Inidonei ricollocabili anche presso gli uffici
Ma va stabilito come, e i tempi previsti non sono credibili
Franco Bastianini
Ma quale futuro attende concretamente i 3.500 docenti da anni collocati fuori ruolo perché dichiarati per motivi di salute permanentemente inidonei all'insegnamento ma idonei a svolgere altri compiti? Si tratta di funzioni indicate, a titolo meramente esemplificativo, dall'articolo 3 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 25 giugno 2008 (servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione dei laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relativa al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di istituto.
La domanda sul loro destino non è meramente accademica ma sorge alla luce di una modifica che, in sede di conversione in legge del decreto legge 95/2012, è stata apportata al comma 13 dell'articolo 14 del medesimo decreto.
Per effetto di tale modifica gli inidonei dovrebbero, infatti, poter transitare oltre che nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, anche in quelli presso le amministrazioni pubbliche in cui potrebbero essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. Si tratta indubbiamente di una modifica che va incontro ad una comprensibile richiesta degli interessati. Perché la modifica possa trovare applicazione sarebbe tuttavia necessario stabilirne le modalità, fissarne i termini per la presentazione della domanda e, soprattutto, indicare le disponibilità dei posti esistenti presso altre pubbliche amministrazioni. Tutte condizioni praticamente irrealizzabili nei termini indicati nel comma 13. Ne consegue che difficilmente l'obiettivo che si prefiggeva il Governo, quello cioè di inquadrare fin dal prossimo 1° settembre tutti gli inidonei nel ruolo degli assistenti amministrativi o tecnici, coprendo in tal modo i posti vacanti ed evitando un pari numero di nomine di supplenti annuali, potrà essere raggiunto.
Un possibile rinvio che potrebbe consentire una più amplia riflessione su quella che dovrà essere la soluzione finale del problema.
L'altra modifica apportata al testo del comma 13 interessa il personale docente che dovesse essere dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti. Questo personale non potrà essere utilizzato, come prevedeva l'originario comma 13, prioritariamente nella stessa scuola, ma solo nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.