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Fuoriregistro-Due Decreti berlusconiani

Due Decreti berlusconiani Osvaldo Roman - 24-03-2005 Lo stile di questo governo è ormai tristemente noto: si basa sulla più totale falsificazione dei fatti: così che alla reale portata dei...

25/03/2005
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Fuoriregistro

Due Decreti berlusconiani
Osvaldo Roman - 24-03-2005

Lo stile di questo governo è ormai tristemente noto: si basa sulla più totale falsificazione dei fatti: così che alla reale portata dei provvedimenti i cittadini possono arrivare solo se nel tempo arrivano a misurarsi concretamente con i loro effetti.

Sul cosiddetto "Diritto dovere" si è già alzato il polverone dei media governativi: il decreto dopo il parere favorevole di maggioranza delle Commissioni parlamentari competenti è stato oggi approvato dal Consiglio dei ministri. Vale la pena di ricordare che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 aveva espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5, 6 comma 1. Il Governo è andato avanti ugualmente adottando così una procedura straordinaria non applicabile al contrasto di merito manifestato dalle Regioni che come tale doveva essere risolto con l'adozione di soluzioni concordate sui temi controversi.
Tra tali temi figurava quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3 della legge 53/2003, mancanza che dal governo è stata definita "non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi". Inoltre sullo stesso schema di decreto e per le medesime valutazioni espresse dalla conferenza Unificata si erano già pronunciare negativamente sia l'ANCI che l'UPI. Il decreto che non accoglie le più importanti valutazioni critiche espresse dal CNPI nella seduta del 15 luglio 2004, dimostrando tutta la sua vacuità ordinamentale, ignora che l'obbligatorietà e la gratuità dei primi 8 anni di istruzione inferiore, così come sono previsti dalla Costituzione e riconfermati dalla Costituzione europea, non possono in alcun modo essere modificati per legge ordinaria sotto i loro diversi aspetti (obbligo di assolvimento per le famiglie e di istituzione delle scuole da parte dello lo Stato).
La riformulazione dell' obbligo formativo di cui alla legge 144/99, art. 68, presenta elementi di confusione e di contraddittorietà che riguardano:
- l'assoluta incoerenza fra gli obiettivi dichiarati e i mezzi utilizzati per raggiungerli; l'evocazione infatti del successo scolastico, della garanzia di occupabilità e della cittadinanza attiva non è di per sé sufficiente alla loro realizzazione, infatti la riduzione del tempo scuola e delle discipline, la riduzione di risorse, economiche e professionali, altrove realizzati, negano nei fatti la possibilità di conseguire l'obiettivo della qualità;
l- 'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione deve essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni al fine di assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
- la gratuità, nonostante il limite dichiarato dei 12 anni, riguarda esclusivamente l'esonero progressivo dal pagamento delle tasse scolastiche di iscrizione e di frequenza e infatti a tale obiettivo sono unicamente destinate le esigue risorse presenti nel decreto;
- l'apprendistato previsto come contratto triennale dalle norme attuative della legge 30/2003 che non può iniziare prima dei 15 anni di età, comporta la necessità, non contemplata nel decreto, di prevedere forme istituzionali di frequenza all'interno del secondo ciclo per gli allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni;
- la previsione di far dipendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del diritto dovere dall'art. 4 della Costituzione appare difficilmente sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si espresse in senso contrario proprio l'Assemblea Costituente.

Inoltre la mancata conoscenza del piano attuativo dell'impianto del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell'impatto del decreto. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro.
L'articolo 3 definisce erroneamente destinate "all'obbligo formativo" le anagrafi regionali costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 144/799 per seguire l'andamento dell'assolvimento dell'"obbligo scolastico".
Le soluzioni proposte negli articoli 4 (azioni per il successo formativo), 5 (passaggi tra i vari percorsi) risultano mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità.

Anche lo schema di decreto sull'alternanza Studio-lavoro è stato presentato alle Camere, nonostante che nella seduta del 14 ottobre 2004 la Conferenza abbia espresso la mancata intesa con motivazioni in parte analoghe a quelle formulate per il primo decreto.
Analogamente negative furono le valutazioni espresse sia l'ANCI che l'UPI che dal CNPI.
Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri postula il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'avere natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:
" la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli studenti;
" le incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;
" la carenza di linee di riferimento relative alle modalità organizzative ed all'individuazione delle risorse umane e finanziarie;
" l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere.

L'alternanza scuolalavoro, anche alla luce del dettato di cui all'art. 4 della L.53/03,avrebbe dovuto essere intesa come una strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa. Quindi lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si sarebbe dovuta configurare come metodologia d'insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del secondo ciclo anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica.

Se dunque si intende l'alternanza come "una modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo", non può non essere rilevata l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si dà all'art. 1 c. 1, là dove è prevista la possibilità di svolgere con l'alternanza l'intera formazione tra i 15 e i 18 anni proponendola in tal modo come un percorso separato e come un ulteriore indirizzo.

Il decreto non esclude che l'alternanza riguardi solo una parte degli studenti invece di qualificarla come una metodologia didattica che deve rivolgersi a tutti, al fine di evitare che diventi un altro percorso formativo riservato ad alcuni: o solo i più bravi o i più deboli.

Il decreto manca di qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra aula ed extra scuola, preludendo alla presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro, che non rispondono ad un criterio minimamente unitario. Un curricolo, nominalmente uguale, potrebbe essere svolto con orari e discipline diversi.

La disposizione di cui all'art. 9 del decreto, non essendo indicato uno specifico stanziamento, fa dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle "risorse destinate dal Fondo di cui all'articolo 4 della legge 440/97 e dal fondo di cui all'art. 68, comma 4, lett. 9) della legge 144/99", relegandola di fatto nell'ambito della formazione professionale e confliggendo in tal modo con la piena attuazione del "diritto - dovere" all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative.

Si tratta, possiamo esserne certi, di misure che, per la loro ininfluenza o per la loro perniciosità, finiranno presto nel mucchio della mondezza da portare nella pubbliche discariche.


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