Incostituzionale la nuove rete scolastica. Tutto da rifare?
Con la sentenza n. 147 la Consulta ha bocciato la riforma della rete scolastica
La Corte costituzionale ha accolto, se pur in parte, il ricorso di sette Regioni (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e Regione Sicilia) che avevano impugnato l’art. 19 della legge 111/2011, relativa al nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastica (del primo ciclo in particolare).
La sentenza n. 147 ha giudicato illegittimo soltanto il comma 4 dell’art. 19 della legge – quello sulla dimensione minima di mille alunni dei nuovi istituti comprensivi – ma ha ritenuto non fondato il ricorso contro il comma 5 dello stesso art. 19 – quello sulla esclusione di dirigenti scolastici titolari nelle istituzioni sotto i 600 alunni.
Secondo la Consulta, i nuovi parametri (almeno mille alunni) per costituire un istituto comprensivo non sono norme generali né principi fondamentali (di competenza dello Stato), ma sono, piuttosto, norme di dettaglio che, dunque, avrebbero dovuto essere concertati con le Regioni in quanto rientranti nella legislazione concorrente.
A dir la verità il Miur, a cose fatte, ha avviato rapporti con le Regioni attraverso la Conferenza unificata, convenendo sulla non rigidità del limite di mille (assunto come media regionale) e convenendo sul mantenimento di istituzioni scolastiche già dimensionate, anche se non trasformate in istituti comprensivi. Ma era ormai troppo tardi e i ricorsi (tutti delle Regioni politicamente all’opposizione del Governo pro- tempore) erano già partiti.
Come si sa, in sede di attuazione della norma, le Regioni hanno ridefinito la rete scolastica regionale, secondo scelte proprie che, in taluni casi, hanno rispettato alla lettera (e oltre) le norme generali della legge n. 111, mentre in altri casi hanno deliberato piani con il freno tirato, dando attuazione graduale alla disposizione (gradualità non prevista) e applicando i nuovi parametri con una certa discrezionalità.
E adesso? Cosa succederà?
Non dovrebbero esserci effetti negativi nell’immediato, visto che ormai i piani regionali sono stati approvati e, soprattutto, applicati.
Probabilmente ci sarà un “chi ha avuto ha avuto” e un “chi ha dato ha dato”: i piani che prevedono in futuro l’adeguamento alle norme della legge 111 potrebbero rimanere inapplicati, senza nuove modifiche territoriali rispetto a quanto già avvenuto.