Inidonei al passaggio definitivo
Prof ricollocati come amministrativi, ora l'applicazione. Con il sì alla legge di Spending review, nessuna chance di accedere alla pensione al 31 agosto
Franco Bastianini
Definita in pejus la posizione giuridica ed economica degli inidonei. Si tratta sia dei docenti permanentemente inidonei all'insegnamento per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti e che entro il 20 settembre 2011 non hanno presentato la domanda di inquadramento nei ruoli degli assistenti amministrativi o tecnici, che dei docenti che, sempre per motivi di salute, saranno in futuro dichiarati solo temporaneamente inidonei.
Le disposizioni contenute nel decreto di Spending review, ovvero commi 13, 17 e 20-bis dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, nel testo approvato dal Parlamento, non lasciano spazio a interpretazioni diverse dal loro significato letterale e confermano le misure sui lavoratori della scuola che, per motivi di salute, non sono più in condizione di insegnare.
Ora si attendono le note attuative del ministero dell'istruzione.
Questa in estrema sintesi la loro posizione giuridica, economica e previdenziale che sembra allo stato essere irreversibile:
a) i docenti permanentemente inidonei devono transitare nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza mantenendo il maggiore trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei nuovi ruoli, e non contemporaneamente all'atto del transito nei ruoli del personale Ata, come prevedeva un emendamento accolto della commissione bilancio, potranno transitare presso le amministrazioni pubbliche in cui può essere meglio utilizzata la loro professionalità;
b) i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alla propria funzione, ma idonei ad altri compiti, devono, invece, essere utilizzati, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia e non prioritariamente nella stessa scuola come disponeva l'originario decreto legge;
c) avendo acquisito in maniera coatta lo status di personale Ata, nei loro confronti non trova applicazione la disposizione secondo la quale il personale docente in esubero che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) nei loro confronti dovrebbero invece trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 2 del predetto decreto legge 95/2012 secondo le quali l'amministrazione dovrà avviare, se dichiarati in esubero e non riassorbibili, le procedure previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 165/2001e dal comma 12 del predetto articolo 2(collocamento in disponibilità per la durata massima di ventiquattro mesi che può essere aumentato fino a quarantotto mesi laddove maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico con stipendio ridotto all'80 per cento). Sul tema è aperto un confronto sindacati-Funzione pubblica, ma non è detto che il tavolo avviato da l ministro Filippo Patroni Griffi riguardi anche la scuola,
e) sempre in tema previdenziale le nuove disposizioni non hanno abrogato l'istituto della dispensa per motivi di salute prevista dall'articolo 512 del decreto legislativo 297/1994 ma hanno confermato implicitamente che per ottenerla il dipendente scolastico deve essere riconosciuto dall'apposita commissione medica presso l'Asl inidonei a svolgere i compiti previsti dal nuovo ruolo.
Sede definitiva ai docenti inidonei già inquadrati nei ruoli Ata
Per i circa 800 docenti permanentemente inidonei( dei 4.000 registrati a luglio del 2011) già transitati a domanda nel ruolo degli assistenti amministrativi o tecnici, il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 31 luglio 2012 ha stabilito le modalità per l'attribuzione della sede di titolarità per l'anno scolastico 2012/2013 e precisato che, sempre a domanda, possono partecipare alle operazioni di mobilità qualora le preferenze espresse per la sede di titolarità non siano state soddisfatte.