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Docenti e Ata fragili causa Covid Prorogata l'esenzione dal servizio

È l'effetto dell'entrata in vigore del comma 481, dell'articolo 1, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021)

05/01/2021
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Le norme che esentano dal servizio in presenza i docenti e il personale Ata in condizione di fragilità sono state prorogate fino al 28 febbraio prossimo. È l'effetto dell'entrata in vigore del comma 481, dell'articolo 1, della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che proroga fino a quella data le disposizioni contenute nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 18/2020. La proroga interessa i docenti e in docenti che hanno ottenuto o intendono ottenere l'accertamento, da parte del medico competente, che le proprie condizioni di salute, rispetto alle patologie preesistenti, potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid, un esito più grave o infausto. E per effetto di questo accertamento sono stati esentati dal servizio in presenza. La materia è molto complicata perché, oltre a costituire una novità assoluta nel nostro ordinamento, è attualmente regolata da norme che prevedono diversi trattamenti tra il settore pubblico e quello che privato. E soprattutto si tratta di norme che si applicano solo fino al termine stabilito di volta in volta dalla legge. Quindi, se il legislatore non fosse intervenuto con una proroga, i docenti fragili avrebbero corso il rischio di dover ricominciare a lavorare in presenza alla ripresa delle lezioni. Resta il fatto, però, che siccome dal 7 gennaio terminerà l'obbligo della didattica a distanza nelle scuole superiori, i docenti fragili che operano in questo segmento di istruzione dovranno necessariamente rinunciare alla possibilità di continuare ad insegnare via web. E i dirigenti scolastici dovranno necessariamente revocare i provvedimenti di autorizzazione e nominare dei supplenti.

In ogni caso, le assenze dal servizio dei lavoratori fragili che non possono erogare la prestazione in telelavoro sono qualificate alla stregua di malattia da Covid (si veda la nota 1585 dell'11 settembre scorso) e sono equiparate a ricovero ospedaliero. Ciò comporta che non possano essere assoggettate alla trattenuta Brunetta e che il relativo periodo di assenza non sia considerato utile ai fini del periodo di comporto.

E cioè ai fini del decorso del periodo massimo di assenze per malattia di cui i docenti e il personale Ata possono fruire conservando il posto di lavoro. Che varia a seconda se si tratti di personale di ruolo o non di ruolo. E per il personale non di ruolo varia anche a seconda dell'autorità amministrativa che sia parte nel contratto (ufficio scolastico o dirigente scolastico).


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