Italia Oggi-Precari assunti solo se disoccupati
Dubbi interpretativi suscitati dalla legge 68/1999. Precari assunti solo se disoccupati Dubbi interpretativi sulle assunzioni dei docenti precari disabili. Per fruire della precedenza nelle as...
Dubbi interpretativi suscitati dalla legge 68/1999.
Precari assunti solo se disoccupati
Dubbi interpretativi sulle assunzioni dei docenti precari disabili. Per fruire della precedenza nelle assunzioni bisogna, infatti, essere iscritti nelle liste speciali presso gli uffici provinciali del lavoro. Ma per venire inclusi negli elenchi è necessario essere disoccupati all'atto della presentazione della domanda. Molto spesso, dunque, i centri per l'impiego non accettano le domande dei docenti, se questi ultimi sono titolari di incarichi di supplenza. Indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto l'accertamento dell'invalidità civile (non inferiore al 46%). E tutto questo impedisce loro di fruire della riserva dei posti. In buona sostanza, dunque, sembrerebbe che, in assenza di disposizioni attuative, l'amministrazione stia continuando ad applicare la legge 68/99 alla lettera. Mettendo a rischio il diritto alla precedenza nelle assunzioni espressamente previsto dalla stessa legge. Un principio presente nel nostro ordinamento già dal 1968 (si veda la legge 482, dello stesso anno). Già in passato, peraltro, il requisito della disoccupazione era stato interpretato in modo non rigido della magistratura amministrativa.
Sebbene il Consiglio di stato avesse affermato la necessità di provare lo stato di disoccupazione dei disabili riservisti, tramite l'iscrizione nelle liste degli invalidi presso l'ufficio di collocamento, aveva interpretato lo stato di disoccupazione come una condizione derivante dall'assenza di titolarità di incarichi di supplenza annuale. Escludendo, dunque, le supplenze temporanee.
Principio affermato dai giudici di secondo grado già nel 1990, con la sentenza 694 e poi, ulteriormente confortato dalla sentenza 979 del 1996. Nonostante tutto questo, però, il legislatore, nel 1999, all'atto dell'entrata in vigore della legge 69, non ha chiarito questo aspetto. Limitandosi ad affermare che lo stato di disoccupazione non è requisito sostanziale per l'assunzione (circolare 248/2000). Questa norma, però, non è stata interpretata dagli uffici periferici in modo estensivo. E, dunque, l'amministrazione scolastica continua a esigere l'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego, quale requisito di accesso alla quota di riserva.
In sostanza, se non è più necessario essere disoccupati per essere assunti, lo stato di disoccupazione continuerebbe a essere preteso per entrare in possesso dell'iscrizione al centro per l'impiego necessaria all'assunzione.