Doccia fredda sui precari, nessuna riserva nei concorsi
La scuola è fuori dalla norma di favore pensata dalla funzione pubblica e in ballo al senato
Carlo Forte
La riserva dei posti nei concorsi pubblici in favore dei precari con 36 mesi di servizio non sarà applicata alla scuola. É quanto è emerso in un incontro che si è tenuto la settimana scorsa tra il ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, e i rappresentanti delle confederazioni del pubblico impiego.
Il titolare del dicastero di palazzo Vidoni ha spiegato che ci sarà un emendamento nel quale sarà prevista la proproga dei contratti in scadenza, il cui termine sarà differito fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni contrattuali sui contratti a termine. Disposizioni che saranno contenute in un accordo quadro che sarà stipulato a breve. Nello stesso emendamento, che nel frattempo è stato firmato dai relatori del disegno di legge di stabilità al senato (e che però potrebbe anche slittare nel Milleproroghe), sarà prevista anche l'adozione di una quota di riserva, pari al 40% dei posti messi a concorso, destinata ai precari della pubblica amministrazione che avranno maturato i fatidici 36 mesi. E cioè ai lavoratori che, per effetto della reiterazione dei contratti a termine, avranno raggiunto il limite massimo consentito dalla normativa comunitaria, superato il quale scatterebbe la conversione del contratto. Il condizionale è d'obbligo, perché nel nostro ordinamento queste disposizioni sono previste in via generale dal decreto legislativo 368/2001. Che non fa altro che recepire la normativa comunitaria che lo prevede. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, tra l'altro, sarebbe di immediata applicazione (self executing). Ma nel pubblico impiego, la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato incontra il limite dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001. Che vieta la conversione del contratto, fermo il diritto al risarcimento per equivalente. In più, secondo la Suprema corte (si veda Italia Oggi del 26/06/2012) nella scuola non si applica nemmeno il risarcimento in denaro. Perché il reclutamento è regolato da ulteriori norme speciali, che legittimano la reiterazione dei contratti a termine. E cioè dalla legge 124/99, che delinea un sistema di reclutamento basato sulla valorizzazione dell'esperienza professionale, alla quale viene assegnato un punteggio. Che una volta fatto valere nelle graduatorie, consente di raggiungere posizioni utili alla maturazione del diritto all'assunzione anche a tempo indeterminato. Ed è proprio a causa della specialità della disciplina, che regola il reclutamento nella scuola, che la Funzione pubblica tenderebbe ad escludere del tutto l'applicabilità della proroga e della riserva in favore dei precari triennalisti della scuola, calcolati dallo stesso dipartimento in crica 130 mila. Una posizione che rischia di scatenare un contenzioso di enormi proporzioni in vista del prossimo concorso a cattedre. Quello attualmente in corso, infatti, non risentirà della nuova disciplina, perché il bando è ormai a regime. I motivi di doglianza difficilmente potrebbero appuntarsi sulla preclusione delle proroghe. Perché il contratto della scuola prevede ipotesi puntualmente regolate, che resisterebbero alla disciplina generale disegnata da palazzo Vidoni. Ma gli eventuali ricorrenti potrebbero avere gioco facile sulla preclusione della riserva. Nei concorsi scolastici, infatti, si applicano le stesse riserve previste in generale per tutte le selezioni di pubblico impiego. E dunque, l'esclusione dei triennalisti della scuola potrebbe tradursi in una vera e propria discriminazione. Resta da vedere cosa succederà delle intenzioni del governo con il precipitare della crisi politica e le turbolenze parlamentari in corso.