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documento unitario delle OO.SS: consegnato alla Commissione Lavoro della Camera in occasione dell'audizione del 1 luglio 2004

Il Disegno di legge delega in materia previdenziale, licenziato dal Senato in data 13 maggio 2004, con voto di fiducia, ed ora in discussione alla Camera dei Deputati è il frutto di progressive mod...

01/07/2004
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Il Disegno di legge delega in materia previdenziale, licenziato dal Senato in data 13 maggio 2004, con voto di fiducia, ed ora in discussione alla Camera dei Deputati è il frutto di progressive modifiche sia rispetto all'emendamento presentato dal Governo il 27 ottobre 2003, sia con riferimento al subemendamento dello scorso 25 febbraio 2004.
Queste modifiche hanno riguardato sia i punti da sempre oggetto di dissenso da parte del sindacato, sia, e ciò è ancora più grave, le questioni che avevano trovato consenso nel corso del negoziato.
CGIL CISL UIL elencano, di seguito, alla luce del testo attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, i punti che motivano il nostro parere negativo e sui quali si richiedono interventi di modifica.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Pensioni di anzianità
Viene innalzato di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2008, e di ulteriori due anni a regime (2010 2014), il requisito minimo di accesso al pensionamento anticipato.
Si tratta di una soluzione sbagliata perché:
a) obbligatoria ed in contrasto con i principi di liberalizzazione dell'età pensionabile contenuti nella legge 335/95;
b) eccessiva nel numero di anni complessivo e nell'impatto secco (lo scalone) di almeno tre anni a partire dal 1° gennaio 2008;
c) cancella, di fatto, le pensioni di anzianità per le donne lavoratrici.

Pensione unica di vecchiaia con il metodo contributivo
Viene stravolto il metodo contributivo attraverso l'introduzione:
a) dell'età pensionabile minima di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne;
b) di un'unica possibilità di accesso al pensionamento anticipato, prima dell'età pensionabile, con la condizione congiunta di un'anzianità contributiva minima di 35 anni e di un requisito anagrafico (60 anni a partire dal 2008 e 62 anni a regime dal 2014).
Si tratta di una decisione sbagliata perché abolisce il principio di liberalizzazione dell'età pensionabile sul quale si basa il contributivo, rendendolo rigido e penalizzante.

Decorrenza delle pensioni.
Le cosiddette finestre, ridotte a due, vengono introdotte anche per il contributivo. Inoltre determinano per la fascia di lavoratori soggetti agli effetti dello scalone un ulteriore allungamento, fino ad un anno, del periodo di permanenza al lavoro, e potrebbero estendersi anche a coloro che raggiungono il massimo dell'anzianità prevista per il pensionamento, ossia i 40 anni.

Eccezioni all'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento
Vengono introdotte:
a) la decisione sperimentale di consentire alle donne lavoratrici l'accesso al pensionamento anticipato con gli attuali requisiti, ricalcolando la pensione interamente con il metodo contributivo;
Questa norma che può apparire come una opportunità nel contesto del danno derivante dall'innalzamento obbligatorio dell'età, si configura invece come un danno in quanto il ricalcolo col metodo contributivo di tutta la carriera determina una riduzione consistente (fino al 50%) dell'importo della pensione.
b) la definizione di un limite numerico di 10.000 unità per l'accesso al pensionamento anticipato con le regole attuali per i lavoratori collocati in mobilità o destinatari dei fondi di solidarietà di settore.

Aliquote contributive
La delega non prevede alcun intervento di riequilibrio dei contributi, venendo meno all'impegno preso dal Governo, nel corso del confronto col Sindacato, di innalzare l'aliquota contributiva del lavoro autonomo.

