Concorsi regionali ogni due anni, chi li supera ha il vincolo di cinque
Il nuovo reclutamento previsto dalla legge di Bilancio
Marco Nobilio
Il triennio di formazione iniziale e tirocinio non sarà più di tre anni e a stipendio ridotto: i docenti neoimmessi in ruolo sosterranno un percorso di formazione iniziale e prova della durata di un anno e saranno retribuiti a stipendio pieno fin dall'atto dell'assunzione. È questa una delle novità più importanti contenuta nell'articolo 58 del disegno di legge di Bilancio attualmente al vaglio della camera dei deputati. Il superamento del periodo di formazione e di prova rimarrà subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche così come previsto dall'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le nuove disposizioni ridisegnano il sistema di reclutamento dei docenti delle scuole secondarie ripristinando il valore abilitante del superamento del concorso e il diritto alla scelta della sede secondo il punteggio in graduatoria. E riducono le possibilità di accedere alle selezioni ad una sola classe di concorso in una sola regione. È previsto anche il blocco quinquennale del diritto di accesso alla mobilità. Ecco le novità in dettaglio.
Concorsi regionali ogni due anni. I concorsi saranno banditi, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede possano rendersi vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
Destinatari. Le selezioni saranno suddivise in tre sezioni, con contingenti separati, destinate rispettivamente agli aspiranti docenti su posto comune, agli aspiranti insegnanti tecnico pratici e agli aspiranti docenti di sostegno. Sarà possibile partecipare contemporaneamente per il posto comune, compresi i posti da Itp, e per il sostegno. La norma prevede che ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione, per una classe di concorso, distintamente, per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Requisiti per l'accesso. Per accedere al concorso i candidati dovranno essere in possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure dovranno vantare il possesso della laurea magistrale o a ciclo unico, oppure del diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, unitamente a 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Fermo restando il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti 4 ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. I candidati in possesso dell'abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione saranno esentati dal conseguimento dei crediti quale titolo di accesso, fatto salvo il possesso del titolo di studio specifico. Per accedere al concorso per i posti di sostegno, oltre al possesso dei requisiti previsti per i posti comuni bisognerà che i candidati possiedano anche il diploma di specializzazione per il sostegno.
Le prove. Il concorso per i posti comuni consisterà in tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, saranno scritte e una orale. La prima prova scritta avrà l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. La seconda prova scritta servirà a valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Infine, la prova orale consisterà in un colloquio e prevedrà anche la valutazione della conoscenza della lingua straniera al livello B2. Per il sostegno è prevista una prova scritta specifica e una orale.
Superamento delle prove. Per superare le prove sarà necessario che al candidato sia stata assegnata una valutazione non inferiore a 7/10 in ognuna delle prove. Il superamento della prova precedente sarà condizione necessaria per essere ammessi alla prova successiva. Il superamento del concorso e dei concorsi precedenti non abilitanti avrà valore di abilitazione, a patto che sia avvenuto sempre con votazione non inferiore a 7/10 in tutte le prove.
Assunzione solo per i vincitori. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno sarà compilata sulla base dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli. Alla valutazione dei titoli sarà riservata fino a un massimo del 20% del punteggio totale. Tutti i vincitori avranno diritto ad essere immessi in ruolo anche dopo la perdita di efficacia della graduatoria dei vincitori, la cui durata è fissata in due anni dalla data della pubblicazione. Dopo l'immissione in ruolo dei vincitori non sarà più prevista la possibilità di immettere in ruolo anche gli idonei tramite lo scorrimento della graduatoria. Per vincitori si intendono i candidati collocati in graduatoria in posizione utile per coprire i soli posti messi a concorso.
I vincitori avranno diritto di scegliere la sede di destinazione tra le istituzioni scolastiche che presenteranno posti vacanti e disponibili. La scelta avverrà in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili nella regione in cui avranno concorso. Il governo, infatti, intende cancellare la chiamata diretta e il sistema degli ambiti territoriali. Fermo restando che ciò avverrà con un provvedimento legislativo a parte. All'atto dello scorrimento delle graduatorie, i vincitori del concorso che risulteranno in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, saranno tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
La conferma in ruolo. L'accesso al ruolo sarà precluso a coloro che non saranno valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione positiva, il docente sarà cancellato da ogni graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia stato iscritto e sarà confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica dove avrà svolto il periodo di prova.
Blocco quinquennale della mobilità. Il docente confermato in ruolo sarà tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica di prima assegnazione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il blocco non sarà applicato se il docente interessato risulterà assistente di una persona portatrice di handicap in situazione di gravità oppure se portatore di handicap. La deroga al blocco della mobilità si applicherà «limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso». La condizione prevista nella legge di Bilancio, volta ad impedire ai portatori di handicap e agli assistenti dei portatori di handicap grave di accedere alla mobilità, peraltro, potrebbe risultare incostituzionale. La tutela prevista dalla legge 104/92 in questo caso, infatti, preclude al legislatore di imporre vincoli di inamovibilità ai soggetti.
Disciplina transitoria. È fatta salva la disciplina delle graduatorie a esaurimento e quella relativa al concorso del 2016 e al concorso riservato agli abilitati previsto dalla legge 107/2015. Pertanto, il 50% delle immissioni in ruolo, che saranno disposte anno per anno, saranno destinate agli aventi titolo utilmente collocati nelle graduatorie del concorso ordinario del 2016 e dei nuovi concorsi ordinari, agli aventi titolo tratti dalle graduatorie di merito del concorso riservato agli abilitati e il restante 50% sarà riservato agli aventi titolo utilmente collocati nelle graduatorie a esaurimento