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Ferie pagate ok, ma per il 2013?

Resta da vedere se il divieto di monetizzazione si applicherà tout court, oppure solo alle ferie non godute per volontà del lavoratore

11/09/2012
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ItaliaOggi

Antimo Di Geronimo


 

Via libera del ministero dell'economia alla liquidazione dell'indennità per ferie non godute. Si è risolta positivamente, dunque, la vertenza che teneva con il fiato sospeso i precari della scuola, che si erano visti scippare l'indennità, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95. Che dispone, appunto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro. Dopo tale divieto, il dicastero di via XX settembre aveva sospeso tutti i pagamenti già autorizzati dalle scuole. Ma adesso, con il messaggio 135/2012, ha sbloccato la situazione, disponendo la liquidazione delle indennità maturate fino al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il mineconomia ha deciso in conformità a un parere del dipartimento della funzione pubblica (32937 del 6 agosto 2012). Con il quale palazzo Vidoni aveva spiegato che il divieto di monetizzazione dispiegava effetti solo dal 6 luglio in poi. Perplessità erano sorte in tal senso, proprio perché le cessazioni dei docenti precari, che avevano accettato la proroga del contratto per partecipare agli esami di stato, sono intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto 95. E quindi, l'applicazione letterale del dispositivo avrebbe precluso a tali soggetti di ottenere la monetizzazione. Non di meno, la Funzione pubblica ha ritenuto di adottare un'interpretazione meno restrittiva, ritenendo che, in ogni caso, i crediti maturati prima del 6 luglio non sarebbero decaduti. Ciò ha indotto il mineconomia ad autorizzare i pagamenti già a far data dal 14 settembre con procedura d'urgenza. Rimane ferma la preclusione della maturazione degli eventuali crediti intervenuti dopo il 6 luglio. Resta da vedere se il divieto di monetizzazione si applicherà tout court, oppure solo alle ferie non godute per volontà del lavoratore. Secondo l'orientamento della Suprema corte, poi, non potrebbe essere adottata alcuna preclusione nel caso di mancata fruizione causa malattia del lavoratore.


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