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PROTOCOLLO D'INTESA Regione Trentino

PROTOCOLLO D'INTESA ********* Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato Ministero) e La Provincia Autonoma di Trento Vista la legge costituz...

13/06/2002
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PROTOCOLLO D'INTESA

*********

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(di seguito denominato Ministero)

e

La Provincia Autonoma di Trento

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione " che stabilisce che "il Trentino Alto Adige dispone di forme e condizioni particolari di autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia di istruzione sono esercitate dalla Provincia di Trento nell'ambito della propria competenza concorrente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689 concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale" che stabilisce che le attribuzioni dello Stato in materia sono esercitate dalla Provincia di Trento nell'ambito della propria competenza esclusiva;

Vista la legge n. 59 del 1997 che all'articolo 21 disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche e al comma 20 del medesimo articolo fa salve le competenze della Provincia di Trento;

Vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio" modificata con gli articoli 83 e 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 13-12/Leg. relativo al "Regolamento concernente norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e in particolare l'articolo 11 del predetto regolamento che disciplina "Iniziative finalizzate all'innovazione" comprendenti la possibilità di attivare progetti volti ad esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento, definendone durata e obiettivi;

Preso atto che al fine dell'attivazione delle sopraddette iniziative la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri e promuove l'intesa, attraverso apposita conferenza di servizi con il Ministero dell'Istruzione, prevista dall'articolo 9 del DPR n. 405 del 1988 e successive modifiche al fine dell'attuazione delle innovazioni;

Premesso che a livello statale non è stata ancora data attuazione alla corrispondente previsione normativa dell'articolo 11 e fermo restando che la disciplina di riferimento rimane quella vigente, alla luce delle proposte contenute nel disegno di legge 1306/2002 sulla ridefinizione delle norme generali sull'istruzione, è possibile ipotizzare fin da ora alcuni interventi di innovazione in relazione a obiettivi e standard, programmi, orari, integrazione tra sistemi formativi;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 concernente "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97;

Considerata la validità nella provincia di Trento del primo anno della formazione di base dall'anno 1999/2000 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 9 del 1999 e disciplinato dall'articolo 48 della legge provinciale n. 3 del 2001, nonché le possibilità di integrazione tra il sistema dell'istruzione e della formazione professionale attraverso la normativa di attuazione;

Visti i protocolli d'intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Giunta provinciale in data 19 ottobre 1995 e in data 28 novembre 1996, che consentono il passaggio degli allievi che hanno frequentato il biennio della formazione professionale nei macrosettori industria e artigianato e terziario al terzo anno dell'istruzione tecnica industriale e commerciale, prevedendo tra l'altro un successivo e più ampio coinvolgimento dell'istruzione professionale;

Visto altresì l'articolo 68 concernente "Obbligo di frequenza di attività formative" di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 il quale all'articolo 6, comma 4 prevede la possibilità di promuovere e stipulare apposite intese tra Stato, Regioni e Province autonome per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi;

Vista la richiesta con la quale la Provincia autonoma di Trento ha promosso un confronto con il Ministero dell'Istruzione;

Convengono quanto segue

Art. 1

In attesa dell'entrata in vigore della normativa di riforma degli ordinamenti scolastici e dei curricoli di istruzione, e nel rispetto della legislazione vigente in provincia di Trento, si consente l'attivazione nella scuola elementare e media della citata Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle iniziative finalizzate all'innovazione, e a partire dall'anno scolastico 2002/2003, di percorsi di studio con un'articolazione e durata volta a favorire i processi di continuità e di orientamento come di seguito specificati nell'allegato A) al presente protocollo che ne costituisce parte integrante.

Viene altresì consentita la riorganizzazione dei percorsi della scuola secondaria superiore, con l'individuazione e il riconoscimento di crediti formativi e percorsi integrati con la formazione professionale e il lavoro, il consolidamento dei passaggi tra sistemi dell'istruzione secondaria di secondo grado e della formazione professionale e il rafforzamento nell'ultimo anno delle discipline di indirizzo, secondo quanto stabilito nell'allegato A).

Art.2

Secondo quanto stabilito nell'allegato A), in forme analoghe a quelle già sperimentate con i protocolli citati in premessa, può essere prevista la prosecuzione, a partire dagli allievi iscritti al 3° anno nell'anno scolastico 2002/03 e qualificatisi a conclusione del percorso triennale di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, la frequenza del 4° e 5° anno degli istituti professionali in corsi post-qualifica di indirizzo analogo o coerente con quello acquisito con l'attestato di qualifica provinciale.

