7^ commissione - Senato - sedute del 3 e 10 febbraio - dl529
Seduta VII Commissione Senato del 3 febbraio ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a) MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004 264a Seduta Presidenza del Presidente ASCIUTTI Intervengono i sottos...
Seduta VII Commissione Senato del 3 febbraio
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004
264a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e Siliquini.
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore TOGNI (Misto-RC) richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. 2618, d'iniziativa dei senatori Sodano ed altri, recante norme in materia d'accesso ai corsi universitari, auspicando che l'esame dello stesso sia prontamente avviato dalla Commissione.
Il PRESIDENTE prende atto della richiesta.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce l'inopportunità, già segnalata nel corso dell'ultimo Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori, di svolgere il previsto confronto politico fra i Capigruppo in Commissione sull'affare assegnato relativo alle tematiche dell'università nella giornata di giovedì. Chiede pertanto che il relativo Ufficio di Presidenza sia anticipato a mercoledì.
Il presidente ASCIUTTI osserva che la giornata di mercoledì è già densa di impegni. Qualora l'opposizione convenga, propone quindi di rinviare l'Ufficio di Presidenza previsto per giovedì 5 febbraio, assicurando il massimo impegno a svolgerlo sollecitamente, possibilmente già la settimana prossima, compatibilmente con i lavori della Commissione.
Conviene la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell' abilitazione all' insegnamento
(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. - Disposizioni relative al personale docente della scuola
(1381) BASILE. - Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico
(1621) RONCONI e FORLANI. - Nuove norme in materia di personale docente
(2148) ACCIARINI ed altri. - Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente
(2310) VALDITARA ed altri. - Norme in materia di acquisizione dei titoli per l' accesso alle graduatorie permanenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso, nel corso della quale - ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) - si era stata conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2529, assunto come testo base (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta). Egli esprime indi il proprio parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati, manifestando anzitutto un orientamento favorevole all'ordine del giorno n. 1, a condizione che siano soppresse le parole "la serietà", che non giudica opportune.
Quanto agli ordini del giorno nn. 2 e 3, egli esprime parere favorevole.
Egli esprime altresì parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione, oltre che di quelli di cui egli stesso è proponente (2.45, 2.38, 2.41, 2.42, 2.46, 2.39, 2.43, 2.47, 2.40, 2.44, Tab. 26 e Tab. 25), dei seguenti: 1.3 e 1.7, subordinatamente alla disponibilità dei rispettivi proponenti a confluire nell'emendamento 3.0.2, che presenta un contenuto analogo; 2.4 e 2.10, peraltro identici all'emendamento 2.38 a sua firma; 2.33; 2.20, 2.5, 2.14 e 2.29, del resto identici all'emendamento 2.41 di cui è proponente; 2.24, identico all'emendamento 2.39 a sua firma; 2.26; 2.27, identico al 2.40 di cui è firmatario; 3.3; 3.0.2 (sul quale rinnova l'invito a confluire ai presentatori degli emendamenti 1.3 e 1.7).
Quanto agli emendamenti 3.0.4 e 3.0.6 (fra loro identici), nonché a tutti gli emendamenti presentati alla Tabella allegata al disegno di legge, ad eccezione di quelli di cui è proponente, egli dichiara di rimettersi al Governo.
Osserva infine che gli emendamenti 2.13, 2.7, 2.8, 2.18 e 2.9 sono da considerarsi assorbiti dal 2.38.
Il sottosegretario CALDORO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli tecnici: 2.45, 2.42, 2.46, 2.43, 2.47, 2.44, Tab. 26 e Tab. 25.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) prende atto che su alcuni degli emendamenti di cui è proponente il Presidente relatore, nonché su altri sui quali lo stesso si è espresso favorevolmente, il Governo ha manifestato un orientamento contrario. Qualora la Commissione dovesse approvare dette proposte emendative, a suo avviso, l'Esecutivo dovrebbe trarne le conseguenze politiche.
