Formazione, ai prof gli oneri
Il nuovo piano scatta da quest'anno: 125 ore in più, nessun compenso. Sindacati critici
Marco Nobilio
Docenti, più lavoro e stessi soldi. Nel prossimo triennio i docenti dovranno sottoporsi obbligatoriamente ad almeno 125 ore di formazione, per la quale non riceveranno alcun compenso aggiuntivo. Lo ha messo nero su bianco il ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, nel piano di formazione presentato ai sindacati rappresentativi della scuola, Cigl, Cisl, Uil, Snals e Gilda in un incontro che si è tenuto a viale Trastevere il 1° settembre, in occasione dell'apertura del nuovo anno.
L'amministrazione ha spiegato che i docenti dovranno redigere anche un portfolio, che costituirà il presupposto sul quale i dirigenti effettueranno la chiamata diretta. In pratica, ogni docente, oltre all'onere aggiuntivo della formazione, per la quale dovrà sostenere i relativi oneri economici per il collegamento a internet e per la manutenzione e l'ordinario funzionamento del computer, dovrà anche curare la tenuta di un vero fascicolo personale. Fascicolo nel quale dovrà inserire tutte le attestazioni e le certificazioni necessarie a documentare la propria frequenza ai corsi di formazione. Dalle quali, peraltro, dipenderà la possibilità di piacere ai presidi ed essere scelti con la chiamata diretta.
Il piano di formazione è stato ideato dal ministero dell'istruzione per dare attuazione alla legge 107/2015, che qualifica la formazione come obbligo. Ed è stato duramente contestato dai sindacati.La legge non pone un numero minimo di ore da dedicare a tale scopo. E soprattutto non qualifica tale obbligo alla stregua di prestazione a titolo gratuito. Il rischio che si corre è che il varo del piano di formazione possa ingenerare l'ennesimo contenzioso seriale. Che troverebbe agevole fondamento proprio sull'assenza di retribuzione.
Anche nella improbabile ipotesi che i sindacati dovessero stipulare un accordo in tal senso. In quest'ultimo caso, infatti, l'accordo potrebbe essere impugnato e dichiarato invalido. Perché l'articolo 2113 del codice civile sanziona con l'invalidità le rinunzie e le transazioni. In pratica l'accordo risulterebbe invalido sia nel caso in cui le parti si mettessero d'accordo per la gratuità (rinunzia), sia qualora pattuissero un compenso inferiore a quello ordinario (transazione). Se invece la materia non dovesse essere fatta oggetto di alcun passaggio al tavolo negoziale e l'amministrazione scegliesse di procedere, unilateralmente, con un provvedimento amministrativo, la via giudiziale risulterebbe ancora più agevole.
Il potenziale ricorrente, infatti, potrebbe adire il Tar, contando sulla possibilità di un provvedimento di annullamento che avrebbe valore per tutti. E in quella sede potrebbe sollevare un'eccezione di costituzionalità. La legge 107/2015, infatti, qualora dovesse essere intesa nel senso dell'obbligatorietà della formazione in assenza di retribuzione, potrebbe risultare in conflitto perlomeno con l'articolo 36 della Costituzione: la norma che vincola la retribuzione in proporzione alla quantità e alla qualità della prestazione. La questione è di difficile soluzione in assenza di fondi ad hoc da destinare a questa materia per retribuire i maggiori oneri a carico dei docenti.
Trattandosi di una prestazione obbligatoria e uguale per tutti, la formazione non può essere retribuita con un compenso accessorio. Questa tipologia di compenso, infatti, è destinata alla retribuzione del lavoro straordinario o supplementare: due tipologie di lavoro non obbligatorio, che possono essere svolte solo previo consenso del lavoratore interessato (Corte di giustizia europea 8.2.2001, quinta sezione, procedimento C-350/99).
L'unica strada a prova di contenzioso è quella di contrattualizzare la materia, magari con un provvedimento legislativo ad hoc, ampliando la prestazione e, conseguentemente, incrementando l'importo della retribuzione fondamentale. Il provvedimento legislativo, per risultare risolutivo, dovrebbe prevedere la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare le norme di legge su questa materia.
In tal caso la deroga potrebbe sopravvivere indenne al vaglio dei giudici del lavoro e si eviterebbe il rischio di un annullamento da parte del giudice amministrativo. Che non ha giurisdizione nelle materie contrattuali di tipo privatistico come quelle regolate dai contratti collettivi. Resta da vedere, però, quale potrà essere l'atteggiamento dei sindacati in vista della riapertura dei tavoli di contrattazione del pubblico impiego.
Rispetto al passato, infatti, sono state introdotte diverse novità che rendono più deboli i sindacati di settore, costretti a convivere con quelli prima appartenenti ad altri comparti. I comparti, infatti, sono stati ridotti per legge a 4 ambiti in tutto. I sindacati della scuola, dunque, dovranno sedersi allo stesso tavolo con le federazioni dell'università e dei conservatori. E non sarà facile fare la sintesi di istituti contrattuali complessi, attualmente diversificati da comparto a comparto. La strada, dunque, è tutta in salita e le nuove regole tutte ancora da scrivere