Italia Oggi-Al via i trasferimenti dei docenti e degli Ata
Al via i trasferimenti dei docenti e degli Ata Nuove regole per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e Ata. Con l'ordinanza n. 9 del 28 gennaio 2004, predisposta a segui...
Al via i trasferimenti dei docenti e degli Ata
Nuove regole per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e Ata. Con l'ordinanza n. 9 del 28 gennaio 2004, predisposta a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il ministro dell'istruzione ha fissato le date e stabilito le modalità operative per i trasferimenti e i passaggi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario valide per l'anno scolastico 2004/2005.
Contrariamente a quanto dispone l'articolo 4 del ccnl 24 luglio 2003, il contratto ha previsto che 'in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinata, con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell'organico, la mobilità compartimentale', la disciplina della mobilità derivante dal confronto negoziale è, invece, limitata ancora una volta a un solo anno e ciò in ragione della circostanza che il ministero non ha definito l'organico pluriennale.
Le parti contraenti hanno tuttavia concordato di riaprire il confronto negoziale nel caso in cui, con riferimento alle disposizioni recate dalla legge finanziaria per l'anno 2004, si dovessero verificare modifiche alle configurazioni della titolarità ovvero delle preferenze espresse dal personale, nonché in relazione alle disposizioni attuative della legge 28 marzo 2003, n. 53 e a quanto previsto per il personale Ata dagli articoli 48 e 49 del predetto ccnl (si veda ItaliaOggi del 30 gennaio scorso).
Diverse e significative sono alcune modifiche apportate alla normativa in vigore, modifiche resesi peraltro necessarie per adeguare le operazioni di mobilità alle nuove norme previste dal ccnl sottoscritto il 24 luglio 2003.
Termini per la presentazione o revoca delle domande
Le prime modifiche attengono alle date per la presentazione o la revoca delle domande di mobilità. L'ordinanza dispone che:
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento o di passaggio è fissato al 28 febbraio. A differenza di quanto disponeva quella relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2003/2004, la data del 28 febbraio riguarda sia il personale docente che il personale Ata;
- il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca della domanda di mobilità è fissato al 29 marzo per i docenti della scuola materna; all'8 marzo per quelli della scuola elementare; al 3 maggio per i docenti della scuola media e per il personale educativo; al 19 aprile per i docenti della scuola superiore e all'8 maggio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- per il personale che rientra nei ruoli di appartenenza o viene restituito a tale ruolo, la domanda finalizzata all'assegnazione della sede di titolarità deve essere presentata al csa della provincia scelta per il rientro, entro il 18 febbraio. Qualora non dovessero ottenere una delle sedi richieste, potranno presentare domanda di trasferimento entro i termini stabiliti per la revoca;
- il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale e i docenti che concludono i corsi di sostegno successivamente alla data del 28 febbraio potranno presentare la domanda di mobilità entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di revoca.
Le modifiche di carattere normativo
Molte sono anche le novità normative. Di notevole rilevanza quelle, per esempio, che consentono, ed è una novità assoluta, agli insegnanti con incarico a tempo indeterminato di tutti gli ordini e gradi di scuola che siano in possesso del titolo di studio di accesso a una delle classi di concorso previste dalla tabella C, di chiedere il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado e quelle che estendono il diritto di precedenza nelle operazioni di movimento, in presenza di un figlio handicappato in stato di gravità, anche a chi esercita la tutela legale.
La prima innovazione non sarà certamente accolta favorevolmente né dagli insegnanti tecnico-pratici in servizio con incarico a tempo indeterminato, né dagli aspiranti alla nomina in ruolo o alle supplenze annuali. Gli uni e gli altri temono, infatti, di vedere, seppure gradualmente, diminuire la disponibilità dei posti sia ai fini dei trasferimenti negli anni successivi sia ai fini del conferimento delle nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Sono stati, inoltre, unificati e modificati, per docenti e Ata, i criteri per l'individuazione del perdente posto ai fini del trasferimento d'ufficio. Nell'ambito della scuola di titolarità dovrà ora essere considerato in soprannumero prioritariamente il personale entrato a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2003, per mobilità a domanda.
Successivamente sarà considerato in soprannumero quello entrato a fare parte dell'organico negli anni precedenti unitamente a quello entratovi dal 1° settembre 2003 ma per effetto di un trasferimento d'ufficio o per domanda condizionata.
Limitatamente al personale della scuola secondaria di I e II grado, non si dovrà procedere all'individuazione come soprannumerario dei docenti nei cui confronti sarà possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali di insegnamento utilizzando spezzoni orari delle stesse classi di concorso presenti nella scuola di titolarità o in quella di completamento.
Restituzione alla qualifica di provenienza del personale Ata
In attuazione di quanto previsto all'articolo 60 del ccnl 24 luglio 2003, dispone l'articolo 53 dell'ordinanza ministeriale, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande prodotte, dispone la restituzione alla qualifica di provenienza nei confronti del personale che ne abbia fatto richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell'accesso nella qualifica di precedente provenienza.
Le modifiche alle tabelle di valutazione
Sono state soggette a modifiche o chiarimenti anche le valutazioni di alcuni titoli di servizio e di studio:
- ai fini della mobilità volontaria, gli anni di servizio di pre-ruolo saranno valutati nella loro interezza. Continueranno, invece, a essere valutati quattro anni per intero e i due terzi di quelli eccedenti, ai fini dell'individuazione del soprannumerario e dei trasferimenti d'ufficio;
- il punteggio per la 'continuità' dovrà essere riconosciuto anche ai docenti titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno nella scuola secondaria di II grado ma a condizione che, con decorrenza temporale dal corrente anno scolastico, siano rimasti in servizio per un triennio nella stessa scuola;
- il 'bonus' di dieci punti ai docenti e di 40 al personale Ata, assegnato o da assegnare a quanti nel triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 non presentino o non abbiano presentato domanda di trasferimento o di passaggio o, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti, una volta acquisito viene meno solo nel caso in cui ottenga, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria;
- saranno soggette a valutazioni anche le specializzazioni pluriennali rilasciate da amministrazioni e/o istituti pubblici ma a condizione che tali titoli siano stati riconosciuti equipollenti dagli organismi universitari competenti;
- le lauree brevi o di primo livello, compresi i diplomi triennali Isef, saranno valutati con punti 3 mentre i diplomi di laurea di durata non inferiore a quattro anni saranno valutati con punti 5;
- il superamento di un concorso per titoli ed esami va valutato esclusivamente nel ruolo per il quale il concorso è stato superato. Per esempio: il superamento di un concorso per i ruoli della scuola materna non è valutabile se si è di ruolo nella scuola elementare.
Contenzioso
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita, dispone l'articolo 12 del contratto collettivo nazionale integrativo, la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro cinque giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi dieci giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati potranno esperire, dispone ancora l'articolo 12, le procedure previste dagli articoli 130 (Tentativo obbligatorio di conciliazione); 131 (Arbitrato); 132 (Modalità di designazione dell'arbitro) e 133 del ccnl 24 luglio 2003. Il richiamo a quest'ultimo articolo consente ai docenti di esperire ancora il ricorso al ministero dell'istruzione che deciderà su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione(Cnpi).