Il DPR sulla valutazione è in Parlamento.
di Osvaldo Roman
Lo schema di DPR, recante il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, è stato inviato il 23 gennaio al Parlamento per l’espressione dei previsti pareri. Si tratta di un adempimento che avrebbe dovuto essere già stato realizzato entro il 26 aprile 2011!
Il Governo, ormai evidentemente privo del senso del ridicolo, ha sottolineato l’urgenza dell’adempimento e ha invocato, come ormai accade per ogni sorta di porcheria, le sollecitazioni che provengono dall’Europa. Se si leggono le autentiche stroncature di quel testo di seguito riportate, pronunciate nel parere espresso dal Consiglio di Stato, che non hanno ricevuto praticamente nessuna risposta dal MIUR, si comprende come il Ministro Profumo sia ormai nelle mani della parte più squalificata e conservatrice dell’amministrazione scolastica che speriamo possa essere assai presto mandata a svolgere altri compiti.
Ogni ulteriore commento per ora è inutile.
L’articolato del DPR si trova, nelle versioni che precedono e seguono i pareri già pronunciati, al link del Senato: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/697901.pdf
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012
NUMER0 AFFARE 12458/2012
OGGETTO:
Ministero del1'istruzione dell' università e della ricerca – Ufficio legislativo.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione c formazione";
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4882 in data
03/ 12/ 2012, con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e
della ricerca - ufficio legislativo • ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Lipari;
Premesso e Considerato:
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR)
riferisce che lo schema di regolamento in esame é destinato ad attuare
la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 4-undevivies, del decreto
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10.
La disposizione stabilisce che "Con regolamento da emanare, ai sensi
dell’artico1o 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, u. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é
individuato il sistema nazionale di valutazione, definendone l’apparato,
che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della
scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione
degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di
partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di
valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150."
2. Secondo il MIUR, il presente schema, quindi, ha lo scopo di
disciplinare il sistema nazionale di valutazione delle istituzioni
scolastiche e formative e della dirigenza scolastica, definendone le
finalità, la struttura essenziale e le modalità di funzionamento, nel
rispetto dell’autonomia scolastica e degli altri principi costituzionali sul
riparto delle competenze fra Stato, Regioni ed enti locali.
L’amministrazione afferma che l’intervento regolamentare proposto
"cerca di colmare il grave ritardo che il nostro Paese sconta, rispetto
agli altri partner europei e mondiali, ne1l’affrontare con efficacia il tema
della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione,
un’inerzia che può rallentare i processi di cambiamento necessari per
superare l’attuale crisi economica globale."
Partendo da questa premessa generale, il Ministero ritiene che il sistema
di valutazione dell’ordinamento scolastico debba costituire "una risorsa
strategica per orientare le politiche educative alla crescita culturale,
sociale ed economica del Paese e per promuovere, anche attraverso la
valutazione, un esercizio responsabile dell’autonomia da parte delle
istituzioni scolastiche e formative”
3. Secondo la relazione illustrativa, pertanto, gli scopi principali del
regolamento sono:
- il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico;
- l’innalzamento dei livelli di apprendimento;
- lo sviluppo delle competenze degli studenti, al fine di favorirne il
consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, nonché di
facilitarne il successivo ingresso nel mercato del lavoro.
4. Il Ministero indica, poi, con ulteriore dettaglio, gli obiettivi perseguiti
attraverso l’intervento normativo in esame:
a) supportare le singole istituzioni scolastiche e formative nell’analisi
dell’efficienza dei propri assetti organizzativi, della efficacia delle
proprie azioni e della qualità complessiva del servizio erogato, al fine di
promuovere un ciclo di autovalutazione, miglioramento, valutazione e
verifica dei risultati conseguiti;
b) aiutare le istituzioni scolastiche e formative in situazioni critiche,
sostenendo le azioni di miglioramento dalle stesse definite, e
promuovendo interventi di sistema finalizzati al superamento delle
medesime criticità;
c) favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale e la comparabilità
dell’attività delle singole istituzioni scolastiche e formative, in una
logica di confronto dei risultati, anche in ambito europeo e
internazionale, mirato al perseguimento di obiettivi di miglioramento
nello svolgimento delle attività didattiche e formative;
d) consentire la valutazione dei dirigenti scolastici, individuando il
contributo che gli stessi offrono al miglioramento della qualità del
servizio educativo e formativo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel
rispetto del quadro normativo generale di riferimento e del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
5. La Sezione esprime un complessivo apprezzamento al testo
predisposto dal MIUR. Tuttavia, ritiene necessario svolgere alcuni
rilievi di carattere sistematico, ed altre osservazioni relative alle singole
disposizioni del regolamento e alle sue premesse.