Il sottosegretario CALDORO dichiara di non potersi esprimere sugli ordini del giorno. In considerazione della delicatezza della materia, che esula peraltro da quella di sua competenza, dichiara inoltre di ritirare i pareri espressi sugli emendamenti.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul provvedimento, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti, non è possibile procedere alle votazioni nella seduta odierna. In considerazione dell'urgenza del provvedimento, avverte peraltro che, qualora il predetto parere dovesse giungere in tempo utile, si proseguirà nell'esame dell'atto in titolo nella seduta prevista per domani, rinviando ad altra seduta le previste comunicazioni del ministro Urbani.
La senatrice SOLIANI(Mar-DL-U), pur condividendo l'opportunità di una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2529, esprime la propria contrarietà in ordine al rinvio delle previste comunicazioni del ministro Urbani. Si tratta infatti di un intervento su un tema estremamente delicato, sul quale la Commissione aveva avvertito l'urgenza di adeguate rassicurazioni da parte del titolare del Dicastero.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(933) MANZIONE ed altri. - Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991
(1154) CONSOLO. - Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzatisi negli anni 1983 - 1991
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° ottobre 2002.
Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Bevilacqua aveva richiamato l'attenzione della Commissione sulla problematica dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 e che tuttora attendono l'erogazione delle relative borse di studio. Si è in particolare reso opportuno richiedere un chiarimento da parte del Governo, in riferimento alla previsione, recata nella tabella A della legge finanziaria per il 2004, di un apposito accantonamento destinato a tale categoria di soggetti e alle rassicurazioni in tal senso fornite dal sottosegretario Vegas.
Il sottosegretario CALDORO conferma che nella tabella A della legge finanziaria vi è un apposito accantonamento a favore del Ministero della salute, relativo alle borse di studio per i medici specializzandi. Informa altresì che, dalle informazioni acquisite dal Ministero della salute, quest'ultimo sta predisponendo un provvedimento al fine di attivare detto stanziamento, che tuttavia non sarebbe diretto a sanare la mancata erogazione delle borse negli anni 1983-1991, bensì a dare soluzione ai problemi dei medici specializzati a partire dal 2004.
Dichiara inoltre di non poter rispondere degli impegni presi dal sottosegretario Vegas.
Il relatore BEVILACQUA (AN) ricorda che il sottosegretario Vegas, nel corso dell'esame della legge finanziaria, aveva persino quantificato l'ammontare delle risorse stanziate per dare soluzione al problema dei medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991.
Nel rammentare che il Parlamento ha accolto un ordine del giorno che impone al Governo di attivarsi in tal senso, egli coglie dunque l'occasione per sollecitare il Governo a mostrare maggiore attenzione alle istanze che provengono dal Parlamento.
Conclusivamente, manifesta l'esigenza di un confronto politico, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro tecnico, tra i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia, onde giungere ad un effettivo chiarimento della questione.
Il presidente ASCIUTTI propone di affrontare la questione in sede di Ufficio di Presidenza.
Il sottosegretario CALDORO, nel ribadire che è anzitutto il Ministero della salute, in quanto destinatario dell'accantonamento previsto nella tabella A della legge finanziaria per il 2004, a dover attivare i finanziamenti previsti, dichiara la propria disponibilità nei confronti di un confronto politico tra i rappresentanti dei tre Dicasteri.
Il presidente ASCIUTTI assicura che si farà carico di dare seguito a tale richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2686) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.
In sede di articolo 1, il senatore TESSITORE (DS-U) illustra anzitutto l'emendamento 1.2, volto ad assicurare piena applicazione ad una recente sentenza dalla Corte costituzionale.
Illustra altresì l'emendamento 1.4, analogo nel contenuto all'1.5. Ritenendo infatti inopportuno che l'equiparazione avvenga a vantaggio solo dei lettori di sei università, egli propone che anche i lettori di altre università che si trovino nelle stesse condizioni possano avanzare istanza di equiparazione, evitando l'altrimenti certo contenzioso. L'emendamento prevede peraltro un decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti validi per l'equiparazione, sulla base di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché una adeguata copertura finanziaria.
L'emendamento 1.3, conclude l'oratore, è infine volto a spostare l'asse della copertura finanziaria dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università (su cui attualmente pesa l'onere del provvedimento) al Fondo speciale per la copertura dei provvedimenti legislativi in corso, con onere a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Giudica infatti errato porre la copertura del decreto-legge a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, atteso che esso nella sua formulazione attuale riguarda solo sei università mentre il predetto Fondo riguarda l'intero panorama universitario italiano.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza di farsi carico anche dell'equiparazione del trattamento previdenziale dei lettori.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti del senatore Modica.
In sede di articolo 2 il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 2.1, interamente soppressivo dell'articolo, ricordando peraltro di aver altresì sottoscritto, in subordine, l'emendamento 2.2 che reca invece una diversa formulazione dell'articolo. Il problema di fondo resta quello della inopportunità di dichiarare equipollenti ai corrispondenti titoli accademici delle università italiane i titoli di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie di carattere internazionale operanti in Italia. Da un lato, l'espressione del testo è infatti a suo giudizio ambigua nel richiamo ai titoli di laurea e laurea specialistica, pur prevedendo una verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi; dall'altro, appare incongruo prevedere una procedura specifica per i titoli conseguiti nell'area delle materie giuridiche. Meglio sarebbe allora richiamare la legislazione vigente e operare su un piano di carattere più generale.
Il senatore TESSITORE (DS-U), illustrando l'emendamento 2.2, si richiama alle osservazioni testè svolte dal senatore Monticone e sollecita una visione sistematica del problema. Dichiarando la propria contrarietà ad ipotesi di sanatorie per situazioni specifiche, invoca pertanto una norma che rispecchi i requisiti di generalità ed astrattezza.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emendamenti del senatore Modica.
Sull'emendamento 2.3 interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale vi rinviene qualche elemento di interesse. Conviene infatti che la riserva della dichiarazione di equipollenza operata dall'articolo 2 a vantaggio dei titoli conseguiti nell'area delle materie giuridiche sia limitativa e rischi di configurare un intervento ad hoc. Non condivide tuttavia neanche la scelta di estendere l'equipollenza ai titoli rilasciati dalle sole istituzioni universitarie pontificie, che giudica a sua volta restrittiva. Sollecita pertanto una riflessione al fine di rinvenire una formulazione di carattere generale ed astratto.
Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento volto a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 (2.0.1). Illustrando tale emendamento, il senatore GIRFATTI (FI) osserva che l'articolo 8, comma 7, della legge n. 370 del 1999 ha inopinatamente determinato una grave ingiustizia a danno di alcuni tecnici laureati che, pur nelle medesime condizioni in termini di posizione accademica, anzianità didattico-scientifica e titoli di quelli ammessi ai giudizi di idoneità, sono stati esclusi solo per una questione temporale, atteso che il Ministero non convocò la relativa commissione giudicatrice nel periodo di vigenza delle ordinanze di sospensione dei TAR. Si tratta quindi di fare giustizia a vantaggio di appena 30 soggetti, ingiustamente discriminati dalla legge n. 370.
Sull'emendamento 2.0.1 interviene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale ne sottolinea anzitutto l'estraneità rispetto all'oggetto del decreto-legge. Lo giudica inoltre assai pericoloso, atteso che rischia di aprire una falla di cui risulta difficile prevedere l'effettiva consistenza. Richiama pertanto il Governo ad un atteggiamento di rigore dichiarando fin d'ora la propria contrarietà ad ogni ipotesi che finisca per configurare un inquadramento ope legis. Coglie altresì l'occasione per ribadire l'esigenza di una visione sistematica e non occasionale delle tematiche universitarie.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) condivide l'impostazione sistematica del senatore Tessitore. Nel ricordare il difficile percorso della riforma della docenza universitaria, si esprime quindi in senso negativo sull'emendamento 2.0.1, che giudica contrario agli interessi dei ricercatori, che attendono da fin troppo tempo un'adeguata organizzazione della propria carriera giuridica ed economica.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo.
