Contratto, il Mef ha detto sì
Ora si attende il varo del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti. Poi la firma finale
MArco Nobilio
Il ministero dell'economia ha dato l'ok all'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola. Si attende a breve il placet del Consiglio dei ministri e della corte dei conti e, dopo la sottoscrizione definitiva da parte dell'Aran e dei sindacati rappresentativi del comparto (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams), il ministero dell'economia procederà con un'emissione speciale che dovrebbe consentire a docenti e Ata di incassare gli aumenti e gli arretrati ad aprile. Emissioni che sono quasi pronte, così da non perdere ulteriore tempo quando il contratto sarà operativo. L'ipotesi è stata siglata solo da Cgil, Cisl e Uil. Ma anche se Snals e Gilda-Unams dovessero rifiutare di firmare pure il contratto definitivo, l'accordo dispiegherà regolarmente i suoi effetti.
Il decreto legislativo 165/2001, infatti, prevede che, affinché il contratto possa essere considerato valido, è sufficiente che i sindacati firmatari, tutti insieme, vantino un tasso di rappresentatività superiore al 50% +1. Ed è proprio il caso di Cgil, Cisl e Uil, che, sommati insieme, superano largamente tale soglia. Dunque, è giunto alle battute finali l'iter di approvazione del nuovo contratto della scuola. Che peraltro conferma l'impianto normativo del precedente contratto modificando solo alcune parti relative alle relazioni sindacali e della mobilità. E che si configura sostanzialmente come un contratto di natura meramente economica.
L'accordo prevedeun aumento netto medio di circa 50 euro, a cui si aggiugnono gli 80 euro del bonus per i redditi medi, e lascia intatte le regole sulla prestazione e sui permessi e le assenze. Quanto alle novità sulle relazioni sindacali introdotte dal nuovo contratto, va segnalata anzitutto la triennalizzazione della contrattazione integrativa sulla mobilità. Che fino ad ora è sempre avvenuta con cadenza annuale. Ogni contratto sulla mobilità a domanda, dunque, avrà validità triennale.
Nessuna modifica, invece, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. Un altro cambiamento importante è costituito dalla contrattualizzazione dei criteri per l'assegnazione dei soldi del cosiddetto merito, previsti dalla legge 107/2015, che avverrà a livello di contrattazione di istituto.
E infine, una novità assoluta è costituita dal confronto: una nuova forma di relazione sindacale espressamente prevista dall'articolo 6 dell'ipotesi dei contratto. Secondo l'intenzione delle parti, il confronto dovrebbe essere la modalità attraverso la quale dovrebbe instaurarsi un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
Il confronto si avvierà mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e sindacati si incontreranno, ma solo se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto sarà richiesto da questi ultimi, anche singolarmente o dall'amministrazione.
La regolazione delle sanzioni disciplinari dei docenti avverrà, invece, in un'apposita sequenza contrattuale che si terrà entro il prossimo mese di luglio. Durante la sessione negoziale che ha portato alla firma dell'ipotesi di contratto il 9 febbraio scorso, infatti, parti hanno preso atto che la materia è troppo delicata e complessa per essere definita in una trattativa lampo, come è stata quella dell'ultimo rinnovo, e hanno deciso di definirne i tratti in occasione di una sessione negoziale a parte. E lo hanno messo nero su bianco nell'articolo 29 dell'ipotesi di contratto del 9 marzo.
La sequenza contrattuale riguarderà solo i docenti della scuola statale (e non quelli delle accademie e dei conservatori). E sarà finalizzata alla definizione «della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria». L'articolo 29 contiene, inoltre, una raccomandazione a non ledere il principio della libertà di insegnamento.
La compilazione del regolamento delle sanzioni, infatti, dovrà tenere conto del fatto che «il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare», recita l'art. 29, «sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento».
Infine, l'ultima novità da segnalare riguarda la mobilità a domanda. Il nuovo contratto prevede che i docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio nella sede richiesta, acquisendone la titolarità, non potranno presentare domanda di trasferimento o passaggio per i tre anni successivi. La preclusione non vale per i titolari su ambito che abbiano ottenuto un incarico triennale su sede, che potranno continuare a partecipare, anno per anno, alla mobilità a domanda ai fini dell'attribuzione di una sede di titolarità. Ma quando la otterranno, dovranno rimanere in tale sede per 3 anni prima di riacquisire il diritto a partecipare alla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi).