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FLC-CGIL-Le schede - L.53 e contrattazione di scuola

scheda 5.2 Contrattazione di scuola Che cos'è: riferimenti normativi e contenuti La contrattazione integrativa di scuola sulle varie materie previste dal contratto, e sulle risorse in parti...

07/09/2004
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scheda 5.2
Contrattazione di scuola

Che cos'è: riferimenti normativi e contenuti

La contrattazione integrativa di scuola sulle varie materie previste dal contratto, e sulle risorse in particolare, è obbligatoria e l'amministrazione non può decidere in modo unilaterale e discrezionale tutto ciò che non è definito dal contratto nazionale. Decidere unilateralmente, non attivare la contrattazione o mettere in campo manovre dilatorie ingiustificate si può configurare come comportamento antisindacale.

In linea generale, spetta alla contrattazione integrativa di scuola definire tutti gli aspetti (non didattici) legati all'organizzazione del lavoro e non regolati dal contratto nazionale, gli aspetti legati ai criteri di utilizzazione dei docenti (sempre non didattici)nelle attività aggiuntive retribuite, e tutte le risorse destinate dal contratto nazionale al salario accessorio del personale. In particolare, sulle risorse vanno contrattati i criteri di ripartizione tra le varie tipologie di personale, i criteri di utilizzazione del personale stesso nella varie attività retribuite e tutti i compensi non definiti dal contratto nazionale.

Rispetto all'orario, il contratto nazionale (art. 26 c. 5 CCNL/'03) prevede per la scuola primaria chenell'ambito delle 22 ore, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza a mensa (ore di contemporaneità) venga destinata, previa programmazione nell'ambito del POF:

ad attività di arricchimento
ad attività di recupero (individuale o per gruppi)
per supplenze (in assenza di programmazione)
Nella scuola secondaria (art. 26 c. 6 CCNL/'03) prevede che i docenti, il cui orario cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali (vedi scheda 3.5), siano tenuti al completamento dell'orario d'insegnamento prioritariamente in:

ore disponibili in classi collaterali
interventi didattici ed educativi integrativi con particolare riguardo (nella scuola dell'obbligo) alle esigenze di apprendimento e di flessibilità didattica
supplenze
attività parascolastiche ed interscolastiche
Non si può modificare unilateralmente il contratto né esonerare alcuni docenti da parte dell'orario obbligatorio d'insegnamento o "trasformarne" una quota in attività funzionale obbligatoria. Non sono possibili nemmeno (all'art. 27) attività funzionali obbligatorie rientranti nel profilo docente, "diversificate" da docente a docente

A che punto è

Il contratto è vigente e pertanto oggi pienamente valido, vincolante, esigibile. Solo una modifica, in sede negoziale, delle norme citate sulla contrattazione di scuola può cambiare il quadro. Fino a quel momento tutti i soggetti: docenti, dirigenti scolastici, amministrazione, sono tenuti alla sua applicazione. Ogni comportamento difforme da parte del Dirigente o dell'amministrazione, può essere impugnato come comportamento antisindacale.

Le nostre valutazioni

La contrattazione di scuola è uscita rafforzata dall'ultimo contratto alla luce delle positive esperienze messe in campo a partire dal 2000. L'elezione delle RSU registra la più alta partecipazione al voto fra tutti i settori pubblici e privati.

La contrattazione di scuola ha una forte valenza democratica e rappresenta il necessario contrappeso ai poteri gestionali e organizzativi del Dirigente scolastico (vedi scheda 4.3), introdotti con l'autonomia scolastica.

La spinta autoritaria e neo centralistica del Ministro Moratti ha messo sotto tiro proprio questo aspetto del contratto nazionale. Occorre ricordare infatti che, in sede di contrattazione nazionale all'ARAN, il sindacato ha dovuto ingaggiare un vero braccio di ferro con la controparte per conservare interamente le prerogative della contrattazione di scuola, che il ministro voleva ridurre a puro livello informativo, senza poteri decisionali. Togliere potere al sindacato e alla contrattazione, rappresenta per il Ministro Moratti un assillo che emerge in continuazione.

Che fare

Rafforzare ruolo e presenza delle RSU, esigendo il rispetto delle norme contrattuali sull'orario, sul profilo, sui compensi, nell'ambito delle materie previste dall'art. 6 del CCNL. Tenere ben presente che il contratto integrativo non può comportare oneri aggiuntivi rispetto alle risorse spettanti, né violare norme del contratto nazionale.

Riferimenti normativi:
Art.40 c. 3 d.lgs 165/01
Art. 40 c. 4 d.lgs 165/01
Art. 45 c. 1 e 40 d.lgs n. 165/01
Art 25c. 2 d.lgs n. 165/01

Riferimenti al sito:
Relazioni sindacali di scuola
https://www.cgilscuola.it/rsu/relazionisindacali.htm

Contratto di scuola e compiti del collegio dei revisori

https://www.cgilscuola.it/gestione%20contabile/revisori.htm
www.cgilscuola.it


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