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Da rifare gli organici dell'ultimo triennio?

una sentenza (n. 2032/2012) del Consiglio di Stato che condanna il ministero dell’istruzione a subire il commissariamento se non provvederà entro quattro mesi a emanare nuovi decreti motivati per l’assegnazione dei posti di docente dell’ultimo triennio.

14/04/2012
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Tuttoscuola

 

Nel determinare gli organici del personale docente non bastano tabelle e dati per la distribuzione dei posti sul territorio nazionale. Occorrono criteri trasparenti e ragionevoli, altrimenti anche le buone ragioni, se non sono espresse, diventano colpe.

Ne sa qualcosa ora il Miur che dovrà fronteggiare una sentenza (n. 2032/2012) del Consiglio di Stato (ne ha parlato Orizzontescuola) che condanna il ministero dell’istruzione a subire il commissariamento se non provvederà entro quattro mesi a emanare nuovi decreti motivati per l’assegnazione dei posti di docente dell’ultimo triennio.

La storia di questa ennesima vicenda sugli organici nasce un po’ di tempo fa a seguito di un ricorso presentato nel 2010 da alcuni docenti supplenti delle province di Enna e Catania iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che avevano ritenuto sperequata e non giustificata la distribuzione dei posti di organico dei docenti che si era conclusa, secondo i ricorrenti, a favore del Nord.

Il Consiglio di Stato non aveva ritenuto fondata l’accusa, ma aveva comunque rilevato la mancanza di un’adeguata motivazione della decisione ministeriale e aveva invitato l’Amministrazione a provvedervi adeguatamente.

Il Miur aveva eseguito una prima ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato indicando come criterio “quello della proporzionalità dei posti disponibili”, ma non aveva eseguito invece una seconda ordinanza volta a “conoscere le modalità aritmetiche e logiche con cui si è provveduto alla concreta applicazione”.

Da qui la nuova decisione del Consiglio di Stato di considerare nulli i provvedimenti di determinazione degli organici degli ultimi tre anni e di disporre che il Miur provveda ad emanarne dei nuovi in sostituzione e nel rispetto della norma. Se non vi provvederà entro 120 giorni, spetterà al commissario ad acta - già individuato dal Consiglio di Stato nel Capo dipartimento per l’istruzione, Lucrezia Stellacci – provvedere nei termini indicati dalla sentenza.

Ci si chiede ora se basterà motivare criteri e modalità aritmetiche per confermare di fatto quanto già deciso o se invece vi sarà anche una riforma della ripartizione degli organici con assegnazione diversa ai vari territori come aveva richiesto a suo tempo i ricorrenti siciliani.

 


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