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Il parere del CNPI

OGGETTO: Parere su "Progetto nazionale di sperimentazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999" Adunanza del 15/16 settembre 2002 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VISTA &&&...

16/09/2005
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OGGETTO: Parere su "Progetto nazionale di sperimentazione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.
n. 275/1999"
Adunanza del 15/16 settembre 2002
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA &&&&&&&&&&&&&..
dopo ampio e approfondito dibattito
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti termini:
PREMESSO CHE IL CNPI:
condivide, come in tutte le precedenti occasioni, il ricorso all'art. 11 del DPR 275/99
"iniziative finalizzate all'innovazione" che rappresenta uno strumento di valorizzazione
dell'autonomia scolastica;
ritiene che l'avvio di un percorso di sperimentazione, opportunamente attivato e gestito,
possa contribuire alla definizione dei processi di innovazione, portando il contributo
dell'esperienza concreta della scuola "reale";
nel merito dei contenuti sia della legge 53/2003 sia della bozza di decreto attuativo relativo
al secondo ciclo rimanda alle proprie pronunce rispettivamente nelle sedute del 10 aprile
2002 e del 22 giugno 2005, che si allegano al presente parere e ne costituiscono parte
integrante;
nel corso della fase istruttoria ha acquisito sia lo schema di Decreto Ministeriale con il quale
dovrebbe essere attivato il progetto di sperimentazione sia risposta scritta a numerosi quesiti
e problematiche che hanno contribuito a meglio definire i contorni, i contenuti e la fattibilità
dello stesso. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e a tutte le componenti
coinvolte nell'ipotesi di sperimentazione di poter acquisire il massimo di consapevolezza e
di conoscenza possibile si allega il carteggio intercorso che evidenzia una serie di impegni
che la stessa amministrazione ha assunto ai fini della attuazione dell'azione di
sperimentazione;
considera, comunque, il progetto di sperimentazione in esame pur sempre una opportunità
offerta alle scuole e alle famiglie, perché possano valutare la praticabilità dei percorsi
attinenti la riforma degli ordinamenti scolastici relativi alla istruzione secondaria di secondo
grado, prima ancora che essi vadano a regime. Il testo del D.M. proposto garantisce
pienamente la libera scelta delle scuole e delle famiglie consentendo di aderire o meno, in
toto o in parte;
ritiene necessario ricondurre a pieno l'iniziativa ministeriale entro i canoni istituzionali e le
prerogative ordinamentali delle sperimentazioni attuate a norma dell'art. 11 del DPR
275/99.
NEL MERITO IL CNPI:
evidenzia i seguenti nodi problematici:
1. il problema dei tempi: si ripropone, purtroppo, un problema che il consiglio ha già
evidenziato in precedenti occasioni, quello del mancato rispetto di tempi adeguati per
consentire le riunioni degli organi collegiali della scuola, collegio dei docenti in primis, al
fine di deliberare l'adesione o meno al progetto anche in relazione alla circostanza che si
opera, di fatto, ad anno scolastico già iniziato. Si deve poi tener conto che, in caso di
adesione, l'adeguamento del POF comporta necessariamente l'adesione delle famiglie e
degli studenti;
2. il problema della terminalità: è necessario puntualizzare non solo la possibilità di uscita
verso i percorsi IFTS dopo il quarto anno di studi, ma anche la garanzia di accesso a
qualsiasi facoltà universitaria al termine del quinquennio, e il valore del titolo di studio
conseguito dopo la maturità quinquennale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e
delle professioni;
3. il problema del monitoraggio: il processo di sperimentazione può essere tanto più utile
quanto è possibile effettuare un monitoraggio corretto ed oggettivo in modo da far emergere
le positività, le problematicità e gli elementi da rivedere; è necessario, però, che il numero
delle istituzioni scolastiche coinvolte sia contenuto al fine di poterle seguire e supportare in
itinere nonché per portare a sintesi le osservazioni. Si deve evitare il rischio di attivare
