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Il direttore in più resta nella sede

Se già titolare, ma la misura è provvisoria

05/06/2012
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ItaliaOggi

 

Alle scuole con meno di 600 alunni non sarà più assegnato il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi in organico di diritto. Ma se il dsga, già titolare nell'anno scolastico 2011/2012, diventerà soprannumerario, al medesimo sarà consentito, a domanda, di essere utilizzato in organico di fatto nella sede di titolarità. E su quella sede non sarà disposta la reggenza. É questa una delle novità più importanti contenuta nell'ipotesi di contratto nazionale integrativo sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie che dovrebbe essere sottoscritta il 6 maggio prossimo. La clausola negoziale è il risultato del contemperamento tra l'interesse pubblico alla riduzione del numero dei posti di direttore dei servizi generali e amministrativi e l'interesse dei lavoratori a mantenere le relative funzioni in presenza di opportune condizioni. Per inquadrare la situazione occorre fare un passo indietro fino all'emanazione dell'art. 4, comma 7, della legge 183/2011. E cioè fino all'introduzione del limite di 600 alunni (che possono scendere fino a 400 nelle scuole di montagna e nelle piccole isole) al di sotto del quale viene soppresso in organico di diritto il posto di dsga. Ciò comporta l'attribuzione a reggenza dei posti soppressi e l'attribuzione al reggente di un'apposita indennità, peraltro soggetta ad imposizione fiscale. In buona sostanza, dunque, l'applicazione letterale della norma avrebbe comportato un aggravio di spesa ai danni dell'erario, anziché un risparmio. Perché a fronte dell'attribuzione della reggenza e, dunque, dell'attribuzione dell'indennità aggiuntiva, il dsga soprannumerario avrebbe comunque dovuto essere pagato, anche se in esubero. La possibilità di utilizzare il dsga soprannumerari nella sede di titolarità in luogo della reggenza, dunque, da una parte consente all'amministrazione di risparmiare i soldi necessari a coprire l'indennità di reggenza. E dall'altra parte va incontro alla legittima aspirazione del dsga soprannumerario di continuare a lavorare nella propria sede, sebbene in via provvisoria. 
 


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