Accorpamenti? Incostituzionali. La Consulta: sulla rete scolastica decidono le regioni, cassata la norma del decreto Tremonti
Legittime invece le reggenze nelle sedi con meno di 600 alunni
di Carlo Forte
La norma del decreto legge 98 del 2011 che impone alle regioni di trasformare le scuole in istituti comprensivi di almeno 1000 alunni (500 nei comuni montani e nelle piccole isole) è incostituzionale. Ma quella che prevede la reggenza per dirigenti e direttori, se le scuole non hanno almeno 600 alunni (400 in comuni montani e piccole isole) è legittima.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata il 7 giugno scorso (n.147). E dunque, se le regioni dovessero decidere di rivedere i piani di dimensionamento, frazionando gli istituti comprensivi già costituiti, il risultato potrebbe essere quello di una ulteriore riduzione dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga). E ciò potrebbe impedire l'assunzione dei vincitori del concorso a preside che sta per concludersi in tutta Italia e potrebbe determinare un ulteriore aumento degli esuberi dei dgsa. Il perché è presto detto. Qualora l'ente regione dovesse decidere di suddividere in due scuole un istituto comprensivo di 1000 alunni, in due istituzioni scolastiche da 500 alunni l'una, il risultato sarebbe la inutilizzabilità dei posti di dirigente scolastico e dsga e l'affidamento a reggenza di entrambe le scuole così ottenute. Salvo le dovute eccezioni in caso di comuni montani o piccole isole. Insomma, se da un alto la Consulta ha dato ragione alle regioni sulla faccenda del dimensionamento, dall'altro, c'è il rischio che gli organici dei dirigenti e dei dsga vengano ulteriormente falcidiati. Per avere un'idea dell'effetto dei tagli, già così con il dimensionamento attuale, basti pensare che le istituzioni scolastiche autonome, secondo l'organico di diritto vigente, sono 9.135. Di queste, 1.118 non raggiungono i parametri di legge e, quindi, saranno affidate in reggenza, sia ai dirigenti che ai dsga. Se poi, le regioni dovessero metterci mano, facendo aumentare il numero delle istituzioni sottodimensionate, le reggenze aumenterebbero ulteriormente. Pertanto l'esubero dei dgsa, che ad oggi ammonta già a 772 unità potrebbe ulteriormente incrementarsi. E a quel punto sarebbero in bilico anche le assunzioni di vincitori dei concorsi a preside. Perché, sebbene in tale categoria non vi sia esubero (a causa dell'età elevata dei presidi e dei pensionamenti) una ulteriore riduzione dei posti dirigenziali potrebbe precludere le assunzioni dei vincitori di concorso in numero pari ai posti non più costituibili. Quanto al merito della decisione, la Consulta ha preso in esame il comma 4 e il comma 5 dell'art. 19 del decreto legge 98 del 2011, messo a punto dall'allora ministro dell'economia, Giulio Tremonti. Il primo fissa il numero minimo degli alunni ai fini della costituzione di un'istituzione scolastica autonoma (1000, riducibili a 500 nei comuni montani e nelle piccole isole). Il secondo dispone invece che non si possa applicare un dirigente e un direttore dei servizi generali e amministrativi ad una istituzione scolastica con meno di 600 alunni ( 400 nei comuni montani e nelle piccole isole). La Consulta ha dichiarato incostituzionale solo il comma 4, argomentando che lo stato non ha il potere di emanare norme di dettaglio su come debbano essere dimensionate le scuole, perché ciò rientra nella competenza delle regioni. Ma ha ritenuto legittimo il comma 5, spiegando che il dirigenti e i direttori sono dipendenti statali e, quindi, rientrano nella sfera di competenza statale. E che in ogni caso, il comma 5 non dispone la riduzione del numero dei posti in senso stretto, ma solo una diversa collocazione e utilizzazione del personale ad essi adibito.