Dal punto di vista sistematico, lo schema regolamentare in esame
sconta una certa lacunosità e sinteticità della disposizione primaria,
fonte del potere normativo ora esercitato. La previsione legislativa,
infatti, si limita a stabilire che il regolamento ha il compito di
"individuare”•il "sistema nazionale di valutazione" (senza nemmeno
specificare che si tratta della valutazione delle istituzioni scolastiche e
formative e senza menzionare le disposizioni di riferimento),
richiamando, in modo alquanto generico, solo i tre soggetti in cui si
dovrebbe articolare l’apparato.
6. Dunque, la norma legislative sembra indirizzata essenzialmente alla
disciplina della struttura soggettiva del sistema di valutazione, piuttosto
che alla precisa organizzazione delle attività, delle funzioni e dei
procedimenti di valutazione.
La norma primaria, poi, non spiega in alcun modo quale sia il rapporto
tra il regolamento di delegificazione ora in esame e la preesistente
disciplina legislativa riguardante il sistema di valutazione. In particolare,
il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante "l’istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto", non é
riportato dal citato articolo 2, comma 4-undevicies.
7. In tale contesto, quindi, non si comprende se, nelle intenzioni del
legislatore, il regolamento di delegificazione in oggetto abbia lo scopo
di ridisegnate, in radice, l’intero sistema di valutazione delle istituzioni
scolastiche, o se non sia destinato, piuttosto, a dettare solo alcune
ulteriori regole di contorno e specificative. D’altro canto, la
disposizione fonte del potere regolamentare non delinea, in termini
appropriati, i criteri e i principi che dovrebbero vincolare il Governo
nella predisposizione delle norme.
In concreto, il MIUR, nel testo proposto, ritiene di non abrogare
alcuna. delle disposizioni contenute nel decreto n. 286/2004,
considerandole, implicitamente, ancora operanti in modo pieno.
Va aggiunto che la relazione illustrativa, poi, non spiega, come sarebbe
invece necessario, quale sia il rapporto intercorrente, ora, tra il decreto
n. 286/2004 e il nuovo regolamento in corso di formazione.
8. Ancora, in termini generali, né il regolamento in esame, né le
relazioni di accompagnamento illustrano in modo adeguato il rapporto
con la previsione dell’articolo 2, comma 4-duodevivies, secondo il quale,
"Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue
componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
é riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell’università e
della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino
l'autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della
scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli
standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica
rimane quella prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La
riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza
pubblica".
Per evidenti ragioni di semplificazione e di omogeneità, sarebbe
opportuna l’emanazione di un unico regolamento, destinato a
disciplinare, in modo coordinato, il sistema dl valutazione.
I1 Ministero non espone, però, se intenda riorganizzare nel suo
complesso la funzione ispettiva. Tale carenza risulta particolarmente
significativa, considerando che, nel disegno legislativo, il "corpo
ispettivo" risulta costituire uno degli assi portanti del sistema di
valutazione delle scuole e dei dirigenti.
9. Con riguardo alle premesse del testo regolamentare, la. Sezione
suggerisce di ridurre all’essenziale i richiami normativi, eliminando la
citazione di disposizioni che 11011 sembrano assumere diretto rilievo
nella disciplina del sistema di valutazione.
10. Nell’ambito dell’articolo 1, potrebbe essere opportuno elencare in
modo più ordinato i "soggetti" del sistema di valutazione, piuttosto che
enunciare le “definizioni” utilizzate, tenendo conto della circostanza
che, come si é esposto, secondo la norma legislativa. fonte del
potere regolamentare esercitato, lo scopo principale dell’intervento
attuativo consiste proprio nella definizione dell’ "apparato" del sistema
e della sua articolazione. In questo quadro, potrebbe essere utile
menzionare, già in questo articolo, i "nuclei di valutazione", di cui
al’articolo 6, comma 2, salve le ulteriori osservazioni che il Collegio
intende svolgere con riferimento a questa figura.
