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Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

17/11/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

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A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare ( prestazione personale) qualcosa oppure dare qualcosa ( prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento.
Per prestazione personale sono da intendere tutte quelle di carattere fisico o intellettuale che possono essere imposte dalla Stato per un superiore interesse pubblico. Ad esempio, sono prestazioni il servizio militare, l’obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l’intervento in caso di calamità. Per prestazioni patrimoniale sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi, inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche.
Il pagamento del tributo, ossia delle tasse, delle imposte e dei contributi deve essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non possano esserci arbitrii nella loro riscossione da parte degli enti preposti.

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