Armonizzazione delle regole
In tema di armonizzazione dei requisiti per il pensionamento si evidenziano ingiustificate contraddizioni che non tengono conto delle caratteristiche delle diverse attività. Da un lato, infatti, le nuove regole di accesso alla pensione non si applicano ai lavoratori iscritti alle Casse Previdenziali degli ordini professionali, dall'altro lato si pretende di innalzare in modo automatico l'età pensionabile di vecchiaia per il personale artistico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e si lascia spazio ad ulteriori interventi, sempre per delega, nel calcolo della pensione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In ordine alle norme che regolamentano il conferimento del TFR attraverso il silenzio-assenso CGIL CISL UIL ribadiscono che deve essere prevista una destinazione prioritaria alle forme negoziali.

Il disegno di legge delega, approvato con il voto di fiducia dal Senato, senza tenere conto dell'esito del confronto tra Governo e CGIL CISL UIL, introduce:
a. la possibilità di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari sia collettive che individuali di cui al Decreto Legislativo n.124/93 salvo diversa esplicita volontà espressa da lavoratore;
b. la possibilità per il lavoratore di scegliere, all'atto della prima adesione una qualsiasi forma pensionistica complementare: fondo negoziale (a qualsiasi livello costituito: nazionale, territoriale o aziendale), fondi aperti, piano pensionistico individuale;
c. qualora il lavoratore non esprima in esplicito la sua volontà di non aderire ad alcuna forma di previdenza complementare e non abbia scelto (nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo ovvero nel termine di sei mesi successivi all'assunzione) alcune delle forme pensionistiche complementari previste dal D.Lgs. 124/93 si darà avvio al conferimento tacito del TFR a favore di:
ü fondi istituiti o promossi dalle Regioni;
ü fondi di natura contrattuale (a qualsiasi livello costituiti: nazionale, territoriale o aziendale);
ü fondi aperti scelti in maniera contrattata tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
ü fondi istituiti in base a regolamento aziendale.

Inoltre la Delega approvata al Senato indica soluzioni riguardanti:
ü la portabilità della posizione maturata e della futura contribuzione;
ü l'equiparazione delle diverse forme pensionistiche complementari;
ü disposizioni di carattere fiscale;
ü disposizioni in materia di linee di investimento.

Sull'insieme delle suddette indicazioni della Delega approvata, CGIL CISL UIL considerano positiva la regola che salvaguarda la libertà del singolo aderente nella scelta della forma pensionistica complementare, nello stesso tempo però non condividono l'equiparazione indicata tra le diverse forme di previdenza complementare (fondi negoziali, fondi aperti, piani pensionistici individuali) perché si mettono sullo stesso piano soggetti e prodotti difficilmente equiparabili.
A parere di CGIL CISL UIL non può essere penalizzato il valore dell'autonomia negoziale che si manifesta nell'accordo tra le parti sociali per costituire e finanziare, attraverso i contributi dell'impresa e del lavoratore e l'utilizzo del TFR, la forma previdenziale collettiva più adatta a soddisfare le esigenze di una determinata categoria contrattuale.
Anche le indicazioni prospettate riguardanti le informazioni preventive ai possibili aderenti, nonché alla trasparenza, alla governance, ai costi di gestione, alle linee di investimento ecc.. delle diverse forme previdenziali si caratterizzano per la loro genericità che se rimane tale, lascia spazi di ampia discrezionalità al momento della definizione dei decreti attuativi della Delega.

TESTO UNICO IN MATERIA PREVIDENZIALE

La legge delega consente al Governo, all'atto della stesura del testo Unico, di modificare ulteriormente nel merito livelli e qualità delle aliquote contributive delle prestazioni pensionistiche.

VERIFICA CON LE PARTI SOCIALI PREVISTA NEL 2005 DALLA LEGGE 335/95

In occasione del confronto conclusivo con le Parti sociali, il Governo si era impegnato ad abolire la verifica prevista per il 2005 dalla legge 335/95. A tale fine avrebbe dovuto presentare un emendamento abrogativo del punto specifico previsto nella legge 335/95.

CGIL CISL UIL ritengono necessario che la delega venga corretta nei punti sopraindicati al fine di ripristinare le condizioni minime di equità e per consentire una stesura rapida ed efficace dei decreti applicativi.


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