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Cambiamenti e assenze

sulla riforma degli organi collegiali

19/04/2012
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di Antonio Valentino


Quali attese
Della riforma degli organi collegiali (Decreti Delegati del ’74) parla forse per la prima volta la Legge che attribuisce autonomia alle scuole (L. 59 del 1997, art. 21) e così ne fissa i criteri per gli aspetti che ci interessano:
· razionalizzazione degli organi ….;
· eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali….;
· valorizzazione del collegamento con le comunità locali.
Ma il Disegno di Legge (DdL), licenziato recentemente dalla Commissione Cultura della Camera, promette giustamente qualcosa di più, perché nel frattempo alcuni nodi nel governo delle scuole sono venuti al pettine e si rendeva perciò necessaria un’operazione più in profondità.
Queste innovazioni del DdL corrispondono alle attese del mondo della scuola? Almeno della sua parte più avveduta e “speranzosa”?
In un precedente contributo ho evidenziato come le novità delle norme di autogoverno non riguardano – ovviamente - solo la previsione, che più salta all’occhio, di un nuovo importante organo quale il Nucleo di autovalutazione, o di uno strumento che dà il segno di una idea moderna di scuola, quale la Conferenza di Rendicontazione, o la presenza, all’interno degli Organi, di figure esterne, rappresentative delle attese e dei bisogni del territorio.
Non va sottovalutata infatti l’importanza, per alcuni versi anche maggiore, dello Statuto come strumento principe dell’autogoverno (Con una qualche ragione si parla, nel DdL, di “autonomia statutaria”, a sottolineare l’importanza dell’autodeterminazione delle regole di funzionamento interno).
Qui interessa invece approfondire soprattutto cosa cambia e cosa permane nelle competenze e nei rapporti tra gli organi (quello dei Docenti e quello delle varie componenti) che pure, con variazioni terminologiche, continuano ad avere le principali responsabilità nel funzionamento complessivo della scuola.
La prima cosa che risalta, riprendendo in mano il testo base dei Decreti delegati (DD) del 74 (ancora oggi, dopo ormai quasi tre lustri dall’introduzione dell’Autonomia Scolastica, base normativa di riferimento nel funzionamento dei CdI e dei CD:ciòa ribadire, ove ce ne fosse bisogno, che siamo un popolo ‘tenace’ e ‘persistente’), è la presenza di pesi e contrappesi nella definizione di compiti dei due organismi allora più importanti: con conseguenze spesso paralizzanti della partecipazione, per via delle pesanti sovrapposizioni e duplicazioni di compiti.
Col passaggio all’autonomia, e quindi con il riconoscimento della Dirigenza al Capo di Istituto, il quadro è diventato ancora più disorientante. E tale è oggi.

Dal Collegio Docenti al Consiglio dei docenti
Col nuovo testo, viene abrogato l’art. 7 (Collegio docenti) del vecchio Decreto Delegato, per come risulta inserito nel Testo Unico (TU) del 1994. E al suo posto troviamo un articolo (n. 6), intitolato al Consiglio dei docenti. Le cui competenze, attinenti alla funzione tecnica, vengono così ridefinite:
- la programmazione dell’attività didattica in seduta plenaria,
- la programmazione delle attività della classe e loro attuazione,
- l’attività valutativa, ,
- l’ elaborazione del POF, secondo quanto previsto dal 275/99 (art3).

Abrogazioni e novità
Per capire il lavoro di razionalizzazione, di snellimento e di redistribuzione dei compiti, vanno richiamate almeno le materie, attribuite al Collegio Docenti, che in questi anni hanno creato più perplessità e controversie, e le cui norme risultano pertanto ora abrogate. Come, ad esempio, quelle della formazione e della composizione delle classi e dell'assegnazione ad esse dei docenti; della formulazione – in termini di proposte - dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; della suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; del funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
Con questa riforma, l'attività del nuovo Consiglio dei docenti e delle sue articolazioni è invece “disciplinata” dallo Statuto (disposizione questo che penso meriti una più attenta riconsiderazione critica). Punto fermo è che, comunque, lo stesso “opera anche per commissioni e dipartimenti, consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale”.
Una riflessione sul cambiamento del nome: certamente “collegio” è più pregnante ed evoca, nell’immaginario comune, organismi con particolari poteri e di particolare compattezza e autorevolezza. “Consiglio” è termine più comune e meno evocativo. Quale il senso del cambiamento? Lo si è voluto uniformare, nella scelta lessicale, al Consiglio dell’Autonomia? Perché? È scelta logica, trattandosi comunque di un organismo professionale? Per quanto la sua autorevolezza e funzionalità e il cui ruolo, siano, penso, tutti da ricostruire? Interrogativi che restano in piedi.