Con riferimento agli emendamenti all'articolo 1, il relatore GABURRO (UDC) esprime parere contrario sull'emendamento 1.5, paventando l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria. Esprime invece parere favorevole sull'1.6, di cui ipotizza peraltro una migliore formulazione. Si dichiara indi contrario all'emendamento 1.2, ricordando che il tempo pieno non comporta un maggiore impegno didattico rispetto al tempo definito, ma si caratterizza solo per l'esclusività del rapporto, cui invece i lettori non erano tenuti. Esprime poi parere favorevole agli emendamenti 1.7, 1.1 (suggerendo tuttavia una diversa formulazione) e 1.8 (a condizione che siano aggiunte le seguenti parole: "purchè per tale contratto sia stato definito un apposito e distinto trattamento economico"). Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.9 e 1.3, paventando l'assenza di un'adeguata copertura finanziaria.
Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime parere contrario sul 2.1. Quanto al 2.2, lo giudica superfluo atteso che si limita a richiamare la disciplina vigente. Il parere è conseguentemente contrario. Il parere è infine contrario anche sul 2.3, che egli giudica più restrittivo rispetto all'attuale testo del decreto-legge.
Con riferimento infine all'emendamento 2.0.1, egli esprime parere contrario, paventando l'assenza di copertura finanziaria.
Il sottosegretario CALDORO esprime parere conforme a quello del relatore. Prende in particolare atto delle considerazioni del senatore Tessitore sulla copertura del decreto-legge a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e conviene sull'opportunità di una valutazione tecnica. Si riserva altresì un approfondimento sull'emendamento 2.3, prendendo atto delle osservazioni del senatore Valditara.
Quanto infine all'emendamento 2.0.1, conviene che esso sia privo di copertura finanziaria. Ritiene altresì che esso sia estraneo all'oggetto del decreto-legge.
Il PRESIDENTE, preso atto che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti presentati, fa presente che le votazioni sono rinviate alla seduta già convocata per domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 14,30.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2686
al testo del decreto-legge
Art. 1
1.5
MODICA
Al comma 1, sostituire le parole da: "degli studi della Basilicata" a "L'Orientale di Napoli" con la seguente: "italiane".
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1.6
MODICA
Al comma 1, dopo le parole: "impegno orario assolto" inserire le seguenti: "fino al valore massimo di 500 ore annue".
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1.2
SOLIANI, MONTICONE, MODICA, D'ANDREA, PAGANO, ACCIARINI, TESSITORE, Vittoria FRANCO
Al comma l, sostituire le parole: "a tempo definito" con le seguenti: "a tempo pieno".
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1.7
MODICA
Al comma 1, dopo le parole: "dalla data di prima assunzione," inserire le seguenti: "e con il recupero della corrispondente dinamica salariale complessiva".
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1.1
MONTICONE, SOLIANI, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO, D' ANDREA, MODICA
Al comma 1, sostituire le parole: "ai soli fini economici" con le seguenti: "ai soli fini del trattamento economico e previdenziale".
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1.8
MODICA
Al comma 1, dopo le parole: "di qualsiasi funzione docente" inserire le seguenti: ", fatta eventualmente eccezione di quella di professore a contratto, in deroga all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242 ".
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1.4
TESSITORE, SOLIANI, MODICA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, ACCIARINI, PAGANO
Dopo il comma l, inserire i seguenti:
"1-bis. I collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera, di tutte le università statali italiane, in possesso dei medesimi requisiti dei soggetti di cui al comma 1, possono richiedere l'equiparazione agli stessi, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale.
1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i requisiti per accedere all'equiparazione di cui al comma 1-bis, come desumibili dalla sentenza 26 giugno 2001, causa C-212/99 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché le modalità e i termini di presentazione delle relative domande".
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: "euro 10.000.000" fino alla fine del comma con le seguenti: "euro 30.000.000 per l'anno 2004, si provvede a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. A tal fine il fondo è rifinanziato in misura pari a euro 30.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
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1.9
MODICA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2004 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stanziamento di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. E' conseguentemente incrementato di pari importo il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".
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1.3
TESSITORE, MONTICONE, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, PAGANO
Al comma 2, sostituire le parole da: "riduzione dell'autorizzazione" fino alla fine del comma con le seguenti: "corrispondente riduzione degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
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Art. 2
2.1
MONTICONE, ACCIARINI, MODICA, SOLIANI, TESSITORE, PAGANO, D'ANDREA, Vittoria FRANCO
Sopprimere l'articolo.