11. Si raccomanda all’amministrazione di verificare l’efficacia
del1’acronimo "Snv", utilizzato per definire il sistema nel suo
complesso, anche se la locuzione é adoperata in alcuni precedenti
contesti. Potrebbe essere preferibile una formula diversa, quale, per
esempio, l’espressione "Si.Na.V.", o altra simile. In ogni caso, é
opportuno individuate correttamente la base normativa del sistema,
che solo in parte si fonda sul citato articolo 2, comma 4-undevicies,
mentre, per il testo, si connette al decreto legislativo n. 286/2004.
Valuterà il Ministero, poi, l’eventualità di descrivere in modo più
puntuale il "Sistema", identificando una adeguata formula di sintesi.
12. L’espressione "contingente ispettivo", adoperata non solo
nell’articolo 1, ma nell’intero schema del regolamento, differisce da
quella legislativa ("corpo ispettivo"). Occorre spiegare le ragioni di
questa scelta, la quale non appare meramente lessicale, dal momento
che la locuzione "contingente", in luogo della parola “corpo”, potrebbe
attenuate il carattere autonomo e indipendente della struttura, come
evidenziato, del resto, dalla formula legislativa.
La "definizione” della struttura ispettiva contenuta nel regolamento,
poi, pone l’accento sulla funzione consistente nella "attività di
valutazione nei nuclei di cui all’articolo 6 del presente decreto". In tal
modo viene utilizzata una espressione differente da quella prevista dalla
fonte legislativa, la quale fa riferimento al compito, attribuito al corpo
ispettivo, di valutare - direttamente, e non attraverso i "nuclei" - le
scuole e i dirigenti scolastici. Anche questa opzione del regolamento
dovrà essere attentamente ponderata dall’amministrazione, la quale ne
darà conto nella stesura finale della relazione illustrativa.
13. L’articolo 2 potrebbe essere meglio riformulato, distinguendo in
modo più chiaro:
a) gli obiettivi generali del sistema e le sue finalità;
b) la sua articolazione strutturale;
c) i momenti strettamente procedimentali in cui si scandisce l’attività di
valutazione.
In questa prospettiva, il comma 1 risulta eccessivamente generico nella
individuazione di obiettivi complessivi del sistema educativo e
scolastico (il miglioramento della qualità formativa), mentre dovrebbe
essere meglio specificato l’oggetto e il contenuto dell’attività di
valutazione.
14. I1 comma 2 stabilisce che il sistema supporta i direttori generali
degli uffici scolastici regionali nella valutazione dei dirigenti scolastici,
ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Andrebbero chiarite le modalità attraverso
cui questo "supporto" si realizza concretamente, tenendo conto della
circostanza che il sistema presenta una articolazione strutturale
complessa. Inoltre, non sembra ben definito il rapporto tra la funzione
ispettiva e i compiti dei direttori generali.
15. I1 comma 3 disciplina la direttiva con cui il Ministro, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286, individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche
della valutazione del sistema educativo di istruzione, delle qua1il’Invalsi
"tiene conto" ai fini del coordinamento funzionale.
E utile delineate meglio il rapporto tra il potere di indirizzo assegnato
al Ministro e il ruolo dell’Inva1si e del sistema nel suo complesso, anche
tenendo conto della posizione di autonomia riservata dalla legge al
corpo ispettivo.
La formula "tiene conto" potrebbe risultare adeguata solo con
riferimento alla funzione ispettiva propriamente detta, mentre, con
riguardo alla relazione con l’Invalsi potrebbe essere preferibile una
formula che valorizzi il ruolo strategico dell’organo di indirizzo
politico, collocato al vertice dell’amministrazione scolastica.
16. La Sezione prende atto della circostanza che, nello schema del
regolamento, "la definizione delle modalità tecnico-scientifiche della
valutazione rimane in capo all’Invalsi”. Questa opzione sottolinea,
senza dubbio, il carattere oggettivo della valutazione e la sua distanza
da apprezzamenti di carattere politico-amministrativo.
Tuttavia, in questo modo, in assenza di indicazioni, ancorché
meramente generali, sulla metodologia dii valutazione, la previsione
resta sostanzialmente indeterminata.
