GdM-Precari, legittime le graduatorie provinciali permanenti.
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I giudici del Tar del Lazio hanno dato ragione al provveditore agli studi di Lecce, Antonio Campanelli, e al ministro Letizia Moratti
Docenti precari, legittime le graduatorie
Difese le due fasce. Salvaguardate le posizioni degli insegnanti di "lungo corso"
Precari, legittime le graduatorie provinciali permanenti. Il Tar del Lazio, con una sentenza pubblicata in questi giorni, dà ragione al Provveditorato agli studi di Lecce ed al ministro Moratti, ed afferma la legittimità delle graduatorie provinciali permanenti dei docenti precari, aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato nelle sedi secondarie, redatte in due distinti scaglioni (in ordine di precedenza tra di loro) e con l'attribuzione di un punteggio dimezzato (rispetto a quello attribuito al servizio reso nelle scuole statali) per il servizio nelle scuole non statali. La battaglia giudiziaria è stata combattuta in chiave tutta salentina.
A proporre ricorso sono stati un gruppo di precari, difesi dall'avvocato Franco Carrozzo, che ha impugnato le graduatorie redatte dal provveditore agli studi di Lecce, mentre a difesa è intervenuto in giudizio un altro gruppo di precari, difesi dall'avvocato Pietro Quinto. Le graduatorie permanenti periodicamente aggiornabili dei docenti non di ruolo sono state istituite con legge del 1999; su scala nazionale erano stati contestati i criteri per la formulazione delle graduatorie con la distinzione di tre fasce autonome in relazione al titolo di abilitazione ed alla data di conseguimento della idoneità. Il Tar Lazio aveva annullato le circolari Moratti e le graduatorie così formulate. Il Ministero si era parzialmente adeguato alla decisione del Tar, emanando nuove istruzioni anche a seguito di un decreto legge del 2001 interpretativo per la strutturazione delle graduatorie dei precari in due fasce (non più in tre), riconoscendo cioè un diritto di precedenza ai precari che avevano conseguito il titolo di abilitazione prima della legge del '99 istitutiva delle graduatorie permanenti aggiornabili. Da qui il nuovo ricorso dei docenti precari salentini che sostenevano, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della nuova normativa e rivendicavano l'unicità della graduatoria.
Innanzi al Tar del Lazio, l'avvocato Pietro Quinto, in difesa dei precari con maggiore anzianità e con situazioni giuridiche consolidate, ha illustrato la legittimità delle nuove scelte ministeriali che salvaguardavano la posizione degli abilitati da lunga data, prevedendo l'avanzamento dei graduati nella prima fascia prima di attribuire incarichi a quelli della seconda. Quinto ha inoltre difeso la discrezionalità del legislatore nel valutare in misura differente i titoli di servizio se reso nella scuola pubblica o in quella privata.
Con una articolata sentenza, il Tar ha affermato la legittimità delle nuove graduatorie, respingendo ogni rilievo di incostituzionalità della legge del 2001, evidenziando che la strutturazione delle graduatorie in due fasce distinte trova piena giustificazione nella esigenza "di sanare la posizione dei precari abilitatisi molto tempo prima, vigente un diverso regime giuridico che prevedeva valutazioni dei titoli posseduti in maniera differente rispetto all'attuale, le cui posizioni difficilmente avrebbero potuto integrarsi con quelle dei docenti abilitati recentemente".
Riguardo alla valutazione dei titoli di servizio nelle scuole pubbliche e private, i giudici amministrativi hanno affermato che "ferma restando la pari dignità dei due insegnanti in questione, rientra nella discrezionalità del legislatore valutare in misura differente i titoli di servizio in ragione della struttura scolastica presso la quale il servizio stesso è prestato e dalla diversa posizione degli insegnanti privati rispetto a quelli pubblici: posizione segnata dal differente sistema di reclutamento, che è libero nella scuola privata ed è procedimentalizzato in quella pubblica".