Fino all'approvazione del riordino del sistema di istruzione e formazione, si prevede l'attivazione, in via sperimentale, anche in assenza del relativo indirizzo completo di istruzione professionale, del quarto e quinto anno di corsi post-qualifica di istruzione professionale in integrazione con la formazione professionale, al fine di consentire agli studenti provenienti dalla formazione professionale il completamento del percorso scolastico nell'ambito dell'istruzione.

Art. 3

La Giunta provinciale provvede direttamente a disciplinare le caratteristiche della 3a prova scritta dell'esame di Stato, secondo quanto stabilito dal citato allegato A), ferma restando la validità dei titoli di studio e la pluridisciplinarità della prova stessa in ottemperanza all'articolo 8 del DPR n. 405 del 1988 e all'articolo 3, comma 2 della legge n. 425 del 1997; in particolare la prova sarà volta all'accertamento degli apprendimenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa provinciale sull'insegnamento di nuove discipline e dai percorsi innovativi di cui al presente protocollo.

Art. 4

Viene costituito un gruppo di lavoro al fine dell'individuazione congiunta dei contenuti essenziali dei percorsi di innovazione, del sostegno alle istituzioni scolastiche che aderiscono al presente progetto, di tutoraggio delle istituzioni stesse, per la verifica dei risultati e per l'applicazione degli altri istituti previsti dal presente protocollo; il gruppo di lavoro è composto da quattro rappresentanti del Ministero e da quattro rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, esperti nelle materie rientranti negli ambiti di innovazione di cui al presente protocollo.

Lo stesso gruppo di lavoro procederà a verifiche congiunte e progressive, anche in itinere, degli esiti derivanti dall'applicazione delle innovazioni previste dal presente protocollo e comunque al termine dell'anno scolastico 2002/2003 provvederà alla redazione di una relazione illustrativa da sottoporre al Ministero e alla Provincia autonoma di Trento.

Art. 5

Il presente protocollo costituisce intesa di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale, e può essere modificato e rinnovato alla scadenza, salvo diverso avviso di una delle parti, espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Letizia Moratti)
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Lorenzo Dellai)

Allegato A)

PROPOSTA Dl SVILUPPO DEL MODELLO Dl ISTRUZIONE TRENTINO

Progetto per l '#8216;introduzione in via sperimentale di modelli innovativi di organizzazione e di ricerca curriculare nella scuola della provincia di Trento

Premessa

La scuola trentina è stata ridisegnata con la nuova rete delle istituzioni scolastiche a garanzia di un forte legame con il territorio.

In quest'ottica, va collocata la scelta generalizzata dell'istituto comprensivo di scuola elementare e di scuola media e, in due casi, di istituto comprensivo comprendente anche la scuola secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo scolastico, introdotto dalla legge n.9 del 1999, e disciplinato anche dall'articolo 48 della legge provinciale 3 del 2001, in provincia di Trento è assolto anche con la frequenza dei corsi di qualifica presso i centri di formazione professionale. Questa scelta ha aumentato di fatto la differenziazione dell'offerta formativa a garanzia di una lotta più efficace alla dispersione scolastica.

La legge provinciale n.11 del 1997 ha introdotto, a livello di ordinamento, lo studio del tedesco nella scuola elementare e lo studio di una seconda lingua straniera, di norma l'inglese, nella scuola media.

Le scuole hanno avuto fin dall'a.s. 2000/01 le condizioni per dare applicazione effettiva all'autonomia didattica e organizzativa con risorse e strumenti adeguati: organico funzionale, finanziamento spese di funzionamento e di investimento, fondo di istituto e fondo per la qualità della scuola, nuovo regolamento della gestione del bilancio. Meno esercitata è stata l'autonomia di ricerca, sperimentazione e di sviluppo lasciata per ora ad iniziative spontanee e poco coordinate.

L'ultimo rapporto del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo "Oltre la qualità diffusa" delinea un quadro positivo del livello di formazione erogata che però non può essere ritenuto sufficiente perché vi sono ancora margini abbondanti di crescita e di sviluppo. L'impegno è di aumentare la qualità del servizio e i livelli di scolarizzazione fin qui raggiunti.

Serve pensare ad un miglioramento costante per differenziare ulteriormente i percorsi formativi in funzione di un aumentato numero di studenti capaci di raggiungere il diploma e la laurea.

E' indispensabile anche realizzare un collegamento più efficiente con la formazione professionale, attraverso la valorizzazione dell'impianto triennale, adottato dalla Provincia per quanto riguarda la formazione di base già a partire dal 1993 e il riconoscimento della valenza dei percorsi della formazione professionale nell'ambito dell'#8216;assolvimento dell'#8216;obbligo formativo.

Serve motivare e sostenere lo sviluppo professionale degli insegnanti e degli operatori della scuola perché dalla loro convinzione e dal loro impegno dipende l'evoluzione della figura docente e un modo cooperativo di operare nelle realtà scolastiche.