Dal Consiglio di Istituto al Consiglio dell’Autonomia
Si intende, al riguardo, richiamare in prima battuta che con l’abrogazione dell’art. 10 del TU, intitolato al Consiglio di Istituto, scompare il riferimento a “poteri deliberanti” nella sfera amministrativa, lì ad esso attribuiti; quali ad esempio:”l’acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, e loro uso” o “l’organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola”. Viene abolito anche il riferimento alla competenza in base alla quale il CdI “dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico”.
Queste disposizioni abrogative, sappiamo, muovono dal principio della separazione dei poteri secondo il quale i Dirigenti hanno competenza diretta nell’adozione di atti amministrativi prima spettanti all’organo di indirizzo (art. 4 del decreto legislativo 165)
Nel nuovo art. 3 del DdL, intitolato al Consiglio dell’Autonomia,vengono ovviamente confermate tutte le prerogative afferenti alla funzione di indirizzo (adozione del POF, approvazione del programma annuale e del conto consuntivo; deliberazione del regolamento di istituto……), con l’aggiunta di due novità.
La prima riguarda l’adozione dello Statuto (art.4) (che – si afferma - “non è soggetto ad approvazione o convalida da parte di alcuna autorità esterna”), attraverso il quale le scuole
“ regolano l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica”.
Norma attesa almeno dai tempi dell’emanazione del Regolamento dell’Autonomia e che finalmente può permettere una configurazione della regolazione intena più in sintonia con le caratteristiche e le attese della comunità scolastica.
La seconda riguarda la designazione dei componenti del Nucleo di autovalutazione, con cui la scuola realizza un monitoraggio continuo del suo andamento didattico e organizzativo, anche in funzione della Conferenza annuale di Rendicontazione.
Novità importante è quella della composizione del Consiglio, non solo per quanto riguarda il numero (fortemente ridimensionato: fra i nove e i tredici membri) e i criteri di rappresentanza (pariteticità di docenti e genitori); ma soprattutto – lo si è già richiamato - per quanto riguarda la presenza di membri esterni (“scelti dal consiglio stesso, rappresentativi degli enti locali e del mondo della cultura e del lavoro, in numero non superiore a due”), espressione dell’apertura al territorio e del superamento potenziale dell’autoreferenzialità.
Scompare definitivamente la Giunta Esecutiva. Con la sua eliminazione viene altresì abrogata definitivamente anche la norma che attribuisce a questo organismo la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo (già superato tra l’altro dal D.I. 44/2001) e la competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni (anche questo superato dall’introduzione dallo Statuto delle studentesse e degli studenti).

Dal Direttore Didattico/Preside al Dirigente Scolastico (DS)
A proposito del DS, le norme del DdL confermano compiti e funzioni già riconosciuti dalla normativa, a partire dalla Legge istitutiva dell’autonomia, e coerente con l’impianto complessivo configurato per l’autogoverno delle scuole: “Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti”.
Mi limito qui a osservare che l’inciso “sotto la propria responsabilità”, riferito nche alla gestione delle risorse umane si discosta vistosamente da quanto recita invece il Decreto legislativo 165/2001. Che colloca invece “l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale” - che spetta al DS - “nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche” (art. 25, comma 4). Penso si tratti di questione comunque critica da approfondire e discutere.

Conclusioni
Alcune considerazioni finali suggerite dall’attuale situazione che vive la nostra scuola.
Direi in primo luogo che la riforma va vista – e valutata – nella sua globalità.
Pensare infatti di dare centralità alle sole norme dell’autogoverno delle singole scuole, non farebbe fare passi in avanti. Senza un recupero della scuola come istituzione che opera nel territorio e di una governance di sistema in cui si collochi il governo delle singole istituzione, l’operazione sarebbe destinata al fallimento. Mancherebbero confronti, collaborazioni, stimoli, verifiche, rendicontazioni e trasparenza e risulterebbe fortemente annacquato il principio di responsabilità che è centrale nell’intero processo di riforma che si intende avviare.
Va aggiunto che, quand’anche questo disegno di legge, con gli opportuni e necessari miglioramenti, venisse miracolosamente approvato in tempi non biblici (siamo comunque il paese di Padre Pio), nessuno può pensare che possa determinare cambiamenti significativi per garantire qualità organizzativa e innovazioni migliorative. Dare gambe alle riforme e monitorarne i processi è il primo grande impegno di una politica che crede alle cose che mette in campo. Perciò, lavorare alle condizioni attuative dovrebbe diventare la priorità.
E la prima e più importante rimane sempre quella di recuperare dignità e valore al lavoro della scuola – e quindi all’istruzione e alla cultura -. Che è certamente obiettivo che tira in ballo le responsabilità di DS e docenti per la loro parte; ma che richiede soprattutto una riconsiderazione – a livello Paese - del senso e dell’importanza della scuola sotto il profilo sociale ed economico. È su questi aspetti che vanno richiamate le responsabilità della politica.
E oggi la leva più promettente rimane sempre quella della valorizzazione del lavoro docente, della sua rinnovata motivazione e del suo sviluppo professionale (attraverso meccanismi credibili di sviluppo di carriera, di responsabilizzazione rispetto agli esiti, di condivisione riconosciuta della leadeship di istituto).
Solo così, forse, si potrà pensare di contrastare la pesante situazione di stallo e spesso di inconcludenza che ci si trova a vivere nella maggior parte delle nostre scuole.
Investire su questa riforma può comunque aiutare.


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