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2.2
TESSITORE, MONTICONE, SOLIANI, MODICA, D'ANDREA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2 (Riconoscimento dei titoli accademici di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale). - 1. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie non statali italiane, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, avviene secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie straniere, operanti sul territorio nazionale, e di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, è disciplinato, ai fini dell' equipollenza ai titoli rilasciati dalle università italiane, dalle norme del regolamento ministeriale di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l' 11 aprile 1997.
3. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 2 è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148".
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2.3
MODICA
Al comma 1, sostituire le parole da: "nell'area delle materia giuridiche" fino a "il medesimo decreto è" con le seguenti: "presso le sedi in Italia delle istituzioni universitarie pontificie indicate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
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2.0.1
GIRFATTI
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
"Art. 2-bis (Ammissione ai giudizi di idoneità) - 1. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al personale di cui al periodo precedente, destinatario di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, ove non ammesso ai relativi giudizi nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione, è riconosciuto il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2004
267a Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE REFERENTE
(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell' abilitazione all' insegnamento
(1227) Giovanni BATTAGLIA ed altri. - Disposizioni relative al personale docente della scuola
(1381) BASILE. - Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scolastico
(1621) RONCONI e FORLANI. - Nuove norme in materia di personale docente
(2148) ACCIARINI ed altri. - Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente
(2310) VALDITARA ed altri. - Norme in materia di acquisizione dei titoli per l' accesso alle graduatorie permanenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), dopo aver ricordato che egli stesso, in qualità di relatore, ha già espresso il parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2529, assunto come testo base, e pubblicati in allegato al resoconto del 28 gennaio, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere. Avverte inoltre che è stato presentato l'emendamento Tab. 29, pubblicato in allegato al presente resoconto.
Il sottosegretario Valentina APREA conferma l'orientamento contrario già manifestato dal sottosegretario Caldoro a tutte le proposte emendative, ad eccezione di quelle più squisitamente tecniche, sottolineando che il provvedimento rappresenta il frutto di un difficile equilibrio ricercato con molta pazienza dal Governo, che ha tenuto conto dei vari interessi coinvolti.
Qualora il Parlamento vorrà modificare tali equilibri, prosegue, si assumerà pertanto la responsabilità nei confronti delle categorie di docenti coinvolti.
Si sofferma poi sulle ragioni che hanno indotto il Governo a presentare l'iniziativa legislativa e che premono per non alterarne l'impianto.
In primo luogo il provvedimento è diretto a risolvere la questione dei punteggi dei docenti precari e, pur condividendo che si tratti di materia di natura amministrativa, ella avverte che è stato necessario intervenire con atto legislativo, atteso che il ricorso alla via amministrativa non è stato praticabile, come evidenzia il contenzioso amministrativo presso i TAR. L'urgenza di approvare il provvedimento è poi dettata dal fatto che sulla base di esso il Ministero provvederà all'adozione di un'ordinanza con cui stabilire le nuove regole per il prossimo anno scolastico.
Il provvedimento è inoltre finalizzato a dare soluzione alla questione degli insegnanti di sostegno che, ancorché specializzati, non sono in possesso dell'abilitazione, per i quali si prefigura un percorso di formazione universitario. In proposito ella ricorda che il Ministero ha già tentato di avviare corsi di formazione per tale categoria di insegnanti con proprio provvedimento, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, che tuttavia non sono mai partiti, se non in alcune università meridionali. Si tratta dunque di una disposizione importante, atteso che consente di aumentare la percentuale degli insegnanti di sostegno in possesso di specializzazione, nell'ottica di meglio favorire l'integrazione delle persone disabili nella scuola.
Passando ai tre ordini del giorno presentati al disegno di legge, ella dichiara di accoglierli. Quanto all'ordine del giorno n. 1, l'accoglimento è tuttavia condizionato alla modifica suggerita dal Presidente relatore nella seduta del 3 febbraio.
Il senatore VALDITARA (AN) accoglie tale richiesta, nel presupposto che sia comunque rispettato lo spirito della propria iniziativa.