diverse e disparate iniziative che non sia poi possibile ricondurre ad una oggettiva ed
unitaria interpretazione; al riguardo sarebbe utile ed opportuno fissare l'ambito di
osservazione, chiedendo alle istituzioni scolastiche autonome che avessero deciso di aderire
alla sperimentazione di attenersi alle linee progettuali definite e di attrezzarsi per una azione
di monitoraggio articolata e strutturata in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
4. il problema delle risorse umane ed economiche: desta perplessità che il progetto di
sperimentazione proposto faccia dipendere l'azione sperimentale dalle risorse economiche e
professionali già esistenti nelle scuole e non privilegi, invece, gli obiettivi da raggiungere.
Come sarà possibile personalizzare i percorsi di studio e le attività di recupero degli alunni
in difficoltà in mancanza di adeguate risorse? Come sarà possibile realizzare le necessarie
attività di laboratorio o i progetti di alternanza? E' necessario considerare le risorse
professionali ed economiche, al pari delle condizioni strutturali, come elementi costitutivi
della riforma e non come variabili indipendenti. Su questo versante lo schema di D.M. e le
stesse risposte scritte dell'Amministrazione non forniscono complete garanzie.
ELEMENTI PREGIUDIZIALI ALL'ATTIVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE:
1. deve essere garantito che alla iniziativa sperimentale possano aderire tutte le tipologie di
istituzioni scolastiche attualmente esistenti, seppure in coerenza con i percorsi attualmente
attivati da ciascuna di esse per mantenere l'attuale distribuzione dell'offerta formativa sul
territorio, di competenza regionale. Ciò è necessario per garantire fin d'ora e in prospettiva
l'unitarietà del sistema, seppure nelle opportune articolazioni, nonchè la "pari dignità" di
tutte le istituzioni scolastiche autonome;
2. deve essere consentito ai collegi dei docenti, qualora intendano aderire all'iniziativa
sperimentale, di operare scelte autonome e flessibili in sede di progettazione, seppur
nell'ambito delle indicazioni nazionali allegate che, al pari degli OSA, non rivestono
carattere di prescrittività;
3. deve essere coniugata la qualità del servizio e la necessaria tutela del personale. La scelta
condivisa di riconoscere al Collegio dei Docenti la competenza ad attribuire i nuovi
insegnamenti alle vigenti classi di concorso garantisce il livello e la qualità delle
competenze richieste nonchè la piena utilizzazione di tutti i docenti in servizio nella scuola.
Va esclusa, comunque, qualsiasi situazione di esubero anche parziale. Il monitoraggio delle
scelte effettuate al riguardo dai collegi dei docenti dovrà essere assunto
dall'amministrazione come un contributo fondamentale nel percorso di definizione delle
nuove classi di concorso;
4. deve essere garantita la continuità del percorso sperimentale agli allievi che si iscrivano alla
prima classe per l'intero quinquennio.
CONCLUSIONI
Il CNPI:
nel rispetto delle distinzioni, di forma e di sostanza, tra le valutazioni di natura tecnica
che, ai sensi del dettato di cui all'art. 11 del DPR 275/99, spettano a questo consiglio e
le valutazioni di merito che, stante l'art. 3 del DPR 275/99, spettano al collegio dei
docenti, fermo restando il diritto delle famiglie ad aderire o meno alla sperimentazione;
tenuto conto di tutte le precisazioni fornite dall'amministrazione in risposta a puntuali
richieste avanzate nella fase istruttoria, ed in particolare alla previsione di azioni di
sostegno della sperimentazione non contemplate nella fase iniziale, vedasi ad esempio la
possibilità di istituire classi in deroga e la messa a disposizione di ulteriori
finanziamenti;
acquisita la disponibilità dell'amministrazione a realizzare gli interventi di sostegno che
si rendessero necessari;
confermando le proprie posizioni già espresse in relazione ai contenuti della legge
53/2003 e dello schema di decreto attuativo per il secondo ciclo;
CHIEDE AL MINISTRO:
1. di rinviare l'avvio della sperimentazione;
2. di riconsiderare il progetto in esame, modificando lo schema di D.M. negli
aspetti sopra evidenziati, previo accoglimento integrale degli elementi
pregiudiziali.


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