L'ampliamento degli spazi di innovazione previsti dal regolamento provinciale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche è una strategia atta a creare un clima positivo per la qualificazione dell'azione dei singoli operatori e per elevare la qualità dell'offerta formativa a garanzia di un successo scolastico diffuso.

Obiettivi e ruoli

Il sistema scolastico del Trentino può essere rivitalizzato da un chiaro disegno, a carattere sperimentale, di introduzione di nuovi modelli organizzativi e da una coordinata ricerca curriculare con l'obiettivo di:

- Qualificare l'offerta formativa di tutti i segmenti del sistema di istruzione e di formazione per garantire il successo formativo di tutti i ragazzi per almeno 12 anni.

- Realizzare la graduale integrazione del sistema scolastico trentino rafforzando l'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo di tutte le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie, il loro legame con il territorio per dare pienezza al diritto all'apprendimento dello studente, al diritto all'insegnamento del docente e al diritto all'educazione della famiglia.

- Attuare gradualmente la riforma del sistema scolastico trentino con l'attuazione, in via sperimentale, di modelli organizzativi e di ricerca curricolare innovativi, nel quadro di riferimento delle innovazioni nazionali, finalizzata a rinnovare l'organizzazione scolastica e i piani di studio in funzione delle nuove esigenze formative.

- Valorizzare il personale docente con una adeguata professionalizzazione.

- Procedere ad un sempre maggiore coinvolgimento della formazione professionale e del mondo della produzione e del lavoro nei percorsi di istruzione, rafforzando l'integrazione, implementando le "passerelle" per il passaggio tra istituti di istruzione e scuole della formazione professionale, promuovendo la sistematica adozione congiunta del libretto formativo.

La definizione del progetto generale delle iniziative finalizzato all'innovazione e alla ricerca è di pertinenza dell'intero sistema scolastico nella distinzione dei ruoli e delle competenze.

Gli indirizzi generali per la realizzazione di tali obiettivi sono definiti dalla Giunta provinciale sulla base degli obiettivi di sviluppo del sistema. La Giunta provinciale attiverà anche gruppi di lavoro distinti per il 1° ciclo e per il 2° ciclo con il compito di individuare linee operative in materia curriculare, da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche.

All'autonomia delle singole istituzioni scolastiche è affidata l'ideazione, la definizione e l'attuazione di singoli progetti di innovazione e di ricerca tesi alla realizzazione degli obiettivi di sistema nel rispetto degli indirizzi generali e degli standard curriculari.

L'assistenza e la consulenza tecnica alle Istituzioni scolastiche sono assicurate dall'IPRASE e dall'Università degli studi di Trento.

Il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo assumerà il compito di valutare gli esiti delle singole innovazioni e della loro ricaduta sull'intero sistema.

Contenuti delle iniziative finalizzate all'innovazione

A partire dall'a.s. 2002/03 nelle istituzioni scolastiche della provincia di Trento sono attivati progetti di innovazione degli ordinamenti degli studi, della loro articolazione e durata, dell'#8216;integrazione dei sistemi formativi e dei processi (di continuità e orientamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.13-12/Leg. del 1999), secondo le linee generali individuate nel protocollo e nei seguenti paragrafi.

Nel dettaglio le istituzioni scolastiche possono avviare, in via sperimentale, progetti e iniziative innovative e di ricerca sui seguenti aspetti degli ordinamenti, nel rispetto degli indirizzi deliberati dalla Giunta Provinciale:

1. Primo ciclo

a. Organizzazione e articolazione del primo ciclo (scuola elementare e scuola secondaria di primo grado con un primo anno di accoglienza, tre successive biennalità ed un ultimo anno di orientamento), caratterizzato da un'organizzazione che favorisca un approccio progressivo e graduale al sapere disciplinare, al fine di realizzare la continuità educativa e didattica all'interno di un curricolo unitario e verticale dell'istituto comprensivo.

b. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo-scuola compreso da un minimo di 24/25 ad un massimo di 36 ore, di cui:

- la parte obbligatoria contenuta nelle 24/26 ore;

- la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività di laboratorio per gruppi di alunni riuniti per interesse, per attitudine e mirati al recupero o all'approfondimento fino ad un massimo di 35/36 ore settimanali.

c. Attuazione dei nuovi piani di studio a partire dai primi anni del primo ciclo di istruzione.

d. Valutazione del percorso di scuola elementare a conclusione del quinto anno in luogo dell'esame di licenza, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

2. Secondo ciclo

Il secondo ciclo si articola nel sistema dei licei e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

2.1 Sistema dei Licei

a. Istituzione del licei tecnologico, economico e artistico da sperimentare come evoluzione degli attuali istituti tecnici commerciale, per geometri, industriale e istituto d'arte in coerenza con gli indirizzi dell'U.E.