Il sottosegretario Valentina APREA esprime indi un orientamento contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ribadendo l'opportunità di non modificare la disciplina recata dal disegno di legge. Al riguardo giudica comunque interessante l'emendamento 1.8, diretto alla cancellazione dalle graduatorie dei docenti che non manifestano un interesse ad insegnare, che tuttavia a suo giudizio non può essere accolto in quanto lede diritti acquisiti, ciò che potrebbe determinare un pericoloso contenzioso.
Quanto poi all'emendamento aggiuntivo 1.0.1, che contempla norme sulla determinazione degli organici, ella avverte che si tratta di questione estranea al contenuto del disegno di legge. Al riguardo ella preannuncia altresì che il Ministero intende quanto prima adottare il decreto attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, istituendo così percorsi di formazione universitaria di specializzazione con tirocinio.
Anche con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, ella dichiara il proprio parere contrario, con la sola eccezione delle proposte emendative di natura tecnica.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) chiede che il Sottosegretario esprima il proprio parere sui singoli emendamenti, atteso che altrimenti risulta difficile comprendere le posizioni del Governo.
Il sottosegretario Valentina APREA ribadisce il parere contrario agli emendamenti presentati all'articolo 2, ad eccezione dei seguenti: 2.45, 2.41 (identico al 2.20, al 2.5, al 2.14 e al 2.29), 2.42, 2.46, 2.43, 2.47, 2.26 e 2.44. Anche con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, ella esprime parere contrario, ad eccezione dell'emendamento 3.0.5, recante la disciplina dell'idoneità a professore associato, atteso che esso - ancorché senz'altro estraneo all'oggetto del provvedimento - è diretto a risolvere una questione estremamente urgente su cui vi è l'assenso del Governo.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ribadisce che il proprio parere contrario sull'emendamento 3.0.5 era dovuto all'estraneità dello stesso rispetto al disegno di legge.
Dopo aver dichiarato parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, il sottosegretario Valentina APREA si sofferma sulle proposte emendative riferite alla Tabella allegata al disegno di legge. Al riguardo dichiara l'orientamento complessivamente contrario del Governo, ad eccezione degli emendamenti Tab. 26 e Tab. 25, per i quali esprime parere favorevole.
Con riferimento all'emendamento Tab. 28, il presidente relatore ASCIUTTI (FI), modificando il parere precedentemente reso, dichiara il proprio orientamento favorevole, qualora il presentatore inserisca dopo le parole "legge 1° marzo 1957, n. 90," le parole "e in quelle nelle isole minori".
Il senatore BETTA (Aut) dichiara di recepire il suggerimento del Presidente relatore e presenta a tal fine l'emendamento Tab. 28 (nuovo testo), pubblicato in allegato al presente resoconto.
Conclusa l'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo, la senatrice ACCIARINI (DS-U) si rammarica per la frettolosità con cui i pareri sono stati resi, che in alcuni casi - come ella ha avuto modo di rilevare in precedenza - ha reso difficoltoso comprendere l'effettivo orientamento della maggioranza. In particolare, ella ricorda che su tutti gli emendamenti alla Tabella il relatore si era rimesso al Governo. Chiede pertanto se, ora che su di essi il Governo ha manifestato un orientamento generalmente contrario, anche il parere del relatore sia da intendersi negativo, con l'evidente eccezione di quelli a sua firma e di quelli su cui egli si è espresso in senso esplicitamente favorevole.
Conferma il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale illustra altresì un nuovo emendamento (Tab. 30), pubblicato in allegato al presente resoconto, relativo alla valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati.
Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U) sollecita un chiarimento affinché sia inequivoco che la disposizione si applica altresì al servizio civile.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) manifesta la propria disponibilità in tal senso.
Sull'emendamento Tab. 30 il sottosegretario Valentina APREA dichiara di non poter manifestare orientamento favorevole in coerenza con le posizioni finora espresse. Ritenendo tuttavia che la soluzione ivi prefigurata sia ottimale dal punto di vista tecnico, si rimette alla Commissione.
