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Confronto nebbioso sugli organici e rottura al Miur sul trattamento dei docenti idonei nei ruoli Ata
In due diversi comunicati, la Flc-Cgil denuncia: l'inaccettabile ipotesi di risparmiare per effetto della messa a regime dei nuovi ordinamenti sia nella primaria che nel secondo grado; la rottura sull’inquadramento e trattamento economico dei docenti inidonei che hanno chiesto il passaggio nei ruoli Ata sui posti accantonati.
22/03/2012
La Tecnica della Scuola
Nel primo incontro l'amministrazione ha illustrato ai sindacati le linee guida di massima della prossima circolare sugli organici della scuola per l'anno scolastico 2012-2013, puntualizzando che non sono previsti ulteriori tagli, ma che per effetto dell'entrata a regime dei nuovi ordinamenti forse si riusciranno a recuperare circa 2.000 posti nell’organico di diritto, che agevolerebbero poi l’autorizzazione per eventuali deroghe in organico di fatto in presenza di esigenze non comprimibili. Per i sindacati invece quanto esposto dall'Amministrazione sarebbe inaccettabile e chiedono che non si proceda alla riduzione neanche di un posto rispetto all’organico di questo anno scolastico e che alla scuola primaria sia mantenuta per intero la stessa dotazione complessiva dello scorso anno. “Chiediamo”, precisa il comunicato, “il rispetto di quanto dichiarato ripetutamente dallo stesso ministro.”
Per quanto riguarda l’utilizzo del personale docente inidoneo, che ha fatto domanda (in attuazione del comma 12 dell’art. 19 della legge n. 111/2011 e del DM n. 79 del 12/09/2011) di passaggio nei ruoli Ata sui posti accantonati, il Miur intende comunque procedere nell’utilizzo del personale, per cui si è arrivati alla rottura della trattativa.
Le organizzazioni sindacali in tutti gli incontri hanno unanimemente chiesto, a favore del personale interessato, il mantenimento nel ruolo di attuale inquadramento ed il mantenimento del trattamento economico e progressione di carriera attuale. In subordine, si è richiesto che l’inquadramento nei ruoli Ata e nei profili venga definito con mantenimento del maggior trattamento economico in godimento per effetto di assegno personale, ma “non” riassorbibile e “rivalutabile” in futuro. Di parere contrario l'amministrazione per la quale tali richieste si pongono in assoluto contrasto con i criteri di inquadramento dettati dalla norma e dalla legge stessa, perchè comporterebbe l'inevitabile aggravio economico rispetto alla legge 111/2011 in materia di “provvedimenti urgenti per la stabilizzazione finanziaria, da conseguire mediante disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica.” In tale contesto, la richiamata contrattazione di cui all’art. 45 D.Lgs 150/09, secondo l’Amministrazione, non può in alcun modo, confliggere con i vincoli di spesa, tenuto anche conto delle certificazioni e dei controlli previsti dal D.Lgs. 150/09. Per cui l’Amministrazione non può fare altro che procedere all’inquadramento del personale nei ruoli Ata mantenendo il maggiore trattamento stipendiale attuale con assegno personale, ma riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Da qui appunto la rottura delle trattative. |