Disegno di legge del 01 agosto 2008 - Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca
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Disegno di legge del 01 agosto 2008 - Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca |
Art. 1 - Cittadinanza e Costituzione1. Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione le conoscenze e le competenze relative alla convivenza civile e alla cittadinanza sono acquisite attraverso la disciplina denominata “Cittadinanza e Costituzione”, individuata nelle aree storico-geografica e storico-sociale ed oggetto di specifica valutazione. Nella scuola dell’infanzia tale dimensione si realizza prevalentemente nel campo d’esperienza il sé e l’altro.2. Nell’ambito del monte ore complessivo già previsto per le suddette aree, alla disciplina “Cittadinanza e Costituzione” è attribuito un monte ore annuale di trentatrè ore.3. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è determinato il contenuto dell’insegnamento. In sede di revisione degli ordinamenti si procede al raccordo della disciplina di cui ai commi 1 e 2 con le altre discipline del curricolo, tenuto conto della trasversalità delle tematiche che la caratterizzano.4. All’attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nel percorso del primo e del secondo ciclo, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.2. Nel primo ciclo la valutazione è espressa nella forma di giudizio.3. Nel secondo ciclo la valutazione è espressa in decimi.4. Il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti attribuiti dal consiglio di classe concorrono alla valutazione complessiva dello studente e, nei casi più gravi, possono determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo e, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, la riduzione fino ad un massimo di cinque punti del credito scolastico. Art. 3 - Saldo dei debiti formativi e calendario scolastico 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 74, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: “1. Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado l’anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre. 2. L’attività didattica ordinaria, comprensiva anche degli scrutini e degli esami, si svolge nel periodo compreso tra il 10 settembre ed il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nella scuola secondaria superiore, in aggiunta ed in coerenza con l’attività di sostegno realizzata nel corso dell’anno scolastico, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 9 settembre, le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonoma programmazione e nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie dedicate e disponibili a legislazione vigente, organizzano gli interventi didattici ed educativi ritenuti utili per gli alunni che, in alcune discipline, non abbiano conseguito il giudizio di promozione e per i quali lo scrutinio finale sia stato sospeso ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Nel periodo compreso tra il 1° ed il 9 settembre si svolgono, per i predetti alunni, anche le verifiche e l’integrazione dello scrutinio finale, a conclusione del quale gli alunni sono ammessi o non ammessi alla classe successiva.” Art. 4 - Esame preliminare all’esame di stato e composizione delle commissioni1. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) All’articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “ Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame”.b) All’articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: “ c) i professori universitari di prima e di seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati; d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiori statali, con rapporto do lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo”. Art. 5 - Nomine personale scolastico1. E’ attribuito alla competenza esclusiva dei dirigenti scolastici il conferimento delle nomine a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle lezioni, fatta salva l’aliquota di posti spettanti al personale beneficiario della riserva di posti ex lege n. 68 del 1999. All’uopo i medesimi utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e le graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee.2. In attesa del riordino del sistema di reclutamento del personale docente, per garantire la continuità dell’insegnamento fino alla conclusione di ciascun ciclo di studi, i dirigenti scolastici, accertata la disponibilità del posto nell’organico di diritto o di fatto autorizzato, confermano, per un massimo di due anni scolastici, il docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, già in servizio nel precedente anno scolastico nella medesima sede, a condizione che rientri nel novero dei docenti aventi titolo all’assunzione a tempo determinato per il nuovo anno scolastico e che sia attribuibile la medesima tipologia di contratto dell’anno precedente.3. La conferma di cui al comma precedente si applica anche ai docenti di sostegno a tempo determinato. 4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 la mobilità territoriale e professionale a domanda del personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato si effettua con cadenza biennale.5. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme generali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non possono essere derogate da disposizioni contrattuali. Art. 6 - Carta dello studente nelle scuole secondarie superiori1. Al fine di promuovere tra gli studenti della scuola secondaria superiore su tutto il territorio nazionale l’esercizio del diritto allo studio e la più ampia fruizione di attività di carattere culturale, educativo e formativo, ivi compresa la mobilità nazionale, europea ed internazionale, è istituita la carta dello studente, denominata “Io studio”. La carta, tesa a promuovere tra i giovani le opportunità di crescita educativa e di formazione che possono derivare dal vasto panorama dell’offerta culturale, è rilasciata gratuitamente a tutti gli studenti che accedono alla scuola secondaria superiore.2. La carta di cui al comma precedente è un documento personale, che attesta l’iscrizione dello studente ad una singola istituzione scolastica e che consente al portatore sia di beneficiare del sistema di incentivi economici alle eccellenze, di cui all’art. 2 comma 1, lettera d, e comma 2, lettera d, del medesimo articolo della legge 11 gennaio 2007, n. 1, sia di fruire delle agevolazioni economiche o dei servizi previsti da apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a livello centrale e periferico, con Amministrazioni pubbliche, enti e soggetti pubblici e privati.3. Per l’utilizzo della carta secondo le finalità di cui ai commi precedenti, è istituito, all’interno del sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un apposito portale dedicato agli studenti italiani anche al fine di consentire agli enti convenzionati di verificare l’effettiva validità di ogni singola carta.4. Per la predisposizione personalizzata delle carte e l’erogazione dei servizi di portale ci si avvale del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.5. La carta dello studente, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e successive intese con le singole regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano, può essere estesa agli studenti che frequentano corsi nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.6. I costi di realizzazione e gestione della carta dello studente e delle attività di comunicazione e di informazione rivolte alle scuole per le finalità di cui al presente articolo sono finanziati con una quota parte degli stanziamenti esistenti sul fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa disciplinato dalla legge n. 440/1997. Art. 7 - Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3 comma 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’entrata in vigore della presente legge. Art. 8 - Sostituzione dell’articolo2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 1. L’articolo 2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: “ 433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamente successiva al concorso espletato.” Art. 9 - Disposizioni urgenti per l’assunzione di ricercatori1. Per l’anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 648 e 651 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal Ccnl di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643 della medesima legge n. 296 del 2006. Art. 10 - Codificazione delle norme sull’ordinamento universitario1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo sostanziale e procedimentale delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.2. L’esercizio della delega di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;d) progressiva eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e sostituzione degli stessi mediante il procedimento del silenzio-assenso.3. Il Governo completa il processo di codificazione del settore di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle relative norme regolamentari, adeguandole, se del caso, alla nuova disciplina di livello primario e apportando alle stesse le opportune disposizioni di semplificazione.4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Art. 11 - Diritto allo studio universitario1. In attesa del riordino della normativa sui livelli essenziali delle prestazioni in materia dei diritto allo studio universitario, il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell’accordo raggiunto in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991.2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è abrogato. Art. 12 - Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ trenta mesi”;b) al comma 1, lettera b), dopo le parole “degli statuti” sono inserite le seguenti “ e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale” ed è soppresso il secondo periodo;c) al comma 1, lettera c), le parole: “consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico” sono sostituite dalle seguenti: “ consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici”;d) al comma 2, lettera a) sono soppresse le seguenti parole: “attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale”. |