Il senatore VALDITARA (AN) sottolinea l'esigenza di prevedere un vero e proprio esame di Stato al termine dei corsi abilitanti di cui all'articolo 2, al fine di non immettere nella scuola un cospicuo numero di docenti la cui preparazione non sia stata adeguatamente verificata. Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo se intendono farsi carico di tale problematica, attraverso la presentazione di un emendamento, eventualmente in vista dell'esame in Assemblea.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara di comprendere l'esigenza richiamata dal senatore Valditara di garantire una maggiore serietà ai corsi abilitanti. Ricorda tuttavia di avere già espresso parere favorevole all'emendamento 2.33, soppressivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, che prevede l'ammissione ai corsi abilitanti anche dei docenti in possesso del solo requisito di servizio. Al riguardo, osserva che, se la legge n. 53 prevedeva un percorso abbreviato per gli insegnanti di sostegno anche a seguito di specifiche sollecitazioni parlamentari, la lettera d) risulta invece totalmente estranea, anche rispetto al programma della Casa delle Libertà in tema di qualità e serietà dei percorsi formativi. Pur nella consapevolezza della transitorietà dell'attuale congiuntura, in vista delle modifiche sul reclutamento imposte dalla legge n. 53, ribadisce dunque la propria contrarietà ad una ammissione generalizzata ai corsi abilitanti e per coerenza manifesta la propria indisponibilità alla proposta del senatore Valditara. Semmai, ritiene che i 365 giorni di servizio potrebbero valere per l'ammissione alle SSIS, cui far seguire i due anni di formazione universitaria.
Il sottosegretario Valentina APREA ricorda che l'articolo 2 dispone percorsi abbreviati per insegnanti di sostegno che hanno già conseguito una formazione universitaria. Giudica inoltre senz'altro condivisibile la richiesta di chiarimento e rigore del senatore Valditara, sulla quale si riserva di manifestare un orientamento più compiuto nel prosieguo del dibattito.
Con riferimento all'ipotesi da ultimo prefigurata dal presidente relatore Asciutti, il senatore VALDITARA (AN) osserva che la conclusione delle SSIS non garantisce un'adeguata selezione di carattere nazionale. In tal senso, la proposta non appare dunque sufficientemente garantista in termini di merito.
Registra comunque con soddisfazione la comune preoccupazione di assicurare serietà ai meccanismi di selezione, rispetto alla quale possono essere prese in considerazione diverse ipotesi. La stessa legge n. 53 impone del resto una revisione delle procedure di reclutamento. Conferma pertanto la necessità di garantire a tutti una possibilità di sbocco, ma a condizione che sia accompagnata da un rigoroso vaglio, a carattere nazionale, delle rispettive professionalità. In tal senso, ritiene che anche la composizione delle commissioni giudicatrici dovrebbe avere carattere nazionale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(993) PASTORE ed altri. - Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Questione di competenza)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio 2003.
Il relatore FAVARO (FI) ricorda che la Commissione sospese l'esame del provvedimento in titolo in attesa che in Commissione di merito il relatore definisse il proprio orientamento. La presentazione di un nuovo testo del relatore sgombra ora il campo da alcune delle critiche a suo tempo sollevate. E' stata infatti soppressa la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, è stata modificata la composizione del Consiglio superiore ed è stata prevista la promozione dell'uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee ed internazionali.
Il testo appare quindi migliorato rispetto all'impostazione originale. In considerazione dei rilevanti profili che investono direttamente la competenza della Commissione istruzione, propone tuttavia di chiedere alla Presidenza del Senato che il provvedimento sia assegnato alle Commissioni congiunte 1a e 7a.
Sulla questione di competenza prospettata dal relatore Favaro, conviene unanime la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2529
TABELLA
Tab. 28 (nuovo testo)
BETTA, ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:
"g-bis) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia".
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Tab. 30
ASCIUTTI, relatore
Al punto B.3), dopo la lettera g), inserire la seguente:
"g-bis) il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati per intero come servizi di insegnamento, ai sensi del punto B.1), in una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purchè prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi prestazione ai corrispondenti anni scolastici".
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Tab. 29
MANIERI
Sostituire il punto C.11) con il seguente:
'C.11) Per ogni master universitario post-laurea o corso di perfezionamento post-universitario di durata annuale o biennale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3'.
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