E ora per i contratti di istituto c'è il format di via XX Settembre
Il dicastero ha fissato nuovi paletti per le relazioni di presidi e direttori amministrativi
Mario D'Adamo
Relazioni di accompagnamento dei contratti integrativi d'istituto dal linguaggio rigoroso ma comprensibile da tutti, riferimenti precisi, pubblicità, procedure negoziali uniformi, controlli facilitati sia per i revisori sia per il pubblico, utenti e destinatari. D'ora innanzi i contenuti delle relazioni dovranno uniformarsi agli schemi che il ministero dell'economia ha appena diffuso con circolare del 19 luglio scorso, prot. n. 64981. Si tratta della relazione illustrativa, di competenza del dirigente scolastico, e della relazione tecnico – finanziaria, di competenza del segretario, il direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga), da allegare ai contratti di scuola. Dirigenti e Dsga devono ora attenersi ai più rigorosi indicatori richiesti dal ministero dell'economia d'intesa con il dipartimento della Funzione pubblica. Le relazioni devono essere redatte, utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e con riferimenti oggettivamente verificabili. Ogni modulo, sezione, voce o sottovoce deve essere comprensibile anche per i non addetti ai lavori; contratti e relazioni si possono consultare sul sito web di ogni scuola, sul quale devono essere obbligatoriamente pubblicati e rimanervi permanentemente “esposti”. Le varie parti di cui gli schemi sono formati devono essere tutte compilate, quelle non pertinenti devono comunque essere presenti e il compilatore, preside o segretario, deve attestare la circostanza, che poi il collegio dei revisori è tenuto a verificare. L'obbligo di rispettare le indicazioni discende da un'integrazione del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'art. 40, comma 3-sexies, introdotto con la riforma Brunetta, decreto legislativo n. 150 del 2009. Ci sono voluti più di due anni, però, prima che gli schemi, “frutto di un intenso lavoro di approfondimento” dei due dicasteri, venissero elaborati e diramati. Le amministrazioni pubbliche destinatarie della circolare e obbligate a osservarla sono quelle elencate nell'art. 1, secondo comma, del d.l.vo n. 165, che include anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado.
Relazione illustrativa. Consta di due sezioni: la prima espone gli aspetti procedurali e offre una sintesi del contratto (data di sottoscrizione, periodo temporale di vigenza; composizione della delegazione trattante; soggetti destinatari; materie trattate). Rientrano in questa sezione le attestazioni relative all'adozione del piano della perfomance e del programma per la trasparenza e l'integrità (artt. 10 e 11 del decreto legislativo n. 150), per il momento non pertinenti, non essendo stato ancora emanato il decreto applicativo previsto dall'art. 74, quarto comma, del decreto legislativo n. 150. La seconda sezione illustra l'articolato, ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, dichiara i risultati attesi e fornisce altre informazioni utili alla sua comprensione. In particolare deve richiamare la regolamentazione primaria, di legge o di contratto, che legittima la contrattazione sulle singole materie trattate e deve rendere espliciti gli eventuali effetti abrogativi impliciti del contratto.
Relazione tecnico – finanziaria. La relazione va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, anche nel caso di contratto meramente normativo, privo di costi cioè, poiché anche tale circostanza va asseverata dalla relazione. La quale si articola in quattro moduli. Con il primo, costituzione del fondo per la contrattazione integrativa, si fa la ricognizione delle risorse sia di quelle ricorrenti sia di quelle variabili, queste ultime derivanti, ad esempio, dalla contabilizzazione delle risorse derivanti da attività conto terzi, sponsorizzazioni, economie, e si dà conto dei vincoli normativi finalizzati, ad esempio, al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego (art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010). Con il secondo si entra nel merito delle poste di destinazione del fondo. Il terzo modulo offre uno schema generale riassuntivo e confronta i dati con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente. Il quarto, infine, si occupa degli aspetti relativi alle compatibilità economico-finanziarie. Non tutte le sezioni sono pertinenti, però. Per esempio, nel secondo modulo sembrano esserlo solo la seconda, la quarta e la sesta, relativamente alle effettive destinazioni delle risorse utilizzate dal contratto integrativo. Toccherà al segretario indicarle.