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ItaliaOggi-Ata, il Miur va verso l'opposizione

Trasferimento personale / La Cassazione riconosce l'anzianità maturata presso gli ee.ll. Ata, il Miur va verso l'opposizione Il ministero potrebbe resistere per non pagare 97 ...

08/03/2005
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ItaliaOggi

Trasferimento personale / La Cassazione riconosce l'anzianità maturata presso gli ee.ll.

Ata, il Miur va verso l'opposizione

Il ministero potrebbe resistere per non pagare 97 mln di euro

Agli Ata trasferiti allo stato va riconosciuto il servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale di provenienza. Il sistema di calcolo del cosiddetto maturato economico, adottato dal ministero dell'istruzione, è illegittimo. È quanto emerge dalla motivazioni della sentenza della Corte di cassazione (si veda ItaliaOggi di martedì scorso). Esultano per la pronuncia gli oltre 75 mila lavoratori ausiliari, tecnici e amministrativi già dipendenti degli enti locali e trasferiti di autorità alle dipendenze del ministero dell'istruzione in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ma non è affatto scontato che la pronuncia della Cassazione possa valere per tutti. Se il ministero dovesse così decidere, dovrebbe sostenere ogni anno una spesa di circa 97 milioni di euro. Pare così scontato, dunque, che il dicastero di viale Trastevere inviterà i direttori scolastici regionali a resistere negli altri giudizi pendenti.
le argomentazioni

Nel decidere della controversia in atto tra il ministero dell'istruzione e gli Ata trasferiti allo stato, la Cassazione ha dato ragione a questi ultimi, affermando che la determinazione dei criteri di conteggio dell'anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza, secondo il sistema del cosiddetto maturato economico, definita dal ministero dell'istruzione è estranea alla disciplina introdotta dalla legge n. 124/1999. Per l'inquadramento nei ruoli del personale della scuola statale, ai dipendenti Ata, già in servizio presso gli enti locali, vanno invece applicati, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 2112 del codice civile e dalla legislazione di settore, i trattamenti economici e normativi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, prescindendo dal risultato finale, favorevole o svantaggioso che da ciò possa derivare.

I suddetti principi sono contenuti nelle motivazioni con le quali i giudici della sezione lavoro della Corte suprema hanno rigettato il ricorso presentato dal ministero dell'istruzione avverso la sentenza di un giudice del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto legittima la richiesta di un dipendente di vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata nell'ente di provenienza, giusto quanto dispone il comma 2 dell'articolo 8 della legge 124/1999.

La decisione dei giudici della Suprema corte potrebbe avere aperto la strada verso la soluzione di una controversia che si trascina da alcuni anni e, nel contempo, accelerare la definizione delle migliaia di ricorsi pendenti dinanzi ai giudici del lavoro.

Il destino dei ricorsi

Il condizionale utilizzato nella circostanza è d'obbligo.

Difficile, infatti, ipotizzare che il ministero dell'istruzione possa decidere autonomamente di estendere per via amministrativa a tutto il personale coinvolto nella vertenza le conclusioni cui sono pervenuti i giudici in ben tre gradi di giudizio. Una determinazione in tal senso comporterebbe il reperimento di alcuni milioni di euro. Novantasette milioni annui, secondo stime di ItaliaOggi. Intorno ai quattrocento milioni a titolo di arretrati.

La strada che appare, invece, più probabile è quella di continuare a resistere in sede giudiziaria rinnovando, nel contempo, l'invito ai direttori scolastici regionali e ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi a non conciliare in sede di tentativi di conciliazione esperiti dagli interessati.

Una strada, quest'ultima, che servirebbe a prendere tempo nella speranza che la Corte di cassazione possa in altra sede rivedere il giudizio formulato dai giudici della sezione lavoro, ma che al termine della quale potrebbe rivelarsi essere molto più onerosa.

il valore delle motivazioni

Le affermazioni riportate nelle conclusioni del ragionamento che ha portato i giudici della Corte a rigettare il ricorso del Miur e cioè che 'al dipendente ata già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal Ccnl del comparto scuola, prescindendo dal risultato finale, favorevole o svantaggioso' merita, tuttavia, di essere approfondito.

Alla lettera, l'affermazione dovrebbe comportare che l'inquadramento e la individuazione della posizione stipendiale spettante agli Ata trasferiti allo stato devono essere determinati con gli stessi principi e criteri che trovano applicazione nei confronti del personale scolastico. Per tale personale il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera è disciplinato dagli articoli 569 e 570 del decreto legislativo 297/94 i quali dispongono che:

a) il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto fino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;

b) il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.

Le stesse norme andrebbero quindi applicate anche al personale transitato dagli enti locali allo stato. Di conseguenza, l'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza potrebbe essere valutata solo se il servizio di ruolo o non di ruolo è stato prestato, ancorché alle dipendenze dell'ente locale, esclusivamente nelle istituzioni scolastiche. Se così non fosse, non si spiegherebbe l'inciso delle motivazioni 'a prescindere dal risultato finale, favorevole o svantaggioso'.


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