Approvazione emendamenti rinviata a martedì 13
Approvazione emendamenti rinviata a martedì 13 08 luglio 2004 L'approvazione degli emendamenti presentati dal Senatore Asciutti in sede di discussione del DDL 2978 (Conversione in legge del d...
Approvazione emendamenti rinviata a martedì 13
08 luglio 2004
L'approvazione degli emendamenti presentati dal Senatore Asciutti in sede di discussione del DDL 2978 (Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) è stata rinviata a causa della mancanza del numero legale.
La discussione è stata rinviata alla prossima settimana. L'approvazione dei tre emendamenti sarebbe comunque sicura poichè hanno ricevuto il parere favorevole della maggioranza e del Governo
8.0.2 (La Commissione)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 8-bis. (Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto 2004".
8.0.200 (Asciutti)
Come modificato dal Subemendamento 8.0.200/1 (Manzione)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente periodo si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
8.0.200/1 (Manzione)
All'emendamento 8.0.200, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 8-bis, ivi inserito, dopo le parole: "di cui al precedente periodo" inserire le seguenti: "si applica con esclusivo riferimento al servizio prestato a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e".
8.0.201 (Asciutti)
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis. (Norme di interpretazione autentica)
1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004".