Valuterà l’amministrazione l’utilità. di introdurre regole più trasparenti,
le quali consentano di delineate l’ambito entro cui l’autonomia
scientifica dell’Invalsi potrà legittimamente svolgersi, richiamando,
preferibilmente, i parametri espressi in ambito europeo e internazionale.
17. Al comma 4, si prevede una regola di maggiore complessità
procedimentale, per la definizione delle priorità strategiche riguardanti
la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale.
L’atto di indirizzo del Ministro é adottato, previo concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con la Conferenza
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
La previsione risulta in linea con il riparto di competenze normative tra
lo Stato e le Regioni. Il complesso iter stabilito dal comma 4 si estende,
però, `anche alla individuazione delle modalità procedimentali di
valutazione, ai sensi dell’articol0 6 del regolamento in esame. Sarebbe
preferibile, invece, inserire già nel presente regolamento le eventuali
disposizioni derogatorie ritenute applicabili al procedimento di
valutazione delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. Il
rinvio ad una successiva intesa, infatti, determina il rischio che, fino
all’adozione (futura ed incerta) di tale atto, le nuove modalità di
valutazione di un settore cosi importante dell’apparato educativo, non
siano ancora operative.
18. Il comma 5 dispone l’istituzione presso 1’Invalsi, senza oneri
aggiuntivi a cacico della finanza pubblica, della conferenza per il
coordinamento funzionale del sistema, composta dal presidente
dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e dal dirigente
tecnico di cui all’artico1o 5, comma 4. La conferenza adotta, su
proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione nonché il programma
delle visite di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), e formula proposte
al Ministro ai fini dell’adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.
La Sezione dubita della opportunità della istituzione, formale, di un
nuovo organismo, del quale la legge non parla. La circostanza che non
siano previsti né compensi aggiuntivi per i componenti, né altri oneri
finanziari non elimina le perplessità, collegate alla circostanza che il
compito di coordinamento funzionale del sistema compete all’Invalsi,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a): tale
funzione comprende, ovviamente, anche quella di effettuare periodici
confronti con gli altri soggetti del sistema.
Inoltre, si deve verificare se l’attribuzione del potete di definizione del
programma delle visite ispettive non possa incidere sullo spazio di
autonomia che la legge riserva al corpo ispettivo.
19. Il comma 6 dispone che le istituzioni scolastiche siano soggette a
periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze
degli studenti, predisposte e organizzate dall’Invalsi anche in raccordo
alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su
base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima
e terza della scuola secondaria di I grado, seconda e ultima della scuola
secondaria superiore.
Valuterà l’amministrazione riferente l’opportunità di inserire tale
previsione nel contesto dell’articolo 6, più propriamente riferito al
procedimento di valutazione.
20. L’articolo 3 disciplina i compiti del1’Invalsi nell’ambito del sistema
di valutazione.
Si prende atto della scelta compiuta dal regolamento, diretta ad
esplicitate che restano immutate le attribuzioni previste dall’attico1o 17
del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
Decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonché le competenze già previste
da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
regolamento stesso.
Evidentemente,lo schema regolamentate in esame non é destinato a
Ridefinire riducendole, le competenze dell’Invalsi, ma solo a regolare il
sistema di valutazione, per cui la previsione, a stretto rigore,. risulta
superflua. Stabilirà 1’amministrazione la concreta utilità della. norma di
salvezza delle norme preesistenti.
21. Con riguardo all’elenco delle funzioni dell’Invalsi, si evidenzia
L’opportunità di enunciare i criteri generali attraverso cui delineare i
protocolli di valutazione, di cui alla lettera b).
Eccessivamente indeterminata é la previsione della lettera d), secondo
la quale l’Invalsi "mette a disposizione delle singole istituzioni
scolastiche strumenti per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo
6, comma 1”: la disposizione richiamata comprende, in sostanza.
l’intero procedimento di valutazione. Pertanto, occorre stabilire in che
cosa. consista concretamente il supporto dell’Inva1si alle singole
istituzioni scolastiche, per: evitare che la previsione assuma un carattere
meramente programmatico.
Alla lettera e), é necessario chiarire che la definizione degli indicatori
per la valutazione dei dirigenti scolastici deve avvenire in coerenza con
le regole contenute nel decreto legislativo n. 150/2009.
Alla lettera g) si suggerisce di precisate meglio la periodicità del
rapporto sul sistema scolastico e i soggetti a cui esso va indirizzato (in
linea di massima, il Ministro).
