Contratto nazionale, le trattative vanno aperte entro fine anno Pesano le incognite del nuovo governo e dei fondi da reperire
Cgil, cisl e uil hanno disdettato l'attuale intesa. da aprile 2019 scatta la vacanza contrattuale
Nicola Mondelli
Fino a quando non sarà rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca valido per il triennio 2016-2018 con scadenza il 31 dicembre 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 (a quasi 11 anni dalla sottoscrizione del precedente contratto) e il cui testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, le disposizioni in esso contenute, ivi comprese quelle che in tema di sanzioni disciplinari applicabili al personale docente saranno definite nel corso della sessione negoziale prevista dall'articolo 29 del Ccnl, rimarranno integralmente in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo contratto collettivo. Nessun tacito rinnovo di anno in anno del predetto contratto collettivo nazionale sarà pertanto possibile.
È questa la conseguenza della decisione di alcune delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto contratto (Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola) di inviare al presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini, e al ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, con le modalità ed entro i termini indicati nel comma 4 dell'articolo 2 del contratto (sei mesi prima della scadenza) una formale disdetta contrattuale.
Con la disdetta presentata in data 28 giugno 2018 le organizzazioni sindacali si sono comunque riservate di inviare all'Aran, entro i termini fissati dal comma 5 del citato articolo 2 (sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto e pertanto entro il 30 settembre 2018) le proposte di piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, appunto il 31 dicembre 2018, le parti negoziali (Aran e organizzazioni sindacali) non potranno assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
A decorrere dal mese di aprile 2019, dispone il comma 6 del citato articolo 2, qualora il contratto non sia stato ancora rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'articolo 47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 (indennità di vacanza contrattuale attualmente corrisposta al personale della scuola nella misura media di 10 euro mensili) dovrà essere riconosciuta, entro i limiti previsti dalle legge di bilancio 2019 in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
L'importo di tale copertura, dispone ancora il comma 6, dovrà essere pari al 30 per cento della previsione Istat dell'inflazione misurata dall'indice Ipca (acronimo di indice dei prezzi al consumo) al netto della dinamica dei pressi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale e, pertanto, dal 1° luglio 2019, detto importo dovrà essere pari al 50 per cento del suddetto indice, sempre che nel frattempo non intervenga, come già avvenuto nel 2013 con l'articolo 1, lett. d) del dpr n. 122/2013, una disposizione che congeli l'ammontare della copertura economica all'indennità di vacanza contrattuale in vigore nel 2018.
Le passate esperienze in termini di rinnovi o di proroga contrattuali - il contratto del 2006/2009 è stato prorogato di fatto per quasi dieci anni– testimoniano la difficoltà di reperire fondi. E questo, unitamente alla novità delle forze politiche che governano il paese, non consente di stabilire una data credibile entro la quale potrà essere sottoscritto un nuovo contratto.
Un primo esempio delle difficoltà che si possono incontrare nell'aprire e chiudere le trattative tra Miur/Aran e organizzazioni sindacali potrebbe essere già quello relativo alla sessione negoziale a livello nazionale, prevista dall'articolo 29 del contratto, che dovrebbe definire entro il corrente mese di luglio la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche.