Sole 24 ore-Nel mirino delle cause al Tar Lazio i punteggi delle graduatorie
Nel mirino delle cause al Tar Lazio i punteggi delle graduatorie, introdotti col DL 97 - La prima tornata (per le Ssis) entro il 21 giugno .- C'è invece più tempo per il servizio non specifico ...
Nel mirino delle cause al Tar Lazio i punteggi delle graduatorie, introdotti col DL 97 -
La prima tornata (per le Ssis) entro il 21 giugno .- C'è invece più tempo per il servizio non specifico
Pioggia di ricorsi al Tar Lazio contro la nuova tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo della scuola, che sta provocando un rimescolamento generale di posizioni consolidate tra i precari. L'ultima fascia infatti, sarà da rideterminare completamente in base alla nuova tabella di valutazione dei titoli varata dal DL 7 aprile 2004, convertito con rilevanti modifiche nella legge 4 giugno 2004 n. 143, pubblicata sulla "Gazzetta" del 5 giugno.
LA COPERTURA NORMATIVA
La nuova tabella è piuttosto differente dalle precedenti adottate con Dm e finite più volte nel mirino del Tar Lazio. Per questo il Governo l'ha fatta approvare con una legge, in modo da superare le censure legate alla mancanza di copertura normativa, alla base delle sentenze di annullamento dello scorso anno (Tar Lazio, 4188/03, confermata dal Consiglio di Stato, 8499/2003).
Queste pronunce avevano colpito in particolare i bonus aggiuntivi del 7 giugno per le questioni introdotte con la legge di conversione, in particolare il punteggio per il servizio non specifico (precari storici).
Può darsi che alla fine la legge si riveli un punto di equilibrio accettabile: certo è che ora pare avere scontentato tutti, per cui subirà un fuoco incrociato di eccezioni di incostituzionalità. Vediamo quali.
1. Il problema più rilevante è quello legato alla irrazionalità dell'applicazione retroattiva della tabella di valutazione che va a scardinare situazioni da lungo tempo consolidate; il tutto in (presunta) violazione dell'articolo 2 Costituzione.Ad esempio, la polemica è rovente per il raddoppio del punteggio per le scuole "disagiate" (Comuni di montagna, piccole isole e istituti penitenziari). In sede di conversione in legge, il beneficio è stato attribuito indiscriminatamente a tutte le scuole che, in quanto parte di un Comune montano (di cui alla legge 90 del 1957), abbiano almeno una sede sopra i 600 metri. Questa previsione è ritenuta non giustificata e irrazionale. Infatti, non solo la supervalutazione spetta a chi risiede già nella sede del Comune "disagiato", ma anche a chi ha svolto servizio in una sede al di sotto dei 600 metri, purché un'altra sede della stessa scuola sia sopra tale quota. La censura fondamentale riguarda la retroattività della norma. In pratica, sinora le sedi disagiate venivano assegnate a chi si collocava nelle ultime posizioni utili in graduatoria (dunque con minor punteggio), mentre le sedi "cittadine" erano scelte dai primi. Ora, senza che alcuna particolare motivazione renda necessaria e razionale la retroattività della legge, questi servizi su sedi disagiate valgono il doppio e consentono scavalcamenti di centinaia di posizioni in graduatoria.
2. Viene inoltre eccepita la violazione del principio di buon andamento (articolo 97 Costituzione) perché le nuove norme tendono a non premiare il merito ma danno eccessivo peso all'anzianità di servizio.
NICOLA DA SETTIMO"