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Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

28/09/2008
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Costituzione della Repubblica italiana

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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La nostra Costituzione legittima il diritto di associazione, inteso come la libera unione di cittadini (la formazione sociale a cui si fa riferimento nell'art. 2) e tale diritto si esplica senza l'autorizzazione dell'autorità, differenziandosi dalla politica di controllo esercitata dal regime fascista.

Il diritto di associazione, che per sua natura può avere un carattere stabile e duraturo, viene tutelato costituzionalmente, sempre che mantenga i caratteri di legalità, di trasparenza e di non violenza. Nei successivi articoli 39 e 49 verranno presi in considerazioni sia l'associazionismo sindacale che quello partitico, considerati importante riferimento per lo sviluppo democratico della società civile. La norma vieta tutte quelle associazioni costituite per fini vietati ai singoli dalla legge penale: sono pertanto vietate le associazioni per delinquere e per scopi eversivi.

Sono proibite le associazioni segrete, associazioni che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e mantengono segrete le loro finalità.

Non è consentito dalla nostra Costituzione che vi siano associazioni che possano interferire impunemente e illegalmente all'interno delle istituzioni del nostro paese. (A tale norma si fece riferimento, nel 1981, a proposito della Loggia massonica P2).

Sono vietate, infine, tutte quelle associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Il divieto è diretto nei confronti di associazioni strutturate al loro interno in modo militare con fini violenti ed eversivi; è implicito il richiamo ad ogni forma di ricostituzione dello squadrismo fascista, fondato su gruppi paramilitari.

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