22. Particolare attenzione merita la previsione contenuta nella lettera. f},
la quale fa riferimento alla istituzione di "nuclei per la valutazione
esterna", composti anche da soggetti esterni all’ amministrazione
scolastica, iscritti in apposito elenco.
Sotto il profilo formale, si tratta di “soggetti” destinati ad assumere un
Ruolo rilevante nel procedimento di valutazione. Pertanto, potrebbe
essere conveniente menzionare tali strutture nel1’articolo 1, che
dovrebbe delineare l’apparato del sistema.
La Sezione osserva, poi, che tali nuclei non risultano menzionati nella
normativa primaria, fonte del potere regolamentare esercitato, e
sembrano configurare un modello organizzativo non pienamente
coincidente con quello incentrato sul “corpo ispettivo", previsto dalla
disposizione legislativa.
Pertanto, si raccomanda al Ministero riferente di arricchire le relazioni
di accompagnamento al presente regolamento con l’enunciazione pi§
puntuale delle ragioni dell’opzione esercitata.
23. In ogni caso, si richiama l’attenzione dell’amministrazione sulle
possibili ricadute pratiche derivanti dalla scelta di affidare all’Invalsi il
compito di curare la selezione e la formazione degli esperti destinati a
comporre i nuclei di valutazione esterna. In tal modo, infatti, si attua
una innegabile flessibilità nel reclutamento di tale categoria di
personale. D’altro canto, però, si manifesta una ampia discrezionalità
del1’Invalsi nella individuazione dei requisiti soggettivi degli esperti e
del procedimento di selezione.
L’amministrazione stimerà se non sia preferibile, allora, fissare, già nel
presente regolamento, appropriati criteri soggettivi di selezione degli
esperiti e, comunque, se non sia opportuno assegnare al Ministro un
ruolo nella definizione oggettiva delle modalità di scelta degli esperti.
24. L’articolo 4 disciplina le funzioni dell’Indire.
La Sezione osserva che, in concreto, secondo tale previsione
normativa, il coinvolgimento di tale ente nel procedimento di
valutazione, propriamente inteso, risulta molto marginale.
Infatti, il comma 1 individua i compiti dell’Istituto nell’ambito del
Sistema, incentrati sul supporto alle istituzioni scolastiche e formative
nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità
dell’offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti,
autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai
processi di innovazione centrati sulla diffusione e su1l’utilizzo delle
nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al
miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di
formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste
specifiche delle istituzioni scolastiche e formative.
Si tratta, all’evidenza, di funzioni sicuramente di grande importanza nel
quadro del miglioramento complessivo dell’ordinamento scolastico, ma
che non sembrano incidere in modo significativo sul procedimento di
valutazione propriamente detto.
25. In modo ancora più manifesto, il comma 2 menziona le ”ulteriori
competenze" dell’Indire, ridefinendole con riguardo ad una serie di
attività, generali e specifiche, che appaiono del tutto sganciate dal
procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche.
E dubbio che la norma primaria abbia attribuito alla fonte
regolamentare il potere di incidere sulle funzioni dell’Indire, non
correlate al processo di valutazione.
Pertanto, il Ministero valuterà l’opportunità di evidenziare meglio il
ruolo effettivo dell’Indire dell’attività di valutazione delle istituzioni
scolastiche, insieme alla effettiva necessita di inserire, all’interno di
questo regolamento, disposizioni concernenti il funzionamento
dell’Istituto, considerato nel suo complesso.
26. L’articolo 5 disciplina i compiti del "contingente ispettivo"
nell’ambito del sistema di valutazione e le modalità di individuazione
dei dirigenti che me fanno parte.
Al riguardo, si richiamano le osservazioni generali già esposte, con
riguardo alla scelta lessicale di definire un "contingente", anziché un
"corpo" ispettivo, nonché alla assenza di coordinamento con la
previsione del citato articolo 2, comma 4-duodevicies, volto alla completa
riorganizzazione della funzione ispettiva.
Si raccomanda, inoltre, di chiarire le modalità attraverso cui si intende
assicurare effettivamente l’indipendenza e l’autonomia della struttura
ispettiva, come imposto dalla legge. In questo senso, il solo richiamo
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente i generali criteri per il conferimento degli incarichi
dirigenziali, risulta insufficiente ad offrire efficaci e differenziate
garanzie.
