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Accreditamento, criteri restrittivi

Il ministro Manfredi firma il nuovo decreto a tre giorni dalla presentazione dei progetti. Per i piccoli atenei, più difficile avviare nuovi corsi

09/02/2021
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ItaliaOggi

Angela Iuliano

Cambia l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Dopo le novità normative dell'ultimo periodo, in parte strutturali e in parte dovute all'emergenza Covid-19, che hanno introdotto alcuni cambiamenti nell'iter di progettazione e accreditamento iniziale dei corsi di studio, il ministro dell'università Gaetano Manfredi ha mutato drasticamente i requisiti necessari per l'apertura di nuovi corsi: il decreto, il numero 8, è stato firmato l'8 gennaio scorso, a tre giorni dalla presentazione dei corsi da parte delle università. Il decreto non si limita a modifiche marginali o a chiarimenti del dm 6/2019, che costituisce il cardine delle modalità di accreditamento iniziale e periodico di corsi e sedi universitari.

Il decreto amplia significativamente la platea degli Atenei che non possono andare oltre il limite del 2% dei corsi di laurea già autorizzati per l'istituzione di nuovi corsi di studi, limite che nella stesura precedente si applicava esclusivamente nell'ipotesi di superamento delle numerosità massime degli studenti in relazione al numero di docenti disponibili. Il dm 8, al contrario, impone la soglia del 2% anche nel caso in cui l'ateneo «presenti piani di raggiungimento dei requisiti di docenza». Il tetto cioè scatta se l'università in anticipo e prima ancora di ottenere l'accreditamento di nuovi corsi di laurea non disponga della docenza complessiva per l'attivazione, anche in presenza, dell'intero corso. In altre parole, l'ateneo dovrebbe procedere a reclutare tutti i docenti necessari per l'intero ciclo prima ancora di aver ricevuto l'accreditamento stesso dei nuovi corsi di studio.

Il dm 8 fissa il limite del 2% anche nel caso in cui l'ateneo «abbia già adottato piani di raggiungimento in relazione ad altri corsi di studi e gli stessi siano in corso di graduale ed effettiva realizzazione». In pratica, la soglia si deve applicare anche nel caso di richiesta di accreditamento di nuovi corsi negli atenei che non dispongono già della docenza complessiva perfino in altri corsi di studio già attivati ma che non hanno ancora completato il primo ciclo. Si vanificano in questo modo anche gli sforzi e l'impegno finanziario degli atenei nel raggiungere i piani di reclutamento della docenza.

«Desta perplessità un intervento piuttosto radicale rispetto al decreto 6 del 2019, che regolava la materia in modo ormai condiviso», commenta Paolo Miccoli, ex presidente Anvur, «e che tali novità siano ufficializzate a ridosso delle scadenze per i nuovi corsi».

Particolarmente colpite dalle novità del decreto le piccole università, e dunque soprattutto private, ma non solo, che hanno pianificato gli investimenti sulle risorse umane ed alle quali il limite del 2% pone, di fatto, un arresto di sviluppo decisivo poiché il 2% dei corsi già esistenti significa di fatto consentire una crescita di un solo corso l'anno.

Il dm 8/2021, inoltre, recepisce le indicazioni relative alle nuove classi di laurea a orientamento professionale definite dal dm 446/2020 anche in riferimento all'indicatore di valutazione periodica degli sbocchi occupazionali. Fornisce precisazioni in tema di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza già adottati e in corso di graduale e effettiva realizzazione. Introduce la possibilità di avere docenti in convenzione con gli enti di ricerca tra i possibili docenti di riferimento dei corsi di studio a distanza.


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