica' della norma di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. ´Questa Corte', si legge nella sentenza, ´osserva che, come più volte affermato dalla stesse Corte costituzionale nei propri pronunciamenti, non è sufficiente che la legge si autoqualifichi e sia formulata come interpretativa perchè debba considerarsi tale. Si deve infatti verificare se la qualificazione e la formulazione rispondono effettivamente ai caratteri propri di una legge interpretativa. Caratteri che indubbiamente sussistono quando, rimanendo immutato il tenore testuale della disposizione interpretativa, se ne chiarisca e precisi il significato o si previlegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili. Nel caso di specie, mentre la norma del 1999 conteneva una disposizione assolutamente chiara e direttamente finalizzata alla protezione dello stato giuridico acquisito dal lavoratore e del conseguente trattamento economico, la disposizione del 2005 è, a parere di questa Corte, del tutto innovativa rispetto a quella precedentemente esistente (omissis)'. Ne deriva che la più recente disposizione (art.1, comma 218 legge 266/2005) non può essere applicata ai giudizi in corso, come quello di specie, non potendo avere effetto retroattivo. Se la tesi della ´non interpretazione autentica' dovesse essere fatta propria anche dalla Consulta investita della questione di legittimità costituzionale della norma contestata da un giudice del tribunale di Venezia con l'ordinanza del 4 aprile 2006, tutti i giudizi pendenti non potrebbero che concludersi in analogia con quanto deciso dai giudici della Corte d'appello di Roma.


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