27.La norma regolamentare demanda al Ministro il compito di
individuare il numero dei dirigenti che fanno parte del contingente
ispettivo. In questo modo, si attribuisce all’organo di vertice
dell’ amministrazione il compito di adeguare la struttura alle contingenti
situazioni, anche alla luce delle altre funzioni dei dirigenti tecnico-
ispettivi.
Al riguardo, però, l’effettiva consistenza del corpo ispettivo resta
incerta. Potrebbe essere preferibile, allora, demandare la definizione del
contingente ispettivo all’ordinario procedimento di approvazione della
dotazione organica ministeriale.
Valuterà l’amministrazione, poi, l’opportunità di una disposizione
transitoria, all’interno del presente regolamento, che definisca,
provvisoriamente, il numero dei dirigenti componenti il contingente
ispettivo.
Si deve stabilire, infine, se, accanto alla dotazione organica dirigenziale,
nei limiti delle risorse disponibili, non sia opportuno prevedere anche
un contingente di personale di diversa qualifica, destinato in modo
esclusivo o prevalente al supporto della funzione ispettiva.
28. L’articolo 6 disciplina il procedimento di valutazione.
Dal punto di vista formale, si sottopone al Ministero riferente
L’opportunità di articolare meglio il comma 1, distinguendo in modo
Più netto le quattro fasi in cui si scandisce il procedimento di
valutazione.
In questa prospettiva, il comma 1 potrebbe essere suddiviso in più parti
distinte, mentre il comma 2, riguardante la struttura dei nuclei di
valutazione, potrebbe essere inserito in altra disposizione, direttamente
riferita alla struttura del sistema di valutazione.
Anche i commi 3 e 4, riguardanti la valutazione dei dirigenti, potrebbero
essere isolati in un apposito articolo.
29. Con riferimento ai contenuti della disposizione, potrebbe essere
opportuno delineare in modo più preciso la sequenza temporale delle
diverse fasi. Manca, infatti, una indicazione esplicita delle scadenze
temporali entro cui le diverse fasi devono essere realizzate.
Non é molto chiaro, poi, in quale momento si collochi, concretamente,
la previsione di "azioni di miglioramento": ad esse fanno riferimento,
in diversa misura, tutte le quattro fasi considerate espressamente
disposizione. A stretto rigore, l’attività di miglioramento dovrebbe
conseguire, sotto il profilo logico, soltanto alla valutazione compiuta e,
pertanto, dovrebbe essere l’ultimo passaggio dell’ite1: procedimentale.
E opportuno, quindi, che l’amministrazione indichi meglio la
successione tra le diverse fasi, e definisca la posizione temporale della
definizione di “azioni di miglioramento".
30. Con riguardo all’articolo 7, si richiama l’attenzione del Ministero
sulla necessità di rivedere la relazione illustrativa, la quale fa
riferimento, probabilmente, ad una precedente versione del testo, poi
profondamente modificata.
La Sezione, poi, rileva che, secondo il testo proposto, "1e periodiche
rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si
svolgono sulla base di protocolli con l’Invalsi". Potrebbe essere
preferibile stabilire che i protocolli di intesa siano stipulati con la
partecipazione del Ministero dell’istruzione.
31. Anche la parte della relazione riferita all’articolo 8 deve essere
attentamente aggiornata e resa coerente al testo dell’articolato
proposto.
Sotto il profilo formale:
a) é superfluo esplicitare che le abrogazioni hanno effetto “a decorrere
dalla. data di entrata in vigore del presente rego1amento";
b) anche con riguardo alle norme regolamentari incompatibili con la
nuova disciplina in esame va disposta l’abrogazione e non la
"cessazione di efficacia";
c) la generica formula "cessa altresì di avere efficacia ogni altra
disposizione comunque incompatibile con quelle del presente
regolamento" deve essere eliminata, perché del tutto inidonea a
definire la concreta portata dell’effetto abrogativo conseguente
all’entrata in vigore del regolamento delegificante, il quale dovrebbe
indicate puntualmente le singole disposizioni abrogate.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate in motivazione.
L'ESTENSORE Marco Lipari
IL PRESIDENTE LUIGI COSSU
IL SEGRETARIO Massimo Meli