b. Organizzazione e articolazione dei licei in due bienni e in un quinto anno di completamento del percorso formativo, con il rafforzamento delle discipline di indirizzo anche in funzione di un passaggio all'Università e alla Formazione tecnica superiore.

c. Piani di studio adattati alle specificità degli studenti e dell'istituto sulla base degli ordinamenti vigenti con un tempo scuola che include:

- la parte obbligatoria contenuta nelle 25-26 ore (con insegnamento delle materie del curricolo obbligatorio anche raggruppate per aree (area umanistico-linguistica, area logico-matematica, area tecnologica);

- la parte facoltativa di ampliamento del tempo scuola con attività opzionali per un monte annuo di 150/200 ore;

- introduzione di materie opzionali scelte dagli studenti, anche all'interno di percorsi "integrati" tra istruzione liceale e percorsi professionalizzanti;

- definizione del curricolo del quinto anno (del tutto autonomo dai quattro precedenti), con raccordi istituzionali con i livelli superiori dell'istruzione.

2.2 Sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

a. Organizzazione dell'istruzione professionale con l'attivazione di un quarto anno con possibilità di accedere ai livelli dell'istruzione superiore e con un'articolazione interna tale da garantire un sistema di comunicazione e di passaggio da un indirizzo all'altro tramite la certificazione dei crediti.

b. Integrazione tra l'istruzione, la formazione professionale e il lavoro mediante lo strumento delle "passerelle" attuato in base a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n.6925 del 1999 sul riconoscimento dei crediti acquisiti nei diversi contesti formativi (dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro).

c. Passaggio al quarto anno dell'istruzione professionale per gli allievi della formazione professionale che risultano qualificati e hanno superato il colloquio volto ad effettuare un bilancio dei livelli di apprendimento già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun allievo, secondo la metodologia di valutazione adottata nel percorso della formazione professionale, nonché volto alla rilevazione di un giudizio di orientamento che valuti positivamente la possibile scelta di passaggio dell'alunno.

d. Individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio con il coinvolgimento sia dei docenti dell'istituto di istruzione professionale sia dei docenti del centro di formazione professionale.

3. Alternanza Scuola - Lavoro.

Va progettata, anche tenendo conto di ipotesi approfondite dal Ministero dell'istruzione e attraverso la partecipazione a iniziative attivate dallo stesso, coinvolgendo il settore imprenditoriale, comprese aziende dell' U.E., per dare concreto sbocco ai progetti che si articoleranno tenendo presenti i seguenti aspetti:

- individuare il modello curricolare (studio -lavoro);

- preparare gli insegnanti in modo che siano in grado di "fare lezione", secondo modelli di collaborazione con la specificità dell'ambiente impresa e offrendo agli alunni gli strumenti per affrontare l'esperienza lavorativa (anche all'estero), con il supporto di tutor;

- definire il sistema dei crediti;

- avviare la sperimentazione in settori che possano dare garanzia di successo;

- preparare una adeguata campagna di comunicazione presso i destinatari (ragazzi, famiglie, scuole).

4. Modalità di attuazione dell'esame di Stato finale del secondo ciclo di studi secondario

Nelle scuole che aderiscono al progetto di innovazione di cui all'allegato al presente protocollo la terza prova scritta viene predisposta, somministrata e corretta secondo criteri e modalità operative individuate a cura del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo, avvalendosi dell'INVALSI, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Le prove scritte sono valutate internamente all'istituzione scolastica, la terza prova è predisposta e corretta dalla commissione sulla base dei criteri individuati dal comitato di valutazione.

Lo stesso modello, con opportuni adattamenti, deve valere anche per l'esame di Stato finale del primo ciclo, in coerenza con il quadro normativo nazionale.

Tempi e modalità della sperimentazione.

Raggiunta l'intesa con il Ministero dell'istruzione, la Provincia adotta gli indirizzi per l'avvio della sperimentazione, individuando gli aspetti innovativi da sperimentare obbligatoriamente a livello provinciale e lasciando all'autonomia delle singole scuole il compito di definire i progetti e le iniziative sugli aspetti attuativi organizzativi e didattici con il supporto dell'IPRASE.

Contemporaneamente, sono attivati i gruppi di lavoro per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria di secondo grado che hanno il compito di predisporre entro la fine dell'anno scolastico 2002/2003 gli indirizzi curricolari da sperimentare in itinere e da adottare a regime, previa verifica degli esiti, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Si procede, quindi, all'informazione degli operatori scolastici, dei genitori e in generale di tutti i soggetti operanti sul territorio nel settore scolastico.

Le iniziative finalizzate all'innovazione di cui al presente protocollo vengono avviate dal 1° settembre 2002.


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