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ItaliaOggi-Assunzioni, uno stop limitato

Parere del dipartimento funzione pubblica sulla legge finanziaria per il 2005. Assunzioni, uno stop limitato Il blocco non impedisce di attivare la mobilità Il blocco dell...

06/05/2005
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ItaliaOggi

Parere del dipartimento funzione pubblica sulla legge finanziaria per il 2005.

Assunzioni, uno stop limitato

Il blocco non impedisce di attivare la mobilità

Il blocco delle assunzioni non tocca la mobilità. In base all'art.1, c. 47 e 95, ultimo periodo, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), per gli enti locali è possibile effettuare procedure di mobilità, anche intercompartimentale, relative a personale proveniente da p.a. sottoposte a limitazione delle assunzioni, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e purché sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente. Lo chiarisce la funzione pubblica con parere n. 213/05 del 2/5. La mobilità può essere attuata anche nelle more dell'approvazione del dpcm di cui all'art. 1, c. 98, della l. 311, ferma restando la necessità di valutare da parte dell'ente la sussistenza del posto vacante su cui operare la mobilità alla luce delle norme sulla rideterminazione delle dotazioni organiche, al fine di non eludere il c. 93 dell'art. 98 ed evitare situazioni di soprannumero o eccedenza.
ItaliaOggi pubblica il testo del parere 213/05 del dipartimento della funzione pubblica

Si fa riferimento alla lettera dell'11 febbraio 2005, n. 7325, con la quale codesta amministrazione chiede il parere del dipartimento della funzione pubblica in merito alla possibilità di dar corso a procedure di mobilità del personale, all'interno del comparto o tra comparti differenti, in attesa dell'emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri con il quale saranno fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005/2007 ai fini del concorso delle autonomie al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Al riguardo, si ritiene possibile effettuare procedure di mobilità, sia compartimentale che intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni delle assunzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 47 e 95, ultimo periodo, della predetta legge anche prima dell'adozione del menzionato dpcm. Infatti, da un lato l'art. 1, comma 47, prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché sia stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Dall'altro, l'art. 1, comma 95, nello stabilire il divieto generale di assunzione, all'ultimo periodo prevede che è consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Analogo avviso è stato espresso anche dal ministero dell'economia e delle finanze e dal ministero dell'interno, nelle note che si allegano (rispettivamente del 17 marzo 2005, prot. n. 32008, e del 16 marzo 2005, prot. n. 15700/5B4-208). Si segnala che la predetta mobilità può essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, poiché per questi dipendenti non sussistono specifici vincoli assunzionali. Le eventuali acquisizioni in mobilità di queste ultime categorie di personale debbono essere considerate, a fini economico-finanziari, come equivalenti a nuove assunzioni. In conclusione, la normativa vigente consente la mobilità nei predetti limiti e, per gli enti locali che vi erano soggetti, purché sia stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Resta ferma la necessità di valutare da parte dell'ente la sussistenza del posto vacante su cui operare la mobilità alla luce delle disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche, al fine di non eludere quanto previsto dal comma 93 e di evitare situazioni di soprannumero o di eccedenza, salva la considerazione delle particolari categorie di personale di cui al comma 93 stesso (si rinvia in proposito la lettera di questo ufficio indirizzata agli uffici territoriali del governo, che si allega, in data 31 marzo 2005, prot. n. 12674).


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