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Ferie non godute, per la Corte UE vanno pagate anche se il lavoratore si dimette

Una pronuncia, importante, perché introduce una possibilità che in Italia, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, non è più contemplata.

21/07/2016
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La Tecnica della Scuola

Se il lavoratore pone fine volontariamente al proprio rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite.

Questa è l’importante decisione contenuta nella pronuncia espressa oggi, 20 luglio, dalla Corte di Giustizia Ue, sul caso di un dipendente pubblico austriaco, al quale non era stato concesso l'indennizzo per le ferie non godute, in quanto, a causa di un periodo di malattia antecedente all’accoglimento della domanda di pensionamento, non era riuscito a fruire dei giorni di ferie spettanti.

Secondo la Corte, la direttiva 2003/88 "prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione". E tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, quando dunque non è più possibile fruire delle ferie annuali retribuite, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.

Una pronuncia, come dicevamo, importante, perché introduce una possibilità che in Italia, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, non è più contemplata.

Infatti, secondo la normativa attualmente vigente nel nostro Paese, la monetizzazione delle ferie per i dipendenti della scuola non è più possibile, se non nei seguenti limitati casi:

  • personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie;
  • cessazione dal servizio nei casi in cui l’impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio di maternità (Dipartimento della funzione pubblica, parere dell’8/10/2012).

Come è evidente, il caso di dimissione volontaria del lavoratore (così come il pensionamento o la mobilità) non è contemplato.


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