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Del Regolamento sulla valutazione e delle nomine Indire e Invalsi se ne dovrà occupare il nuovo governo.

di Osvaldo Roman

14/02/2013
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Retescuole

Il Ministro Profumo, e ormai lo stesso Governo, dovrebbero finalmente comprendere che il Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione, che è stato, dopo lunga gestazione presentato il 23 gennaio in Parlamento per l’acquisizione dei prescritti pareri, per il modo con cui è stato formulato, rappresenta l’ultima perversa eredità di quella disgraziata stagione gelminiana, caratterizzata dai più oltraggiosi strappi alle più elementari regole di una corretta gestione amministrativa.
Al varo del Regolamento e alla conseguente nomina dei Consigli di amministrazione dell’INDIRE e dell’INVALSI si oppongono infatti non solo quelle valutazioni riguardanti l’opportunità politica di tali iniziative, prospettate da molti settori del Parlamento e del sindacalismo scolastico, ma anche soprattutto le modalità procedimentali e i contenuti tecnici che caratterizzano il Regolamento e il contesto amministrativo in cui esso si viene a collocare. Ormai è fin troppo chiaro che non si tratta di sollecitazioni che vengono dall’Europa ma di spinte voraci di chi vuole mettere le mani su organismi assai determinanti per decidere la direzione di marcia del futuro processo di riforma del sistema d’istruzione.
Il prossimo 28 di febbraio scadono i Decreti di nomina dei due Commissari straordinari, domenica scorsa è scaduto il termine per la presentazione delle candidatura alle Presidenze e ai Consigli dei due organismi, a marzo si va alla costituzione del nuovo governo. Ecco da dove viene una fretta che ha finora portato ad ignorare perfino le più ovvie segnalazioni del Consiglio di Stato. Si tratta di questioni che non possono essere risolte mettendo qualche pezza al testo attuale ma che pongono il problema di una riscrittura delle stesse norme di delegificazione (comma 2, art.17 della legge n.400/1988).
Infatti secondo la norma delegificante contenuta nell’art.2, comma 4- undevicies della legge n.10/2011 il Regolamento avrebbe dovuto individuare il sistema nazionale di valutazione definendone l’apparato che di sarebbe dovuto articolare nell’Invalsi , nell’Indire e nel Corpo ispettivo.
Le scarne indicazione di quel testo, come hanno rilevato sia gli Uffici preposti della Camera che lo stesso Consiglio di Stato, riferite alle funzioni di questi organismi non rappresentano in alcun modo le norme generali regolatrici della materia né indicavano le norme da modificare e i criteri secondo i quali realizzare tale integrazione. E’ accaduto così’ che il Regolamento presentato dal MIUR di fatto lascia immutata gran parte della normativa che ha regolato sino ad oggi l’INDIRE e l’INVALSI. Non vi si dice infatti quali norme ad esempio del Decreto legislativo 286/2004, in qualche modo ricomprese nel testo, risultano abrogate, e quali non comprese continuino ad avere validità. Soprattutto il Regolamento prevede nuove disposizioni che non preesistevano in alcuna forma nell’ordinamento e che non risultano indicate nei criteri e nelle norme generali regolatrici la delegificazione: si può innovare delegificando solo se tale processo è indicato dalla legge.
Invece ad esempio la Conferenza per il Coordinamento funzionale del SNV prevista dall’art.2, comma 5, del Regolamento non è neppure evocata nella norma delegificante, così accade pure per la declassazione a contingente ispettivo di quello che nella legge viene indicato come Corpo ispettivo, per l’attribuzione all’Invalsi del compito di selezionare e formare il corpo dei esperti da inserire nei nuclei di valutazione esterni di cui all’articolo 6, comma 2 e per altre competenze attribuite all’Invalsi.
Le modalità di definizione e di impiego del Contingente ispettivo, previste all’art. 5 mancando quel Regolamento che, ai sensi dell’art.2, comma 4-duodevicies della stessa legge n.10/2011, avrebbe dovuto regolare “la funzione ispettiva secondo parametri che ne assicurino l’autonomia e l’indipendenza”, risultano totalmente arbitrarie e non corrispondenti ad un qualsivoglia mandato legislativo.
L’art. 4 del Regolamento non consente di comprendere in che cosa consista l’Indire, ripristinato dall’art.19, comma 1 della legge n.111/2011 e quali funzioni sia chiamato ad esplicare. Abrogate una serie di vecchie disposizioni dal Regolamento (art.4) non si comprende in che cosa consista tale organismo e quali siano i suoi compiti e in sostanza a che cosa si riduca la delegificazione in tale ambito. Probabilmente gli autori del Regolamento avevano in testa, come surrogato o sostituto della delegificazione gli Statuti di questi organismi che nel frattempo in virtù di un discutibile perché, come vedremo, inverosimile percorso burocratico commissariale, prima la Gelmini e poi Profumo avevano provveduto a definire.
Tali ministri per far approvare i nuovi Statuti conseguenti all’entrata in vigore del Decreto legislativo n.213/2009 hanno seguito un percorso assai simile.
La Gelmini nel caso dell’Invalsi ha nominato con DPCM del 5 maggio 2011 un Commissario straordinario e poi ha fatto emanare il 2 settembre 2011 dal Direttore generale degli ordinamenti uno Statuto che da per già realizzato ed esistente il Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione. Tale Statuto non viene sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti così come prevede l’art.1 , comma 1, lett. b) della legge n. 165/2007. Inoltre la nomina dello stesso Commissario straordinario non viene comunicata alle Camere (Dossier mensile di documentazione del Servizio di Controllo parlamentare n.50/XVI gennaio 2013).
Analogamente Profumo con l’INDIRE nomina con DPCM il Commissario straordinario il 3 agosto 2012 e fa approvare dal medesimo lo Statuto in data 21 dicembre 2012. Anche questo Statuto non ha alcun carattere di provvisorietà, è definitivo salvo future modifiche. A questo si riduce quel richiamo all’art.33, sesto comma, della Costituzione che la legge 213/2009 formula a proposito dell’autonomia statutaria degli enti di ricerca!
Anche in questo statuto si da per esistente il Regolamento sul Sistema di valutazione e il relativo testo non viene comunicato alle Camere. Ovviamente nulla si comunica circa la nomina del Commissario straordinario che è anche Capo Dipartimento del MIUR.
Ovviamente lo stato di commissariamento degli enti non consente l’adozione di quelle misure di coinvolgimento delle diverse comunità scientifiche (quella della scuola non è proprio insignificante) previste dalla legge per la predisposizione degli statuti (art.3 del decreto legislativo 213/2009).
A completamento di tale percorso il 21 dicembre 2012 con un apposito DM viene nominato il Comitato di selezione per le nomine dei presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione dei due Enti. Il relativo Avviso a cura del Coordinatore del Comitato viene inserito nel sito del MIUR il 25 gennaio 2013. Le domande dovevano essere presentate entro domenica 10 febbraio 2013. Nessuna ulteriore pubblicità circa l’Avviso e le sue finalità viene prevista e realizzata. Neppure un modesto comunicato stampa che non si nega a nessun atto ufficiale di una certa importanza e che, nel caso di iniziative selettive in cui sulla scelta finale dei candidati decide il ministro, dovrebbe essere di rigore
Ora hanno fretta e oggi al Senato il PDL e la Lega cercano di ottenere il numero legale in Commissione cultura per varare un qualsivoglia rabberciato parere e si capisce pure che cosa significa in questo caso l’Europa!
Sarebbe più serio se il Ministro ponesse fine alla telenovela.
 


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